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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14510
DDL3043-0002
Progetto di legge Camera n. 3043 - testo presentato - (DDL11-3043)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3043. TESTIPDL
...C3043.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3043 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le numerose azioni penali esercitate
  dalla magistratura nei confronti di membri del Parlamento
  hanno già attirato l'accusa - pur se non del tutto scevra da
  commistioni con interessi di parte - di delegittimazione o di
  screditamento di questo organo costituzionale.
    Tale accusa non potrebbe non accentuarsi a causa di
  eventuali rinvii a giudizio per gravi reati, come quelli di
  mafia, o di condanne sia pur non definitive, in primo o in
  secondo grado, per reati contro la pubblica amministrazione.
  Il persistente esercizio delle funzioni da parte di
  parlamentari, che vengano a versare in tali condizioni,
  sarebbe fonte di discredito, tanto più se riguardante - come
  le recenti polemiche sulla custodia cautelare hanno
  evidenziato - materie la cui disciplina potrebbe incidere in
  maniera favorevole sulla loro condizione personale, dando
  luogo all'ipotesi, prospettata dalla dottrina, di una sorta di
  interesse privato in atto d'ufficio.
    Pare necessario, quindi, estendere anche ai membri del
  Parlamento la disciplina posta dalla legge 18 gennaio 1992, n.
  16, limitatamente all'elezione presso le regioni e gli enti
  locali.
    Non osta al riguardo alcuna norma costituzionale, dal
  momento che le condizioni di eleggibilità sono dall'articolo
  65 della Costituzione riservate alla legislazione ordinaria:
  ed invero ne trattano gli articoli 7 e seguenti del testo
  unico per le elezioni della Camera dei deputati, applicabile
 
                               Pag. 2
 
  anche a quelle del Senato della Repubblica per
  espresso rinvio legislativo (articolo 2 della legge 27
  febbraio 1958, n. 64).
    In particolare, si propone di incidere sull'articolo 10 di
  detto testo unico, le cui previsioni hanno la specifica
  finalità di tutelare il principio di imparzialità
  nell'esercizio delle funzioni, in modo da evitare - secondo
  l'insegnamento di Costantino Mortati - "interferenze tra
  interessi".
    Le condizioni di ineleggibilità, che si aggiungerebbero a
  quelle dell'articolo 10 sopracitato, sono le stesse previste
  nella legge n. 16 del 1992.  Esse - conformemente al dettato
  dell'articolo 66 della Costituzione - vanno accertate dalla
  Giunta per le elezioni e non si applicano quando intervenga un
  successivo provvedimento
  giudiziale favorevole all'interessato.
    Alla previsione di queste nuove condizioni di
  ineleggibilità non può non accompagnarsi quella della
  sospensione del mandato parlamentare quando esse sopravvengano
  nel corso della legislatura, nonché quella della decadenza di
  diritto dallo  status  di parlamentare a seguito di
  condanna definitiva.  Ma occorre in tali casi una revisione
  della Costituzione, che è oggetto di altra proposta che si è
  provveduto contestualmente a presentare.
    La proposta tende a restituire correttezza al mandato
  parlamentare e ad evitare accuse di delegittimazione e
  screditamento, fondate su condotte soggettive penalmente
  rilevanti.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3043 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3043 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=304300 00 FASCIDC=11DDL3043 SORTNAV=0304300 000 00000 ZZDDLC3043 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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