Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14527
DDL3048-0002
Progetto di legge Camera n. 3048 - testo presentato - (DDL11-3048)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3048. TESTIPDL
...C3048.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3048 ZZ11 ZZRL ZZPR
                               Pag. 2
 
    Onorevoli  Deputati! -- 1.  Il processo di
  riordinamento delle competenze regionali e dello Stato nella
  materia dell'agricoltura e la contestuale esigenza di
  adeguamento dell'assetto organizzativo del Ministero
  dell'agricoltura e delle foreste alla nuova configurazione
  assunta dalle sue funzioni in seguito ai mutamenti
  istituzionali intervenuti nell'ultimo ventennio, hanno subìto
  una brusca accelerazione a seguito dell'esito affermativo del
  referendum  popolare del 18 aprile 1993 promosso da
  taluni consigli regionali per l'abrogazione delle norme
  istitutive del suddetto Ministero.
    Dal punto di vista squisitamente giuridico-costituzionale,
  il quesito referendario, come si evince dalle stesse
  considerazioni della Corte costituzionale espresse nella
  sentenza 16 gennaio 1993, n. 26, depositata il 4 febbraio
  1993, fa riferimento alle norme istitutive del Ministero
  dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 1 del
  regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, ed al regio decreto
  27 settembre 1929, n. 1663.
    Deriva da ciò che esso appare suscettibile di incidere sul
  nomen juris  del Ministero e sulla sua organizzazione
  burocratica, ma non tocca tutte le competenze dello stesso,
  non ricadendo sotto il quesito referendario le competenze
  affidate al Corpo forestale dello Stato, all'AIMA,
  all'Ispettorato centrale repressione frodi, e cioè,
  rispettivamente, dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 301, 7
  giugno 1990, n. 149, 14 agosto 1982, n. 610, e dal
  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
    Il quadro che emerge dalle norme sottoposte a  referendum
  è stato dunque sostanzialmente superato per l'accrescimento
  e la rinnovazione delle stesse, verificatisi a seguito
  delle leggi sopra citate.
    Quanto alla natura delle funzioni riservate al Ministero,
  occorre considerare l'intervento del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha attuato, negli
  articoli 64 e seguenti, il trasferimento alle regioni delle
  funzioni e delle competenze nella materia dell'agricoltura e
  delle foreste di cui all'articolo 117 della Costituzione.
    L'articolo 71 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica ha infatti escluso dal trasferimento, mantenendole
  allo Stato, alcune funzioni amministrative, strettamente
  connesse con compiti nazionali o internazionali o comunque
  tali da richiedere una programmazione ed un coordinamento
  unitari sull'intero territorio nazionale.
    La disposizione assume una rilevanza particolare e va
  partitamente esaminata.
    La legge 22 luglio 1975, n. 382, nel dettare i princìpi per
  l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ha
  chiaramente individuato la presenza di un "nucleo" di funzioni
  o di competenze che non potevano subire un trasferimento, o
  una delega, alle regioni a cagione della loro stessa natura
  istituzionale.
    In effetti, l'articolo 117 della Costituzione, mentre
  attribuisce una funzione legislativa primaria alle regioni,
  con ciò stesso privandone il legislatore nazionale in vista
  dell'interesse più specifico di cui è portatore l'ente
  esponenziale regionale, fa salvo "l'interesse nazionale".  Con
  quest'ultima espressione va inteso, non già l'interesse, nelle
  medesime materie, connesso a più porzioni della Nazione ed
  a fortiori  all'intero paese (poiché a questo scopo
  provvede l'inciso seguente: "non siano in
 
