| (Norme transitorie).
1. I corsi di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere
previsti nel piano di sviluppo dell'università di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9
maggio 1989, n. 168, adottato successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla organizzazione dei corsi di diploma
universitario di cui all'articolo 2, i corsi per infermieri e
per le ostetriche vengono condotti sulla base della normativa
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge; per l'ammissione ai corsi delle scuole per la
formazione infermieristica e ostetrica e di formazione
complementare, nonché per l'ammissione ai corsi di
abilitazione alle funzioni direttive è richiesto, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il diploma di
scuola secondaria di secondo grado. Le regioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definiscono per ogni unità sanitaria locale un elenco del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale con la
qualifica di infermiere, in possesso dei titoli attestanti il
compimento di un ciclo di studi almeno novennale. Fino al 31
dicembre 1995, il personale inserito negli elenchi suddetti è
ammesso, a domanda, subordinatamente al superamento di una
prova di esame, le cui modalità sono definite con decreto del
Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale dei
collegi degli infermieri, ai corsi delle scuole per la
formazione infermieristica e di formazione complementare. Le
commissioni esaminatrici per le suddette prove di
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esame sono presiedute da un rappresentante del collegio degli
infermieri competente per territorio.
3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle
scuole di sanità di cui all'articolo 3, fino al settimo anno
successivo all'attivazione dei corsi di cui all'articolo 11,
comma 6, possono essere confermati nella direzione dei corsi e
negli insegnamenti a contratto delle rispettive discipline
professionali gli esercenti le professioni di cui al medesimo
articolo 11 che svolgano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, funzioni di direzione di corso o di docenza
nelle rispettive discipline professionali in scuole aventi
finalità di formazione per le professioni sanitarie tecniche e
di riabilitazione.
4. Gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1 e 11
possono chiedere il riscatto ai fini previdenziali del periodo
corrispondente al corso di studio necessario per il
conseguimento del titolo abilitante alla specifica
professione. Il relativo onere finanziario è a carico del
richiedente.
5. Le scuole per la formazione delle professioni di cui
agli articoli 1 e 11 che, dopo l'elaborazione del secondo
piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), della citata legge n. 168 del 1989,
successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, non risultino utilizzate dalle
convenzioni di cui all'articolo 3 comma 2, sono soppresse.
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