| (Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 819- bis del codice di procedura civile,
introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica
ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia
intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di
connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una
causa pendente davanti al giudice.
2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in
vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.
3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia
stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge e il termine di cui all'ultimo
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comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione
e transitorie del codice di procedura civile, abrogato
dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in
corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo
giorno.
4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono impugnabili a norma della
legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione
relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applica il disposto
dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come
sostituito dall'articolo 22 della presente legge.
5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del
libro quarto del codice di procedura civile, introdotto
dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche
qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano
stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché non sia già iniziato il
procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si
applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura
civile, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo
832 del medesimo codice.
6. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di
procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché non ne siano stati ancora richiesti il
riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in
vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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