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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1450
DDL0287-0012
Progetto di legge Camera n. 287 - testo presentato - (DDL11-287)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C287. TESTIPDL
...C287.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC287 ZZ11 ZZPD ZZPR
             (Riammissione in servizio - Comando).
      1.  Al fine di fronteggiare le gravi carenze nel campo
  dell'assistenza infermieristica per l'insufficienza numerica
  del personale
 
                               Pag. 9
 
  in servizio, è concessa, per la richiesta di
  riammissione in servizio, una deroga decennale, a decorrere
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
  termine di cui al secondo comma dell'articolo 59 del decreto
  del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
  nonché all'obbligo di restituzione delle indennità percepite
  di cui al quarto comma dello stesso articolo.
    2.  Al personale riammesso in servizio competono il
  trattamento economico tabellare iniziale del livello
  retributivo di appartenenza, nonché le particolari indennità
  previste dagli accordi di comparto per le specifiche mansioni
  svolte.
    3.  Il personale di cui al comma 2 conserva il trattamento
  pensionistico in godimento con le riduzioni previste dalle
  vigenti disposizioni di legge a carico del personale in
  quiescenza che svolge attività lavorativa.
    4.  L'indennità di fine rapporto è commisurata ai soli anni
  di servizio prestati successivamente alla riammissione, ferma
  restando l'acquisizione della medesima indennità di fine
  rapporto percepita al termine del precedente rapporto di
  lavoro.
    5.  Per favorire e facilitare l'iscrizione al corso di
  diploma universitario di infermiere professionale da parte di
  dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale in
  possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di
  secondo grado, le amministrazioni competenti promuovono, con
  programmazione quinquennale, la concessione del comando
  retribuito ai sensi dell'articolo 45 del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la cui
  durata massima viene stabilita in tre anni in deroga a quanto
  previsto dal sesto comma dello stesso articolo.  Con decreto
  del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro
  del tesoro, è stabilito il numero dei comandi concedibili e
  delle assunzioni straordinarie per supplenza effettuabili,
  entro i limiti delle disponibilità finanziarie preordinate
  dall'articolo 15 della presente legge.  Per il periodo del
  comando, al personale che usufruisce del comando medesimo
  competono gli assegni inerenti al rapporto di
 
                              Pag. 10
 
  impiego.  Le assenze dal servizio derivanti dal comando devono
  essere programmate dall'amministrazione concedente, che
  provvede altresì alla sostituzione del personale con
  assunzioni straordinarie per supplenza, in deroga a quanto
  previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 761 del 1979 ed in conformità a quanto previsto
  dal diciassettesimo comma dell'articolo 9 della legge 20
  maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni.
    6.  I concorsi già banditi per il personale infermieristico
  del Servizio sanitario nazionale sono portati a termine ai
  sensi della normativa vigente al momento dell'emanazione del
  bando stesso.
    7.  Le regioni possono disporre, nell'ambito delle proprie
  disponibilità finanziarie, con i fondi destinati alla
  formazione professionale, interventi volti a fornire servizi o
  altre forme di incentivazione anche di natura economica,
  idonei a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi di diploma
  universitario e l'espletamento del tirocinio guidato, nonché
  per agevolare l'accesso presso le strutture pubbliche del
  Servizio sanitario nazionale da parte del personale
  infermieristico diplomato.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-287 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0287 TOTPAG=0014 TOTDOC=0017 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=030 PAGFIN=0010 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=028700 00 FASCIDC=11DDL0287 SORTNAV=0028700 000 00000 ZZDDLC287 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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