                               Pag. 3
 
  contrasto con l'interesse ... di altre regioni"), ma
  l'interesse pertinente allo Stato quale istituzione unitaria,
  allo Stato-comunità, che trova nello Stato-apparato centrale
  la sua organizzazione esecutiva.
    Vengono qui in questione, dunque, da un lato le funzioni
  riservate naturalmente allo Stato soggetto del diritto
  internazionale (e quindi comunitario); dall'altro quelle che,
  rivolgendosi all'ordinamento interno, perseguono finalità di
  indirizzo e di coordinamento, di organizzazione e di tutela
  degli interessi della Nazione, ontologicamente differenziati
  da quelli, pure analoghi, imputabili alle regioni.
    L'articolo 3 della legge n. 382 del 1975 a tal proposito
  opera un illuminante riferimento "alle esigenze di carattere
  unitario".
    L'unitarietà, infatti, va vista, secondo il citato articolo
  "anche con riferimento agli obiettivi della programmazione
  economica nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi
  internazionali e comunitari", ma, evidentemente, non solo con
  tale riferimento.  L'uso della congiunzione "anche" rinvia
  infatti ad altre esigenze di carattere unitario,
  ontologicamente connesse all'esistenza stessa dello Stato.
    Tutto ciò conduce quindi a ritenere che nelle singole
  materie di cui all'articolo 117 della Costituzione sia
  individuabile, secondo lo stesso dettato costituzionale, un
  nucleo indefettibile di funzioni e competenze irrinunciabili,
  costituzionalmente connesse allo Stato uno e indivisibile, su
  cui pertanto né il legislatore ordinario, né il
  referendum,  possono intervenire.
    Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
  ha appunto già individuato, in attuazione della delega di cui
  alla legge n. 382 del 1975, tale nucleo, al quale pertanto
  occorre riferirsi.
    Vi è per altro da osservare che le esigenze di
  ammodernamento già preesistevano al   referendum,  il
  quale, anzi, trova in esse forse la principale
  giustificazione.
    Esse tendevano ad ovviare alle evidenti condizioni di
  inadeguatezza nelle quali si sono dovuti affrontare gli
  impegni via via crescenti imposti dai problemi incombenti sia
  sul piano interno che su quello internazionale, relativamente
  al settore agricolo, che tra l'altro condizionano l'assetto
  dei rapporti interni tra lo Stato e le regioni a causa delle
  competenze che nella materia sono state via via assunte dagli
  organismi ultranazionali.  I cinque sesti, o anche più, della
  politica agricola del nostro Paese si decidono a Bruxelles.  E
  la materia agricola rappresenta circa i quattro quinti degli
  indirizzi promananti dalla CEE.
    La distribuzione dei ruoli indotta dal sempre più marcato
  intervento della Comunità europea in agricoltura avviene ormai
  secondo uno schema che vede negli organismi comunitari i
  soggetti che hanno assunto la responsabilità, oltre che della
  politica di mercato dei prodotti agricoli, della politica
  agricola complessivamente intesa; negli organismi di governo
  nazionali, i soggetti che, oltre a partecipare
  all'elaborazione delle politiche e degli atti comunitari,
  coordinano l'adeguamento della realtà agricola nazionale alle
  esigenze del mercato comunitario e internazionale; mentre
  infine le regioni assolvono alla progettazione e
  all'attuazione concreta degli interventi.
    A sostegno dell'esigenza di mantenere tale impostazione
  sussistono dunque ragioni di coerenza dell'impegno comunitario
  del nostro Paese.  Non solo infatti (come, sia pure
  inadeguatamente, riconosciuto dalla Corte costituzionale -
  sentenza n. 26 del 4 febbraio 1993 ) il Trattato istitutivo
  della CEE richiama indeclinabilmente l'impegno degli Stati
  membri per una politica comune nel settore dell'agricoltura e
  della pesca, ma vi è altresì tutta una serie di atti
  (regolamenti, direttive e decisioni comunitarie) che fanno
  riferimento a un organo centrale di governo dell'agricoltura.
  Tali riferimenti, stante l'automatico inserimento nel nostro
  ordinamento delle disposizioni comunitarie che li contengono,
  non potrebbero essere espunti né con legge né, in ipotesi,
  neppure con  referendum.
    In ambito comunitario dunque tutta la logica
  dell'intervento della CEE nell'economia agricola si basa
  sull'unità del referente nazionale, individuato - in tutti gli
 
