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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14484
DDL3034-0028
Progetto di legge Camera n. 3034 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3034)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C3034. TESTIPDL
...C3034.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3034 ZZ11 ZZPD ZZTR
                 (Disposizioni transitorie).
    1.  L'articolo 819- bis  del codice di procedura civile,
  introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica
  ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia
  intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di
  connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una
  causa pendente davanti al giudice.
    2.  I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma
  dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in
  vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.
    3.  Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia
  stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore
  della presente legge e il termine di cui all'ultimo
 
                              Pag. 19
 
  comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione
  e transitorie del codice di procedura civile, abrogato
  dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in
  corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo
  giorno.
    4.  I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in
  vigore della presente legge sono impugnabili a norma della
  legge precedente.  Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione
  relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in
  vigore della presente legge, si applica il disposto
  dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come
  sostituito dall'articolo 22 della presente legge.
    5.  Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del
  libro quarto del codice di procedura civile, introdotto
  dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche
  qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano
  stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore
  della presente legge, purché non sia già iniziato il
  procedimento arbitrale in base alla legge precedente.  Si
  applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura
  civile, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo
  832 del medesimo codice.
    6.  Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di
  procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati
  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
  legge, purché non ne siano stati ancora richiesti il
  riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in
  vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3034 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3034 TOTPAG=0019 TOTDOC=0029 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=019 PAGFIN=0019 RIGFIN=030 UPAG=SI PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=303400 00 FASCIDC=11DDL3034 SORTNAV=0303400 000 00000 ZZDDLC3034 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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