| (Arbitrato internazionale).
1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:
"CAPO VI.- Dell'arbitrato internazionale
Art. 832. - (Arbitrato internazionale). -
Qualora alla data della sottoscrizione della clausola
compromissoria o del compromesso almeno una delle parti
risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure
qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante
delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la
controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V
del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non
derogate dal presente capo.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni
internazionali.
Art. 833. - (Forma della clausola
compromissoria). - La clausola compromissoria contenuta in
condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari
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non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli
articoli 1341 e 1342 del codice civile.
E' valida la clausola compromissoria contenuta in
condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto
delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della
clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria
diligenza.
Art. 834. - (Norme applicabili al merito). - Le
parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme
che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia
oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità.
Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale
il rapporto è più strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle
indicazioni del contratto e degli usi del commercio.
Art. 835. - (Lingua dell'arbitrato). - Se le
parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del
procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle
circostanze.
Art. 836. - (Ricusazione degli arbitri). - La
ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le
parti non hanno diversamente convenuto.
Art. 837. - (Deliberazione del lodo). - Il lodo
è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in
conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi
redatto per iscritto.
Art. 838. - (Impugnazione). - All'arbitrato
internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo
829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno
diversamente convenuto.
CAPO VII.- Dei lodi stranieri
Art. 839. - (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi
stranieri). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo
straniero
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deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello
nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte
non risiede in Italia è competente la corte d'appello di
Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia
conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento
equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano
redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì
produrne una traduzione certificata conforme.
Il presidente della corte d'appello, accertata la
regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia
del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
1) la controversia non potesse formare oggetto di
compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
pubblico.
Art. 840. - (Opposizione). - Contro il decreto
che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa
opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte
d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di
decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel
caso di decreto che l'accorda.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma
degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte
d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per
cassazione.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono
rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione
la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza
di una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in
base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione
arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti
l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale
proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato
pronunciato;
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2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è
stata informata della designazione dell'arbitro o del
procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità
di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non
contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria,
oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola
compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che
concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere
separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad
arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate
esecutive;
4) la costituzione del collegio arbitrale o il
procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo
delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del
luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti
o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello
Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato
reso.
Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del
lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente
indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può
sospendere il procedimento per il riconoscimento o
l'esecuuzione del lodo; su istanza della parte che ha
richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare
che l'altra parte presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono
altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:
1) la controversia non potesse formare oggetto di
compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
pubblico.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni
internazionali".
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2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è
abrogato.
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