                               Pag. 4
 
  Stati membri - nel Ministero dell'agricoltura e delle
  foreste, e la necessità della individuazione di tale punto
  unitario di riferimento trova conferma nella esperienza
  internazionale, nella quale si rinvengono - pure nei Paesi
  caratterizzati da accentuato regionalismo e perfino in quelli
  a struttura federale come la Germania e gli Stati Uniti -
  Ministeri dell'agricoltura forti e rappresentativi della
  realtà agricola nazionale.
    In tale contesto deve essere collocato l'assetto
  costituzionale delle competenze ed il riparto delle stesse tra
  lo Stato e le regioni.
    A norma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni
  hanno competenza in materia di agricoltura e foreste nei
  limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
  Stato e della compatibilità con l'interesse nazionale e con
  quello delle altre regioni.
    Su tale base la Corte costituzionale (sentenza n. 1145 del
  1988 sulla legittimità costituzionale della legge pluriennale
  per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura -
  legge n. 752 del 1986) ha ribadito i criteri che presidiano la
  ripartizione di competenze tra Stato e regioni con specifico
  riferimento alla materia dell'agricoltura e delle foreste,
  sottolineando l'indeclinabilità della funzione statale di
  indirizzo e coordinamento.
    La stessa I Commissione affari costituzionali del Senato
  della Repubblica, nel rendere, positivamente, il parere sul
  disegno di legge poi approvato dal Senato, ha ribadito
  l'esistenza di indefettibili esigenze unitarie, solo
  limitandosi a richiedere la istituzione di "luoghi" deputati
  proprio all'esercizio di quella funzione di indirizzo e
  coordinamento cui si è accennato.
    Ciò sul piano dei princìpi.
    Ma quel che va sottolineato è che, sul piano di fatto, ogni
  qualvolta la funzione di indirizzo e coordinamento statale non
  è stata assistita dal controllo sull'effettiva osservanza
  degli indirizzi impartiti (che, nove volte su dieci,
  discendono da regolamenti e direttive comunitarie) si sono
  determinate gravi infrazioni nei confronti della CEE che hanno
  portato all'applicazione da parte di questa di pesanti
  sanzioni finanziarie ricadute sul bilancio dello Stato
  italiano.
    Ciò induce a riconsiderare il criterio di territorialità
  che concorre a definire i contenuti dell'interesse regionale:
  la coltivazione dei prodotti agricoli e l'allevamento degli
  animali avviene indubbiamente sul suolo dell'una o dell'altra
  regione, ma se ciascuna regione non contempera la sua
  produzione con quella delle altre, lo sfondamento della quota
  nazionale è inevitabile.  Non solo: lesione dell'interesse
  nazionale si ha anche quando la coltivazione di determinati
  prodotti non segua la vocazione agricola della zona
  territoriale in cui insiste, inducendo a un'innaturale
  concorrenza infranazionale con scadimento della qualità a
  vantaggio della quantità e conseguente crollo del prezzo del
  prodotto (come è accaduto, ad esempio, per la coltivazione del
  pomodoro).
    Quindi la cura dell'interesse regionale non può spaziare
  oltre i limiti di legittimità ad esso connaturati; ciò
  significa che il Governo nazionale ha, come risvolto della
  funzione di indirizzo e coordinamento, il potere-dovere
  indeclinabile di controllare e di assicurare l'osservanza
  degli indirizzi impartiti mediante ispezioni e verifiche,
  anche sistematici, sul territorio.
    Esistono dunque dei limiti unitari che, ancorché allocati
  nel territorio, non sono "suscettibili di frazionamento
  territoriale" (Corte costituzionale, sentenza n. 138 del
  1972).
    Da queste premesse emerge che la nozione di interesse
  nazionale spazia oltre i limiti delle competenze quali
  emergono ogni qual volta si controverta, ad un livello di
  minore intensità istituzionale, sulla confinazione delle
  materie di interesse regionale.
    La competenza regionale in materia di agricoltura è
  inadeguata a comporre una istanza unitaria di coordinamento,
  propulsione, sostituzione e controllo dell'azione di governo
  dell'agricoltura, le cui variabili economiche affondano non
  solo - e preminentemente - nella politica agricola
 
