| Onorevoli Colleghi! -- Le numerose azioni penali esercitate
dalla magistratura nei confronti di membri del Parlamento
hanno già attirato l'accusa - pur se non del tutto scevra da
commistioni con interessi di parte - di delegittimazione, o di
screditamento, di questo organo costituzionale.
Tale accusa non potrebbe non accentuarsi a causa di
eventuali rinvii a giudizio per gravi reati, come quelli di
mafia, o di condanne sia pur non definitive, in primo o in
secondo grado, per reati contro la pubblica amministrazione.
Il persistente esercizio delle funzioni da parte di
parlamentari, che vengano a versare in tali condizioni,
sarebbe fonte di discredito, tanto più se riguardante - come
le recenti
polemiche sulla custodia cautelare hanno evidenziato -
materie la cui disciplina potrebbe incidere in maniera
favorevole sulla loro condizione personale: dando luogo
all'ipotesi, prospettata dalla dottrina, di una sorta di
interesse privato in atto d'ufficio.
Con separata proposta di legge si mira ad estendere anche
ai membri del Parlamento la disciplina posta dalla legge 18
gennaio 1992, n. 16, limitatamente all'elezione presso le
regioni e gli enti locali, con una opportuna integrazione
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
Ma per tutelare il principio di imparzialità nell'esercizio
delle funzioni in modo da evitare - secondo l'insegnamento
Pag. 2
di Costantino Mortati - "interferenze tra interessi", occorre
che alla previsione delle nuove condizioni di ineleggibilità
si accompagnino quella della sospensione del mandato
parlamentare quando queste sopravvengano nel corso della
legislatura, nonché quella della decadenza di diritto dallo
status di parlamentare a seguito di condanna definitiva.
Ma occorre in tali casi una revisione della Costituzione, che
è oggetto di questa proposta.
Si tratta di aggiungere all'articolo 66 della Costituzione,
sedes materiae delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità, una disposizione che attribuisca alla potestà
regolamentare di ciascuna Camera la previsione della
sospensione dall'ufficio di Deputato-Senatore per il
sopraggiungere
di cause di ineleggibilità di carattere penale. La
sospensione avrebbe effetti giuridici ed economici in quanto,
pur non facendo venir meno l'indennità ricollegata allo
status di parlamentare (articolo 69 della Costituzione),
comporterebbe comunque la sospensione dei rimborsi e delle
utilità accessorie collegate alla presenza in aula.
Alla condanna definitiva consegue la decadenza di diritto,
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza,
dall'ufficio di deputato o senatore.
La proposta tende a restituire correttezza al mandato
parlamentare ed ad evitare accuse di delegittimazione e
screditamento, fondate su condotte soggettive penalmente
rilevanti.
| |