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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1451
DDL0287-0013
Progetto di legge Camera n. 287 - testo presentato - (DDL11-287)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C287. TESTIPDL
...C287.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC287 ZZ11 ZZPD ZZPR
               (Professioni sanitarie tecniche
                    e di riabilitazione).
      1.  Le professioni sanitarie tecniche sono:
        a)  tecnico di radiologia;
        b)  tecnico di igiene ambientale e del lavoro;
        c)  tecnico di laboratorio;
        d)  tecnico igienista dentale;
        e)  tecnico di apparecchiature biomedicali;
        f)  tecnico dietista;
        g)  tecnico optometrista;
        h)  tecnico audiometrista.
 
                              Pag. 11
 
    2.  Le professioni sanitarie di riabilitazione sono:
        a)  terapista della riabilitazione;
        b)  logopedista;
        c)  ortottista;
        d)  terapista occupazionale;
        e)  psicomotricista;
        f)  podologo.
    3.  Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
  di sanità e il Consiglio sanitario nazionale, può modificare
  con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari
  competenti per materia, l'elenco di cui ai commi 1 e 2.
    4.  Alle professioni di cui al presente articolo si
  applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato
  con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni,
  ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
  successive modificazioni.  Vengono altresì istituiti in ogni
  provincia i relativi collegi professionali.
    5.  Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
  vengono definite le competenze di ciascuna professione di cui
  al presente articolo, nel rispetto delle competenze
  professionali già attribuite alle professioni per l'esercizio
  delle quali sia richiesto il diploma di laurea.
    6.  La formazione per le professioni sanitarie di cui al
  presente articolo è attuata in conformità a quanto previsto
  dagli articoli 2, 3 e 4 e disciplinata per ogni singola
  professione con specifici decreti del Mininistro della sanità,
  emanati di concerto con il Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, nei quali sono altresì
  individuate le materie attinenti alla responsabilità e alla
  organizzazione professionale e le attività di tirocinio
  guidato, per il cui insegnamento costituiscono requisiti
  necessari il possesso del
 
                              Pag. 12
 
  diploma universitario e l'abilitazione all'esercizio della
  specifica professione.
    7.  I diplomi o attestati conseguiti dagli esercenti le
  professioni sanitarie tecniche e le professioni sanitarie di
  riabilitazione prima della data di entrata in vigore della
  presente legge sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi
  della presente legge.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-287 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0287 TOTPAG=0014 TOTDOC=0017 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=023 PAGFIN=0012 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=028700 00 FASCIDC=11DDL0287 SORTNAV=0028700 000 00000 ZZDDLC287 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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