                               Pag. 5
 
  comunitaria, ma nella più ampia politica agricola planetaria
  trasfusa negli accordi GATT.
    Né potrebbe obiettarsi che basti, comunque, che sieda nel
  consesso dei Ministri nei Paesi comunitari un Ministro
  italiano, anche se senza portafoglio.  Come si è avuto modo di
  constatare sgradevolmente in recenti riunioni del Consiglio
  dei Ministri CEE, gli altri Stati membri non si appagano di
  avere un interlocutore con rango di Ministro, ma esigono che
  il rappresentante del Paese membro garantisca il rispetto dei
  regolamenti, delle direttive e delle decisioni comunitarie nel
  territorio nazionale, e quindi in tutte le regioni ed in
  ciascuna di esse, senza che possa far barriera a tale
  indefettibilità di unitaria applicazione l'autonomia
  costituzionale o amministrativa delle suddivisioni
  infranazionali.
    Dunque l'istanza unitaria nell'economia agricola non può
  non coincidere con l'interesse nazionale e quindi con le
  esigenze di una funzione che non si esaurisce nel momento
  rappresentativo, ma deve tradursi in una azione unitaria di
  Governo che comprenda anche i momenti applicativi e di
  controllo: funzioni che non possono essere svolte che a
  livello centrale.
    Appare pertanto antitetico all'interesse nazionale non dare
  alla materia dell'agricoltura una organizzazione ministeriale
  pleno iure  in quanto è insopprimibile la relativa
  funzione, nell'attuale quadro non solo di riparto di poteri
  ordinatori ma anche di compiti ed azioni unitari che valgano a
  tutelare credibilmente ed effettivamente gli interessi
  dell'economia agricola nazionale, specie per i profili che
  coinvolgono i rapporti con la Comunità e con gli Stati
  extracomunitari.
    2.  L'esame giuridico-costituzionale conduce, così, come si
  è visto, a conclusioni non confutabili sulla legittimità
  costituzionale della esistenza di un organo centrale a livello
  di Ministero, che sia centro unitario di imputazione degli
  interessi in materia, e sulla necessità che detto centro sia
  titolato al massimo livello.
    E' appena il caso di ricordare che la sussistenza di un
  riferimento governativo centrale per l'agricoltura ha
  costituito un importante passaggio delle dichiarazioni
  programmatiche rese in Parlamento dal Presidente del
  Consiglio, in quanto assolutamente compatibile con il rispetto
  della volontà popolare emersa dal  referendum.
    La rilevanza istituzionale della questione impone alla
  volontà del Governo, ma anche del Parlamento, la ricerca della
  più ampia convergenza con il segnale proveniente da tale
  voto.
    In tale direzione si è svolto in Parlamento l'esame delle
  iniziative legislative per il riordinamento delle competenze
  dello Stato e delle regioni in agricoltura e per la relativa
  istituzione di un nuovo dicastero.
    Dai disegni di legge n. 1088 di iniziativa del Governo, n.
  408 di iniziativa dei senatori Borroni ed altri, n. 867 di
  iniziativa del senatore Coppi e n. 1028 di iniziativa dei
  senatori Coviello ed altri, tutti precedenti alla
  consultazione referendaria, nonché dal disegno di legge n.
  1261, di iniziativa dei senatori Gibertoni ed Ottaviani,
  presentato successivamente, ha tratto origine il testo del
  disegno di legge recante "Riordinamento delle competenze
  regionali e statali in materia agricola e forestale e
  istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali", approvato il 6 luglio dalla IX Commissione
  agricoltura del Senato e sottoposto all'Assemblea di quel ramo
  del Parlamento.
    Il provvedimento, a seguito di una meditata ed approfondita
  discussione, ha poi ottenuto l'approvazione dell'Assemblea
  nella seduta del 21 luglio 1993.
    L'imminente scadenza del termine, improrogabile, stabilito
  dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n.
  176, con il quale il Capo dello Stato ha riconosciuto gli
  effetti del risultato referendario differendone gli effetti al
  5 agosto 1993, rischia tuttavia di determinare un pericoloso
  vuoto di rappresentanza nelle funzioni indeclinabili, come
  anzidetto correlate al Governo centrale dell'agricoltura.
 
