Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14481
DDL3034-0025
Progetto di legge Camera n. 3034 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3034)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3034. TESTIPDL
...C3034.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3034 ZZ11 ZZPD ZZTR
                 (Arbitrato internazionale).
    1.  Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura
  civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:
          "CAPO VI.- Dell'arbitrato internazionale
    Art. 832.  - (Arbitrato internazionale).  -
  Qualora alla data della sottoscrizione della clausola
  compromissoria o del compromesso almeno una delle parti
  risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure
  qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante
  delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la
  controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V
  del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non
  derogate dal presente capo.
    Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni
  internazionali.
    Art. 833. -  (Forma della clausola
  compromissoria).  - La clausola compromissoria contenuta in
  condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari
 
                              Pag. 14
 
  non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli
  articoli 1341 e 1342 del codice civile.
    E' valida la clausola compromissoria contenuta in
  condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto
  delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della
  clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria
  diligenza.
    Art. 834.  - (Norme applicabili al merito).  - Le
  parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme
  che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia
  oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità.
  Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale
  il rapporto è più strettamente collegato.
    In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle
  indicazioni del contratto e degli usi del commercio.
    Art. 835. -  (Lingua dell'arbitrato).  - Se le
  parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del
  procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle
  circostanze.
    Art. 836. -  (Ricusazione degli arbitri).  - La
  ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le
  parti non hanno diversamente convenuto.
    Art. 837.  - (Deliberazione del lodo).  - Il lodo
  è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in
  conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi
  redatto per iscritto.
    Art. 838. -  (Impugnazione).  - All'arbitrato
  internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo
  829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno
  diversamente convenuto.
               CAPO VII.- Dei lodi stranieri
    Art. 839. -  (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi
  stranieri).  - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo
  straniero
 
                              Pag. 15
 
  deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello
  nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte
  non risiede in Italia è competente la corte d'appello di
  Roma.
    Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia
  conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento
  equipollente, in originale o in copia conforme.
    Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano
  redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì
  produrne una traduzione certificata conforme.
    Il presidente della corte d'appello, accertata la
  regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia
  del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
      1) la controversia non potesse formare oggetto di
  compromesso secondo la legge italiana;
      2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
  pubblico.
    Art. 840.  - (Opposizione).  - Contro il decreto
  che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa
  opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte
  d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di
  decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel
  caso di decreto che l'accorda.
    In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma
  degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili.  La corte
  d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per
  cassazione.
    Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono
  rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione
  la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza
  di una delle seguenti circostanze:
      1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in
  base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione
  arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti
  l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale
  proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato
  pronunciato;
 
                              Pag. 16
 
      2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è
  stata informata della designazione dell'arbitro o del
  procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità
  di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
      3) il lodo ha pronunciato su una controversia non
  contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria,
  oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola
  compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che
  concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere
  separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad
  arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate
  esecutive;
      4) la costituzione del collegio arbitrale o il
  procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo
  delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del
  luogo di svolgimento dell'arbitrato;
      5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti
  o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello
  Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato
  reso.
    Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del
  lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente
  indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può
  sospendere il procedimento per il riconoscimento o
  l'esecuuzione del lodo; su istanza della parte che ha
  richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare
  che l'altra parte presti idonea garanzia.
    Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono
  altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:
      1) la controversia non potesse formare oggetto di
  compromesso secondo la legge italiana;
      2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
  pubblico.
    Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni
  internazionali".
 
                              Pag. 17
 
    2.  L'articolo 800 del codice di procedura civile è
  abrogato.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3034 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3034 TOTPAG=0019 TOTDOC=0029 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=019 PAGFIN=0017 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=303400 00 FASCIDC=11DDL3034 SORTNAV=0303400 000 00000 ZZDDLC3034 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati