| (Professioni sanitarie tecniche
e di riabilitazione).
1. Le professioni sanitarie tecniche sono:
a) tecnico di radiologia;
b) tecnico di igiene ambientale e del lavoro;
c) tecnico di laboratorio;
d) tecnico igienista dentale;
e) tecnico di apparecchiature biomedicali;
f) tecnico dietista;
g) tecnico optometrista;
h) tecnico audiometrista.
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2. Le professioni sanitarie di riabilitazione sono:
a) terapista della riabilitazione;
b) logopedista;
c) ortottista;
d) terapista occupazionale;
e) psicomotricista;
f) podologo.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità e il Consiglio sanitario nazionale, può modificare
con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, l'elenco di cui ai commi 1 e 2.
4. Alle professioni di cui al presente articolo si
applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni,
ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni. Vengono altresì istituiti in ogni
provincia i relativi collegi professionali.
5. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
vengono definite le competenze di ciascuna professione di cui
al presente articolo, nel rispetto delle competenze
professionali già attribuite alle professioni per l'esercizio
delle quali sia richiesto il diploma di laurea.
6. La formazione per le professioni sanitarie di cui al
presente articolo è attuata in conformità a quanto previsto
dagli articoli 2, 3 e 4 e disciplinata per ogni singola
professione con specifici decreti del Mininistro della sanità,
emanati di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nei quali sono altresì
individuate le materie attinenti alla responsabilità e alla
organizzazione professionale e le attività di tirocinio
guidato, per il cui insegnamento costituiscono requisiti
necessari il possesso del
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diploma universitario e l'abilitazione all'esercizio della
specifica professione.
7. I diplomi o attestati conseguiti dagli esercenti le
professioni sanitarie tecniche e le professioni sanitarie di
riabilitazione prima della data di entrata in vigore della
presente legge sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi
della presente legge.
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