| Onorevoli Colleghi! -- Le numerose azioni penali esercitate
dalla magistratura nei confronti di membri del Parlamento
hanno già attirato l'accusa - pur se non del tutto scevra da
commistioni con interessi di parte - di delegittimazione o di
screditamento di questo organo costituzionale.
Tale accusa non potrebbe non accentuarsi a causa di
eventuali rinvii a giudizio per gravi reati, come quelli di
mafia, o di condanne sia pur non definitive, in primo o in
secondo grado, per reati contro la pubblica amministrazione.
Il persistente esercizio delle funzioni da parte di
parlamentari, che vengano a versare in tali condizioni,
sarebbe fonte di discredito, tanto più se riguardante - come
le recenti polemiche sulla custodia cautelare hanno
evidenziato - materie la cui disciplina potrebbe incidere in
maniera favorevole sulla loro condizione personale, dando
luogo all'ipotesi, prospettata dalla dottrina, di una sorta di
interesse privato in atto d'ufficio.
Pare necessario, quindi, estendere anche ai membri del
Parlamento la disciplina posta dalla legge 18 gennaio 1992, n.
16, limitatamente all'elezione presso le regioni e gli enti
locali.
Non osta al riguardo alcuna norma costituzionale, dal
momento che le condizioni di eleggibilità sono dall'articolo
65 della Costituzione riservate alla legislazione ordinaria:
ed invero ne trattano gli articoli 7 e seguenti del testo
unico per le elezioni della Camera dei deputati, applicabile
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anche a quelle del Senato della Repubblica per
espresso rinvio legislativo (articolo 2 della legge 27
febbraio 1958, n. 64).
In particolare, si propone di incidere sull'articolo 10 di
detto testo unico, le cui previsioni hanno la specifica
finalità di tutelare il principio di imparzialità
nell'esercizio delle funzioni, in modo da evitare - secondo
l'insegnamento di Costantino Mortati - "interferenze tra
interessi".
Le condizioni di ineleggibilità, che si aggiungerebbero a
quelle dell'articolo 10 sopracitato, sono le stesse previste
nella legge n. 16 del 1992. Esse - conformemente al dettato
dell'articolo 66 della Costituzione - vanno accertate dalla
Giunta per le elezioni e non si applicano quando intervenga un
successivo provvedimento
giudiziale favorevole all'interessato.
Alla previsione di queste nuove condizioni di
ineleggibilità non può non accompagnarsi quella della
sospensione del mandato parlamentare quando esse sopravvengano
nel corso della legislatura, nonché quella della decadenza di
diritto dallo status di parlamentare a seguito di
condanna definitiva. Ma occorre in tali casi una revisione
della Costituzione, che è oggetto di altra proposta che si è
provveduto contestualmente a presentare.
La proposta tende a restituire correttezza al mandato
parlamentare e ad evitare accuse di delegittimazione e
screditamento, fondate su condotte soggettive penalmente
rilevanti.
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