| (Interruzione della prescrizione).
1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto
che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso
o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal
momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di
arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il
giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la
sentenza resa sull'impugnazione".
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