| (Riammissione in servizio - Comando).
1. Al fine di fronteggiare le gravi carenze nel campo
dell'assistenza infermieristica per l'insufficienza numerica
del personale
Pag. 9
in servizio, è concessa, per la richiesta di
riammissione in servizio, una deroga decennale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
termine di cui al secondo comma dell'articolo 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonché all'obbligo di restituzione delle indennità percepite
di cui al quarto comma dello stesso articolo.
2. Al personale riammesso in servizio competono il
trattamento economico tabellare iniziale del livello
retributivo di appartenenza, nonché le particolari indennità
previste dagli accordi di comparto per le specifiche mansioni
svolte.
3. Il personale di cui al comma 2 conserva il trattamento
pensionistico in godimento con le riduzioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge a carico del personale in
quiescenza che svolge attività lavorativa.
4. L'indennità di fine rapporto è commisurata ai soli anni
di servizio prestati successivamente alla riammissione, ferma
restando l'acquisizione della medesima indennità di fine
rapporto percepita al termine del precedente rapporto di
lavoro.
5. Per favorire e facilitare l'iscrizione al corso di
diploma universitario di infermiere professionale da parte di
dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale in
possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di
secondo grado, le amministrazioni competenti promuovono, con
programmazione quinquennale, la concessione del comando
retribuito ai sensi dell'articolo 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la cui
durata massima viene stabilita in tre anni in deroga a quanto
previsto dal sesto comma dello stesso articolo. Con decreto
del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, è stabilito il numero dei comandi concedibili e
delle assunzioni straordinarie per supplenza effettuabili,
entro i limiti delle disponibilità finanziarie preordinate
dall'articolo 15 della presente legge. Per il periodo del
comando, al personale che usufruisce del comando medesimo
competono gli assegni inerenti al rapporto di
Pag. 10
impiego. Le assenze dal servizio derivanti dal comando devono
essere programmate dall'amministrazione concedente, che
provvede altresì alla sostituzione del personale con
assunzioni straordinarie per supplenza, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979 ed in conformità a quanto previsto
dal diciassettesimo comma dell'articolo 9 della legge 20
maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni.
6. I concorsi già banditi per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale sono portati a termine ai
sensi della normativa vigente al momento dell'emanazione del
bando stesso.
7. Le regioni possono disporre, nell'ambito delle proprie
disponibilità finanziarie, con i fondi destinati alla
formazione professionale, interventi volti a fornire servizi o
altre forme di incentivazione anche di natura economica,
idonei a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi di diploma
universitario e l'espletamento del tirocinio guidato, nonché
per agevolare l'accesso presso le strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale da parte del personale
infermieristico diplomato.
| |