| All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per
l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in
genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività
ricreative e sportive;
e) conduzione di strutture ad uso abitativo;
f) servizi di altra natura compatibili con la
fruizione del bene demaniale e con l'attività
turistico-ricreativa;
g) esercizi commerciali.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle attività, hanno una durata di sei anni e
sono rinnovabili su richiesta degli interessati.
Art. 02. - 1. Il secondo e terzo comma
dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti
dal seguente:
"Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la
concessione è assentita al precedente concessionario e, in
mancanza, si procede a licitazione privata".
2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è
inserito il seguente:
"Art. 45- bis. - (Affidamento ad altri soggetti
delle attività oggetto della concessione). - Il
concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati,
previa autorizzazione dell'autorità marittima competente, può
affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto
della concessione".
Pag. 3
Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con
finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
marittimo, sono determinati, a decorrere dal 1^ gennaio 1994,
con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome, nel rispetto dei seguenti
criteri direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e
specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad
alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
normale valenza turistica;
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
minore valenza turistica;
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime, di
cui all'articolo 29 del codice della navigazione;
b) articolazione delle misure dei canoni secondo
la classificazione delle concessioni di cui alla lettera
a);
c) determinazione di alcune misure base dei
canoni con la seguente articolazione:
1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la
categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B;
lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;
2) area occupata con impianti di facile rimozione:
lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al
metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
per la categoria C;
3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al
metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
per la categoria C;
4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del
testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100
e 300 metri dalla costa;
6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
Pag. 4
7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
fuori degli specchi acquei di cui al n.4);
d) previsione di riduzioni per scaglioni di
superficie concessa;
e) riduzione della misura base dei canoni di cui
alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le
concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari
della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,
nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;
f) riduzione della misura base dei canoni di cui
alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi
di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione
dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
parte delle competenti autorità marittime di zona;
g) riduzione fino ad un quarto della misura base
dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su
concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di
soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) riduzione della misura base dei canoni di cui
alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il
concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e
45, primo comma, del codice della navigazione;
i) riduzione fino alla metà della misura base dei
canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative
ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
specifica attività che non escluda l'uso comune o altre
possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
l) determinazione in misura pari ad un decimo
dell'importo base dei canoni di cui alla lettera c) per
le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del
codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
m) riduzione in misura pari al 50 per cento dei
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate
alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
sportive nazionali.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni
di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla
pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604,
nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui
all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924,
n.456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.2535, e
successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque
concernenti
Pag. 5
attività di costruzione, manutenzione, riparazione e
demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede,
a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto del Ministro
della marina mercantile.
3. I canoni stabiliti ai sensi del presente articolo sono
adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina
mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per
i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore
valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri
1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in
concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è
riservato all'autorità marittima competente.
5. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime vanno rapportati alla effettiva utilizzazione della
concessione se questa è inferiore all'anno, purché non
sussistano strutture che permangano oltre la durata della
concessione stessa".
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai
sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, e
degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione,
sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli
anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del
potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con
riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai
sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo
1989, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 1989, n.160, purché il titolo concessorio non contenga
la determinazione definitiva del canone".
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Ove, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti
necessari a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni
amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
queste si intenderanno comunque trasferite e le regioni
potranno provvedere al rilascio delle concessioni demaniali
marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato
articolo 59, applicando le misure dei canoni individuate ai
sensi dell'articolo 03 del presente decreto.
Pag. 6
2. Alle regioni è riservata una quota del gettito
derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 03.
Detta quota, che sarà determinata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, non potrà comunque eccedere il 30 per cento del
totale dei ricavi.
3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni
predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei
comuni interessati e delle associazioni regionali di
categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più
rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. E' fatta salva la competenza
concernente il rilascio delle concessioni demaniali marittime
spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali ed
ai consorzi autonomi, nonché agli enti o alle autorità
portuali a cui dovesse essere trasferita per effetto di una
riforma dell'ordinamento portuale, fermo restando l'obbligo di
applicare i canoni nelle misure determinate ai sensi degli
articoli 03 e 1 per quanto riguarda le concessioni demaniali
con finalità turisticoricreative.
2. Per quanto riguarda le aree date in concessione alle
società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti
portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei
canoni di cui al presente decreto".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui
all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e
ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla
predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun
concessionario, l'accesso al mare da parte dei portatori di
handicap è comunque garantito dalla realizzazione di idonee
strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale.
L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre
1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle
strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con
tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono
sul medesimo tratto omogeneo di litorale.
2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la
realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite
tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto
omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La
ripartizione delle quote spettanti
Pag. 7
è determinata dall'autorità marittima competente ed il
loro pagamento è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o
il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 3, della citata legge n.104 del 1992".
| |