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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14522
DDL3047-0002
Progetto di legge Camera n. 3047 - testo presentato - (DDL11-3047)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3047. TESTIPDL
...C3047.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3047 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La ratifica del trattato di
  Maastricht ha comportato nei principali Stati europei un
  impegnativo lavoro - in molti casi non ancora concluso - di
  integrazione e adattamento delle rispettive Carte
  costituzionali.  Per molti ordinamenti europei non si è
  trattato solo di legittimare le cessioni di sovranità che
  l'entrata in vigore del trattato comporterà con il
  trasferimento dagli organi nazionali a quelli comunitari dei
  poteri in importanti settori, ma anche - ad esempio in
  Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito - di adeguare
  la forma di governo alla partecipazione all'Unione europea.
    In Italia si è pressoché unanimemente ritenuto che
  l'articolo 11 della Costituzione desse sufficiente "copertura"
  costituzionale alla nostra adesione al trattato
  di Maastricht che, pertanto, è stato ratificato senza dare
  luogo ad alcuna modifica della Costituzione.  Tale valutazione,
  ancorché non scontata sul piano giuridico, ha in ogni caso
  coinciso con l'esigenza politica di evitare ogni ritardo nel
  processo di costruzione dell'Unione europea.  L'assenza di un
  più approfondito dibattito parlamentare circa gli effetti che,
  sul piano istituzionale, avrebbe comportato la nostra adesione
  a Maastricht ha però forse fatto sfuggire ai più la portata
  dei mutamenti che la piena operatività del trattato
  determinerà all'interno del nostro ordinamento e, in
  particolare, sul sistema di relazioni tra gli organi
  costituzionali.
    Il trattato di Maastricht, pur avendo omesso, a causa
  dell'opposizione britannica, una esplicita enunciazione in tal
  senso, contiene tuttavia una chiara
 
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  opzione per un modello federale di Unione europea.  Un
  ordinamento federale che dovrà trovare nel principio di
  sussidiarietà la chiave attraverso cui ordinare le competenze
  tra i diversi livelli di governo.  Il trattato, infatti, se ha
  fortemente ampliato le materie in cui le istituzioni europee
  sono legittimate ad intervenire, ha tuttavia nel contempo
  puntato, attraverso la sussidiarietà, ad una qualificazione
  del ruolo delle istituzioni comunitarie stesse.  La questione
  che oggi si pone non si esaurisce nella esigenza, certo
  prioritaria, di realizzare, attraverso il rafforzamento dei
  poteri del Parlamento europeo, la democratizzazione dei
  procedimenti decisionali all'interno dell'Unione europea;
  altrettanto cruciale si presenta oggi il problema di evitare,
  attraverso il rafforzamento degli organi "forti" della
  Comunità (Consiglio, Commissione, Comitato dei governatori
  delle banche centrali), una surrettizia alterazione della
  forma di governo propria di ciascuno Stato.  Nel nostro
  ordinamento, se non si adotteranno tempestivamente i necessari
  correttivi, la cessione di sovranità in favore delle
  istituzioni comunitarie coinciderà con una sensibilissima
  riduzione dei poteri di indirizzo e di controllo del
  Parlamento cui corrisponderà un non equilibrato rafforzamento
  dell'Esecutivo ed un drastico ridimensionamento dei poteri
  delle regioni.  Si tratterebbe peraltro di esiti di segno del
  tutto opposto rispetto agli orientamenti che si sono andati
  concretizzando nella Commissione bicamerale per le riforme
  istituzionali.
    Il Parlamento italiano si trova oggi a realizzare
  l'impegnativo compito di una ridefinizione costituzionale
  della forma di Stato e di governo proprio mentre va
  parallelamente prendendo forma la nuova unione europea: si
  perderebbe una preziosa opportunità se questa fortunata
  coincidenza temporale non fosse pienamente colta e sfruttata
  per armonizzare ed integrare i due processi costituenti.
    A tal fine occorrerà in primo luogo sancire nel testo
  costituzionale l'adesione dell'Italia all'Unione europea e,
  conseguentemente, dettare una anche minima disciplina
  costituzionale delle modalità di formazione della volontà che
  lo Stato italiano esprime all'interno degli organi di governo
  della Comunità.  In particolare, l'attività di indirizzo
  politico e le decisioni legislative che il Governo svolge
  negli organi comunitari non potranno essere sottratte
  all'indirizzo del Parlamento.  Analogamente, soprattutto in
  vista di un rafforzamento dei poteri delle regioni con
  l'attribuzione ad esse di potestà legislativa esclusiva in
  significativi settori, dovrà prevedersi il coinvolgimento
  delle regioni medesime nella partecipazione italiana alla
  produzione normativa comunitaria nei settori di competenza
  regionale; coinvolgimento che in futuro potrà forse essere
  realizzato dal Senato della Repubblica se prenderà corpo
  l'ipotesi di una decisa caratterizzazione di tale organo quale
  "camera delle regioni".  L'importanza delle decisioni politiche
  e legislative che progressivamente saranno trasferite a
  livello sovranazionale diverrà in breve tempo molto grande;
  sarebbe dunque miope se non si prevedessero sin d'ora sedi e
  procedure idonee a garantire trasparenza e democraticità dei
  relativi processi decisionali.  E appunto in tale direzione
  sono state adeguate norme e procedure costituzionali in
  Francia, nel Regno Unito e nella Repubblica federale
  tedesca.
    Particolarmente interessanti e significative risultano a
  nostro avviso le modifiche costituzionali introdotte in
  Germania, in quanto le soluzioni adottate rispondono alle
  esigenze, per alcuni aspetti fondamentali, proprie di un
  ordinamento costituzionale simile a quello verso cui le forze
  politiche italiane sembra siano ormai decisamente orientate:
  un modello di Stato caratterizzato da forti autonomie
  regionali e da una forma di governo parlamentare nella quale
  ad una rafforzata autonomia e capacità decisionale
  dell'Esecutivo corrisponda un altrettanto incisivo ruolo di
  indirizzo e controllo del Parlamento.
    E in Germania, appunto, la legge di modifica della legge
  fondamentale per la ratifica del trattato di Maastricht, in
 
