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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14488
DDL3036-0003
Progetto di legge Camera n. 3036 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3036)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3036. TESTIPDL
...C3036.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 2 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1993, N.181
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3036 ZZ11 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
        "Art. 01. - 1.  La concessione dei beni demaniali
  marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi
  pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per
  l'esercizio delle seguenti attività:
          a)  gestione di stabilimenti balneari;
          b)  esercizi di ristorazione e somministrazione di
  bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
          c)  noleggio di imbarcazioni e natanti in
  genere;
          d)  gestione di strutture ricettive ed attività
  ricreative e sportive;
          e)  conduzione di strutture ad uso abitativo;
          f)  servizi di altra natura compatibili con la
  fruizione del bene demaniale e con l'attività
  turistico-ricreativa;
          g)  esercizi commerciali.
      2.  Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
  dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
  svolgimento delle attività, hanno una durata di sei anni e
  sono rinnovabili su richiesta degli interessati.
        Art. 02. - 1.  Il secondo e terzo comma
  dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti
  dal seguente:
      "Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la
  concessione è assentita al precedente concessionario e, in
  mancanza, si procede a licitazione privata".
      2.  Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è
  inserito il seguente:
      "Art. 45- bis. - (Affidamento ad altri soggetti
  delle attività oggetto della concessione). -  Il
  concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati,
  previa autorizzazione dell'autorità marittima competente, può
  affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto
  della concessione".
 
                               Pag. 3
 
      Art. 03. - 1.  I canoni annui per concessioni con
  finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
  marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
  disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
  marittimo, sono determinati, a decorrere dal 1^ gennaio 1994,
  con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
  le regioni e le province autonome, nel rispetto dei seguenti
  criteri direttivi:
          a)  classificazione delle aree, pertinenze e
  specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione
  nelle seguenti categorie:
          1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad
  alta valenza turistica;
          2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
  normale valenza turistica;
          3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
  minore valenza turistica;
          4) categoria D: pertinenze demaniali marittime, di
  cui all'articolo 29 del codice della navigazione;
          b)  articolazione delle misure dei canoni secondo
  la classificazione delle concessioni di cui alla lettera
  a);
          c)  determinazione di alcune misure base dei
  canoni con la seguente articolazione:
          1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la
  categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B;
  lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;
          2) area occupata con impianti di facile rimozione:
  lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al
  metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
  per la categoria C;
          3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
  lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al
  metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
  per la categoria C;
          4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
  territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
  riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del
  testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.3095,
  e comunque entro 100 metri dalla costa;
          5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100
  e 300 metri dalla costa;
          6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
  dalla costa;
 
                               Pag. 4
 
          7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il
  posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
  fuori degli specchi acquei di cui al n.4);
          d)  previsione di riduzioni per scaglioni di
  superficie concessa;
          e)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  nei limiti di quelli determinati per le
  concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari
  della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,
  nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;
        f)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  alla metà in presenza di eventi dannosi
  di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione
  dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
  parte delle competenti autorità marittime di zona;
          g)  riduzione fino ad un quarto della misura base
  dei canoni di cui alla lettera  c)  ove gravanti su
  concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di
  soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore
  del presente decreto;
          h)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  fino alla metà nel caso in cui il
  concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
  effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
  pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e
  45, primo comma, del codice della navigazione;
          i)  riduzione fino alla metà della misura base dei
  canoni di cui alla lettera  c)  per concessioni relative
  ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
  abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
  diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
  specifica attività che non escluda l'uso comune o altre
  possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
          l)  determinazione in misura pari ad un decimo
  dell'importo base dei canoni di cui alla lettera  c)  per
  le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del
  codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
  marittima), approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
          m)  riduzione in misura pari al 50 per cento dei
  canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
  assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate
  alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
  sportive nazionali.
      2.  Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni
  di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla
  pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604,
  nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui
  all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924,
  n.456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.2535, e
  successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque
  concernenti
 
                               Pag. 5
 
  attività di costruzione, manutenzione, riparazione e
  demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede,
  a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto del Ministro
  della marina mercantile.
      3.  I canoni stabiliti ai sensi del presente articolo sono
  adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina
  mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per
  i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
      4.  L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore
  valenza turistica di cui al comma 1, lettera  a),  numeri
  1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in
  concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è
  riservato all'autorità marittima competente.
      5.  I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
  marittime vanno rapportati alla effettiva utilizzazione della
  concessione se questa è inferiore all'anno, purché non
  sussistano strutture che permangano oltre la durata della
  concessione stessa".
        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        "Art. 1. - 1.  I canoni annui relativi alle
  concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
  pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai
  sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, e
  degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione,
  sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli
  anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del
  potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con
  riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai
  sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo
  1989, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  maggio 1989, n.160, purché il titolo concessorio non contenga
  la determinazione definitiva del canone".
        L'articolo 2 è soppresso.
        L'articolo 3 è soppresso.
        L'articolo 4 è soppresso.
        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. - 1.  Ove, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti
  necessari a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni
  amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
  queste si intenderanno comunque trasferite e le regioni
  potranno provvedere al rilascio delle concessioni demaniali
  marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato
  articolo 59, applicando le misure dei canoni individuate ai
  sensi dell'articolo 03 del presente decreto.
 
                               Pag. 6
 
      2.  Alle regioni è riservata una quota del gettito
  derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 03.
  Detta quota, che sarà determinata con decreto del Ministro
  delle finanze, di concerto con il Ministro della marina
  mercantile, non potrà comunque eccedere il 30 per cento del
  totale dei ricavi.
      3.  Ai fini di cui al presente articolo, le regioni
  predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio
  marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei
  comuni interessati e delle associazioni regionali di
  categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più
  rappresentative nel settore turistico dei concessionari
  demaniali marittimi".
        L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7. - 1.  E' fatta salva la competenza
  concernente il rilascio delle concessioni demaniali marittime
  spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali ed
  ai consorzi autonomi, nonché agli enti o alle autorità
  portuali a cui dovesse essere trasferita per effetto di una
  riforma dell'ordinamento portuale, fermo restando l'obbligo di
  applicare i canoni nelle misure determinate ai sensi degli
  articoli 03 e 1 per quanto riguarda le concessioni demaniali
  con finalità turisticoricreative.
      2.  Per quanto riguarda le aree date in concessione alle
  società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti
  portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei
  canoni di cui al presente decreto".
        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      "Art. 9. - 1.  Ferma restando la norma di cui
  all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
  laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e
  ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla
  predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun
  concessionario, l'accesso al mare da parte dei portatori di
  handicap  è comunque garantito dalla realizzazione di idonee
  strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale.
  L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre
  1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle
  strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con
  tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono
  sul medesimo tratto omogeneo di litorale.
      2.  Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la
  realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite
  tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto
  omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1.  La
  ripartizione delle quote spettanti
 
                               Pag. 7
 
  è determinata dall'autorità marittima competente ed il
  loro pagamento è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o
  il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23,
  comma 3, della citata legge n.104 del 1992".
 
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