                               Pag. 6
 
    Non si ritiene infatti tecnicamente possibile che possa
  giungersi alla definitiva approvazione da parte della Camera
  del disegno di legge (Atto n. 2967) che pure, superato
  favorevolmente l'esame in Commissione, è stato iscritto
  all'ordine del giorno dell'Assemblea per il giorno 4
  agosto.
    Si rende pertanto necessaria l'adozione da parte del
  Governo di un provvedimento legislativo in via d'urgenza che
  risulta, per le ragioni innanzi ampiamente evidenziate,
  provvisto dei necessari requisiti di costituzionalità.
    Non si ritiene peraltro che possa prescindersi
  dell'autorevole avallo conferito da un ramo del Parlamento al
  progetto di riforma sopra richiamato.  Il testo licenziato dal
  Senato infatti ha ricevuto una conferma, quanto al rispetto
  della volontà popolare, con il parere ampiamente favorevole
  delle Commissioni affari costituzionali e bilancio di tale
  ramo del Parlamento, che hanno sottoposto ad accurato vaglio
  il progetto di riforma ed i cui pareri sono stati
  integralmente recepiti nella definitiva stesura del testo.
    Di tali pareri, quindi, il Governo non può che acquietarsi
  riconoscendo comunque la volontà sovrana del legislatore.
    Il testo proposto del decreto-legge intende rendersi
  interprete della volontà parlamentare determinatasi con
  l'approvazione del suddetto disegno di legge, riproducendone
  pertanto la formulazione di quelle parti che richiedono
  immediata attivazione allo scopo di disciplinare
  l'attribuzione delle residue funzioni e del personale del
  soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla
  nuova struttura.
    Sono state invece espunte dal testo quelle disposizioni che
  si è ritenuto non fossero connotate dai necessari requisiti
  costituzionali di necessità ed urgenza.
    3.  L'assetto dei rapporti Stato-regioni, quale emerge nel
  provvedimento, perviene alla soppressione del Ministero
  dell'agricoltura e delle foreste e ad una configurazione
  dell'istituendo Dicastero nella quale esso risulta privato
  totalmente di qualsivoglia competenza di amministrazione
  attiva.
    L'esame del Senato ha particolarmente approfondito, sia in
  Commissione che nei lavori assembleari, la definizione delle
  funzioni da attribuire al nuovo Ministero.  La volontà di tutti
  i gruppi politici, ivi compresi quelli che si sono manifestati
  comunque contrari alla impostazione globale del provvedimento,
  è stata nel senso di ribadire la esclusiva competenza delle
  regioni nella materia.
    In primo luogo quindi il disegno di legge, da cui il
  decreto-legge prende le mosse, si occupa di risolvere
  l'equivoco contenuto nel decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, là dove lo stesso riservava allo
  Stato le funzioni e competenze non esplicitamente trasferite
  alle regioni.  La norma pertanto ribalta il meccanismo
  prevedendo che tutte le funzioni in materia di agricoltura e
  foreste sono di pertinenza delle regioni, salvo quelle che lo
  stesso decreto-legge riserva al nuovo Ministero e che sono
  elencate nel comma 3 dell'articolo 2.
    Queste ultime, peraltro, non destano preoccupazioni di
  ordine costituzionale, in quanto riguardano esclusivamente
  quelle funzioni che, come si è detto, costituiscono il nucleo
  indefettibile delle competenze statali, e sono del tutto
  estranee alle competenze regionali di cui all'articolo 117
  della Costituzione:
        a)  la cura delle relazioni internazionali e la
  partecipazione alla redazione di accordi internazionali,
  nonché le attività necessarie ad assicurare la partecipazione
  dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
        b)  le attività di attuazione delle determinazioni e
  dei provvedimenti comunitari;
        c)  la definizione delle politiche nazionali,
  compresa quella di programmazione e l'attività di indirizzo e
  di coordinamento;
        d)  gli interventi di esclusivo interesse nazionale
  ed i servizi e le azioni attinenti ad esigenze di carattere
  unitario;
 
