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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1452
DDL0287-0014
Progetto di legge Camera n. 287 - testo presentato - (DDL11-287)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C287. TESTIPDL
...C287.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC287 ZZ11 ZZPD ZZPR
                     (Norme transitorie).
      1.  I corsi di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere
  previsti nel piano di sviluppo dell'università di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  della legge 9
  maggio 1989, n. 168, adottato successivamente alla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    2.  Fino alla organizzazione dei corsi di diploma
  universitario di cui all'articolo 2, i corsi per infermieri e
  per le ostetriche vengono condotti sulla base della normativa
  vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge; per l'ammissione ai corsi delle scuole per la
  formazione infermieristica e ostetrica e di formazione
  complementare, nonché per l'ammissione ai corsi di
  abilitazione alle funzioni direttive è richiesto, dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, il diploma di
  scuola secondaria di secondo grado.  Le regioni, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  definiscono per ogni unità sanitaria locale un elenco del
  personale dipendente del Servizio sanitario nazionale con la
  qualifica di infermiere, in possesso dei titoli attestanti il
  compimento di un ciclo di studi almeno novennale.  Fino al 31
  dicembre 1995, il personale inserito negli elenchi suddetti è
  ammesso, a domanda, subordinatamente al superamento di una
  prova di esame, le cui modalità sono definite con decreto del
  Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale dei
  collegi degli infermieri, ai corsi delle scuole per la
  formazione infermieristica e di formazione complementare.  Le
  commissioni esaminatrici per le suddette prove di
 
                              Pag. 13
 
  esame sono presiedute da un rappresentante del collegio degli
  infermieri competente per territorio.
    3.  Al fine di garantire la continuità didattica nelle
  scuole di sanità di cui all'articolo 3, fino al settimo anno
  successivo all'attivazione dei corsi di cui all'articolo 11,
  comma 6, possono essere confermati nella direzione dei corsi e
  negli insegnamenti a contratto delle rispettive discipline
  professionali gli esercenti le professioni di cui al medesimo
  articolo 11 che svolgano, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, funzioni di direzione di corso o di docenza
  nelle rispettive discipline professionali in scuole aventi
  finalità di formazione per le professioni sanitarie tecniche e
  di riabilitazione.
    4.  Gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1 e 11
  possono chiedere il riscatto ai fini previdenziali del periodo
  corrispondente al corso di studio necessario per il
  conseguimento del titolo abilitante alla specifica
  professione.  Il relativo onere finanziario è a carico del
  richiedente.
    5.  Le scuole per la formazione delle professioni di cui
  agli articoli 1 e 11 che, dopo l'elaborazione del secondo
  piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma
  1, lettera  a),  della citata legge n. 168 del 1989,
  successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore
  della presente legge, non risultino utilizzate dalle
  convenzioni di cui all'articolo 3 comma 2, sono soppresse.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-287 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0287 TOTPAG=0014 TOTDOC=0017 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=009 PAGFIN=0013 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=028700 00 FASCIDC=11DDL0287 SORTNAV=0028700 000 00000 ZZDDLC287 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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