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  questi giorni in corso di promulgazione, ha espressamente
  previsto procedure di informazione preventiva del Parlamento
  ed eventualmente delle regioni (attraverso il Bundesrat) ed ha
  affidato ad una apposita commissione parlamentare il compito
  di svolgere in via permanente la funzione di
  controllo-indirizzo nei confronti del Governo per ciò che
  attiene l'attività di quest'ultimo nelle istituzioni
  comunitarie.  In tal modo si è inteso rendere visibile, anche
  sul piano della organizzazione costituzionale, la
  democratizzazione della partecipazione dello Stato alla Unione
  europea ed imputare ad un soggetto parlamentare la
  responsabilità costituzionale di assicurare il coordinamento
  tra i diversi livelli ordinamentali e normativi.
    Al modello tracciato dalla legge fondamentale tedesca si
  ispira la nostra proposta, volta ad affermare in Costituzione
  alcuni principi fondamentali la cui strumentazione
  organizzativa, per quanto concerne il ruolo del Parlamento e
  delle regioni, è rimessa, rispettivamente, ai regolamenti
  parlamentari e ad una legge statale.
    In particolare l'articolo 1, che riproduce testualmente
  l'analoga disposizione già contenuta nel progetto di riforma
  del sistema bicamerale, approvato dal Senato della Repubblica
  e dalla Commissione affari costituzionali della Camera nella X
  Legislatura, integra l'articolo 11 della Costituzione nel
  senso di dare esplicita legittimazione costituzionale alla
  costruzione europea ed anche di indicare nell'unione politica
  dell'Europa un obiettivo del nostro ordinamento.  Ma esso
  indica anche i vincoli cui la partecipazione dello Stato
  italiano all'Unione europea deve attenersi, vincoli
  consistenti nella salvaguardia dei diritti inviolabili della
  persona umana e nel rispetto del principio democratico:
  quest'ultimo criterio impone da una parte l'organizzazione
  democratica delle istituzioni europee e dall'altra la
  democratizzazione delle forme di partecipazione dello Stato a
  dette istituzioni.
    L'articolo 2 integra l'articolo 80 della Costituzione:
  esso, in attuazione del principio democratico posto a base
  dell'ordinamento comunitario, esplicita l'attribuzione alle
  Camere del potere di indirizzare l'attività del Governo nelle
  istituzioni comunitarie.  Spetterà alla legge ed ai regolamenti
  parlamentari definire le modalità e gli strumenti attraverso
  cui dovrà realizzarsi il rapporto Governo-Parlamento nella
  materia comunitaria: sin d'ora viene tuttavia identificata la
  soluzione di affidare la funzione di indirizzo parlamentare ad
  una apposita Commissione bicamerale.  Tale soluzione, infatti,
  risponde alle esigenze di tempestività, unitarietà ed
  incisività nell'esercizio della funzione di indirizzo:
  esigenze che più difficilmente verrebbero soddisfatte se tale
  funzione fosse esercitata separatamente dai due rami del
  Parlamento e, all'interno di ciascuno di essi, da una
  pluralità di Commissioni.  Inoltre se, in prospettiva,
  venissero accentuate le caratteristiche "regionali" del
  Senato, la istituenda Commissione bicamerale potrebbe divenire
  un efficace punto di raccordo e di snodo tra le competenze dei
  diversi livelli di governo.
    Va comunque segnalato che, per quanto concerne gli
  strumenti regolamentari, la Commissione speciale per le
  politiche comunitarie, attraverso i componenti del suo ufficio
  di presidenza, ha ritenuto di formulare un pacchetto di
  proposte che verrà presentato contestualmente alla presente
  proposta di modifica della Costituzione: l'adozione di tali
  proposte consentirebbe di dare sin d'ora maggiore incisività
  all'azione della Camera dei deputati nella materia
  comunitaria.
    Infine, l'articolo 3 integra l'articolo 117 della
  Costituzione stabilendo che spetta alle regioni concorrere
  alla determinazione della posizione italiana nelle istituzioni
  comunitarie nelle materie di competenza regionale.  Anche tale
  principio dovrà avere una traduzione legislativa che potrà
  indicare soluzioni organizzative diverse, anche in relazione
 
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  all'evoluzione del nostro quadro costituzionale.
    Ci preme in conclusione ribadire la necessità che, nel
  porre mano alla revisione della nostra Costituzione, sia
  adeguatamente tenuto presente il fatto che
  l'Unione europea è ormai una realtà istituzionale oltre che
  economica e che pertanto essa non può essere ignorata se non
  si vuole rischiare che il nuovo assetto dei poteri
  costituzionali cui il Parlamento sta lavorando si riveli
  presto inadeguato.
 
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