                               Pag. 7
 
        e)  le attività previste dalla legge 11 febbraio
  1992, n. 157, ferme le competenze in materia attribuite al
  Ministero dell'ambiente ed alle regioni;
        f)  la fissazione di  standard,  norme tecniche,
  marchi, denominazioni tipiche di origine.
    Sul punto il parere della Commissione affari costituzionali
  del Senato è stato pienamente positivo.
    Nell'ambito delle funzioni individuate dal comma 3
  dell'articolo 2, e quindi con il limite funzionale ivi
  previsto, il comma 4 dello stesso articolo trasferisce al
  nuovo Ministero le competenze nel settore agroindustriale ed
  agro-alimentare, nonché in quello della pesca marittima.
    Il Senato ha ritenuto così di accogliere le conclusioni
  derivanti dall'ampio dibattito verificatosi tra le forze
  politiche e sociali sulla impostazione del nuovo Ministero.  Se
  da un lato infatti non si dubitava della necessità di limitare
  le funzioni a quelle già evidenziate nell'esame del comma 3,
  dall'altro sono emersi orientamenti ben definiti sulla
  necessità di attribuire al Ministero un taglio caratterizzato
  dall'intervento di indirizzo e coordinamento sull'intero
  settore alimentare e quindi inglobando, per quanto concerne i
  prodotti della terra, il controllo della così detta "filiera"
  agro-alimentare e di quella agricola  no food,  nonché
  delle risorse ittiche che completano appunto il quadro dei
  prodotti alimentari.
    Quanto alle risorse finanziarie, l'intervento della
  Commissione bilancio del Senato ha introdotto nel testo una
  più approfondita considerazione della sorte dei capitoli di
  bilancio già di pertinenza del soppresso Ministero
  dell'agricoltura e delle foreste.
    Alla previsione programmatica della futura assegnazione al
  nuovo Ministero di non più del 20 per cento delle risorse
  finanziarie contenute nelle future leggi pluriennali gestite
  dal ClPE (la suddivisione tradizionale vedeva sino ad oggi una
  ripartizione del 40 per cento al soppresso Ministero
  dell'agricoltura e delle foreste e del 60 per cento alle
  regioni), si accompagna una ridefinizione dei capitoli di
  spesa del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle
  foreste, con la loro soppressione o riduzione ed il
  contestuale trasferimento degli stanziamenti di parte corrente
  nel fondo previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
  n. 281 (articolo 5, commi 1 e 2).
    Se a ciò si aggiunge la previsione della redistribuzione
  tra il nuovo Ministero e le regioni degli organici del
  soppresso MAF (articolo 4, comma 4) si comprende come il
  Senato abbia completato il disegno di trasferimento alle
  regioni non solo delle funzioni, ma anche delle risorse di
  uomini e mezzi necessari.
    Sul piano strutturale il testo persegue il mezzo della
  delegificazione, già utilizzato con la legge 9 maggio 1989, n.
  168, istitutiva del Ministero per l'università e la ricerca
  scientifica e tecnologica, e con la legge 29 ottobre 1991, n.
  358, che reca la ristrutturazione del Ministero delle
  finanze.
    4.  Si passa ora a commentare l'articolato.
    L'articolo 1 è inteso a sancire, come precedentemente
  illustrato, il trasferimento di competenze alle regioni.
    L'articolo 2 istituisce il Ministero per il coordinamento
  delle politiche agricole, alimentari e forestali, che succede
  in tutti i rapporti, attivi e passivi, non attribuiti alle
  regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura
  e delle foreste, ed attribuisce al medesimo le funzioni
  inerenti alle risorse agricole e forestali; quelle in materia
  di opere irrigue, anche nel Mezzogiorno; quelle inerenti alle
  materie agroalimentare ed agro-industriale; agli interventi
  sul mercato agricolo ed alimentare; infine, alla pesca
  marittima, precisando gli ambiti di attività del Ministero
  nelle funzioni medesime.
    Il medesimo articolo 2 attribuisce all'istituenda
  Amministrazione le funzioni del soppresso dicastero inerenti
  le materie sopraelencate, escluse naturalmente quelle
  trasferite alle regioni.
    E' pure assicurata (comma 6), nel rispetto delle procedure
  istituzionali regolate dall'articolo 12 della legge 23 agosto
  1988, n. 400, una adeguata partecipazione ed informazione
  delle regioni, in ordine
 
