| 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i
seguenti:
"Non sono, inoltre, eleggibili coloro che versano nelle
condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 14 della
legge 18 gennaio 1992, n. 16. Ove sia intervenuta la convalida
dell'elezione, la Giunta competente la revoca non appena
venuta a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano
nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione, di
annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di
revoca della misura di prevenzione. La sentenza e il
provvedimento vanno immediatamente comunicati al Presidente
della Camera di appartenenza".
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