| (Trascrizione).
1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con
il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con
il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
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compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con
il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con
il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
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