| (Albo professionale).
1. Per l'esercizio della professione infermieristica e
della professione ostetrica di cui all'articolo 1 è
obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i collegi degli infermieri professionali,
delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici
dell'infanzia e la Federazione nazionale dei collegi degli
infermieri, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle
vigilatrici dell'infanzia assumono rispettivamente la
denominazione di "collegi degli infermieri" e "Federazione
nazionale dei collegi degli infermieri".
3. Gli infermieri che conseguono i diplomi di formazione
complementare e di laurea in scienze infermieristiche devono
iscriversi ad appositi elenchi speciali, tenuti dai rispettivi
collegi, al fine di esercitare le specifiche competenze.
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