                               Pag. 8
 
  sia alla adozione di decisioni, regolamenti e direttive
  comunitarie, che per l'esercizio della funzione di indirizzo e
  coordinamento da parte del Ministero, attraverso la
  istituzione di un apposito Comitato permanente delle politiche
  agro-alimentari, nell'ambito della Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.
    L'articolo 3 applica il principio, cui si è fatto
  precedentemente cenno, della delegificazione della materia,
  rinviando a successivi regolamenti governativi la definizione
  della organizzazione degli uffici dell'organico del dicastero,
  il riordino degli organi consultivi e degli enti dipendenti,
  dettando sinteticamente le linee direttrici cui dovrà
  attenersi la successiva regolamentazione.
    Nel contesto evidenziato, è prevista, inoltre, la riforma
  degli enti vigilati dal soppresso Ministero ed il riordino in
  un unico ente degli istituti di ricerca e sperimentazione
  agraria, la cui ristrutturazione è necessaria per il loro
  adeguamento ai nuovi orizzonti del mercato agricolo e per
  renderli strumenti di ricerca efficienti e moderni.
    Emerge così in particolare un quadro di globale
  riordinamento del sistema della ricerca ove i vari organismi a
  ciò deputati integrano le loro forze ed il loro impegno
  evitando duplicazioni e quindi aggravi di
  investimenti per la ricerca a carico del bilancio
  pubblico.
    L'articolo 4 contiene norme transitorie e di salvaguardia e
  disciplina, nel rispetto dell'articolo 35, comma 4, del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una procedura per
  l'attivazione di processi di mobilità del personale risultante
  in eccedenza, da trasferire alle regioni.
    L'articolo 5 detta, infine, disposizioni finanziarie e
  finali.  In particolare puntualizza, come anzidetto, la
  limitazione a non più del 20 per cento delle risorse
  finanziarie da attribuire al Ministero nell'ambito delle leggi
  di programmazione (comma 1) e prevede il trasferimento alle
  regioni degli stanziamenti occorrenti a far fronte alle nuove
  competenze ad esse conferite.
                           *  *  *
    Poiché il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri
  finanziari a carico del bilancio dello Stato né importa minori
  entrate, non è necessaria la predisposizione della relazione
  tecnica.
    Ed in effetti, quanto alle spese di personale del nuovo
  Ministero, esse fanno capo ai medesimi capitoli oggi
  utilizzati per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
  prevedendo, come peraltro già precedentemente esposto, una
  complessiva riduzione degli organici e comunque il blocco
  delle assunzioni secondo le norme vigenti.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3048 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3048 TOTPAG=0015 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=304800 00 FASCIDC=11DDL3048 SORTNAV=0304800 000 00000 ZZDDLC3048 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati