| 1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Il regolamento di ciascuna Camera prevede la sospensione
del deputato o del senatore nei casi in cui le cause di
ineleggibilità di carattere penale, previste dalla legge,
sopraggiungano dopo le elezioni, finché esse permangono.
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per
reati che sono causa di ineleggibilità comporta la decadenza
dall'ufficio di deputato o senatore".
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