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Onorevoli Deputati! -- 1. Il processo di
riordinamento delle competenze regionali e dello Stato nella
materia dell'agricoltura e la contestuale esigenza di
adeguamento dell'assetto organizzativo del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste alla nuova configurazione
assunta dalle sue funzioni in seguito ai mutamenti
istituzionali intervenuti nell'ultimo ventennio, hanno subìto
una brusca accelerazione a seguito dell'esito affermativo del
referendum popolare del 18 aprile 1993 promosso da
taluni consigli regionali per l'abrogazione delle norme
istitutive del suddetto Ministero.
Dal punto di vista squisitamente giuridico-costituzionale,
il quesito referendario, come si evince dalle stesse
considerazioni della Corte costituzionale espresse nella
sentenza 16 gennaio 1993, n. 26, depositata il 4 febbraio
1993, fa riferimento alle norme istitutive del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 1 del
regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, ed al regio decreto
27 settembre 1929, n. 1663.
Deriva da ciò che esso appare suscettibile di incidere sul
nomen juris del Ministero e sulla sua organizzazione
burocratica, ma non tocca tutte le competenze dello stesso,
non ricadendo sotto il quesito referendario le competenze
affidate al Corpo forestale dello Stato, all'AIMA,
all'Ispettorato centrale repressione frodi, e cioè,
rispettivamente, dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 301, 7
giugno 1990, n. 149, 14 agosto 1982, n. 610, e dal
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
Il quadro che emerge dalle norme sottoposte a referendum
è stato dunque sostanzialmente superato per l'accrescimento
e la rinnovazione delle stesse, verificatisi a seguito
delle leggi sopra citate.
Quanto alla natura delle funzioni riservate al Ministero,
occorre considerare l'intervento del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha attuato, negli
articoli 64 e seguenti, il trasferimento alle regioni delle
funzioni e delle competenze nella materia dell'agricoltura e
delle foreste di cui all'articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica ha infatti escluso dal trasferimento, mantenendole
allo Stato, alcune funzioni amministrative, strettamente
connesse con compiti nazionali o internazionali o comunque
tali da richiedere una programmazione ed un coordinamento
unitari sull'intero territorio nazionale.
La disposizione assume una rilevanza particolare e va
partitamente esaminata.
La legge 22 luglio 1975, n. 382, nel dettare i princìpi per
l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ha
chiaramente individuato la presenza di un "nucleo" di funzioni
o di competenze che non potevano subire un trasferimento, o
una delega, alle regioni a cagione della loro stessa natura
istituzionale.
In effetti, l'articolo 117 della Costituzione, mentre
attribuisce una funzione legislativa primaria alle regioni,
con ciò stesso privandone il legislatore nazionale in vista
dell'interesse più specifico di cui è portatore l'ente
esponenziale regionale, fa salvo "l'interesse nazionale". Con
quest'ultima espressione va inteso, non già l'interesse, nelle
medesime materie, connesso a più porzioni della Nazione ed
a fortiori all'intero paese (poiché a questo scopo
provvede l'inciso seguente: "non siano in
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contrasto con l'interesse ... di altre regioni"), ma
l'interesse pertinente allo Stato quale istituzione unitaria,
allo Stato-comunità, che trova nello Stato-apparato centrale
la sua organizzazione esecutiva.
Vengono qui in questione, dunque, da un lato le funzioni
riservate naturalmente allo Stato soggetto del diritto
internazionale (e quindi comunitario); dall'altro quelle che,
rivolgendosi all'ordinamento interno, perseguono finalità di
indirizzo e di coordinamento, di organizzazione e di tutela
degli interessi della Nazione, ontologicamente differenziati
da quelli, pure analoghi, imputabili alle regioni.
L'articolo 3 della legge n. 382 del 1975 a tal proposito
opera un illuminante riferimento "alle esigenze di carattere
unitario".
L'unitarietà, infatti, va vista, secondo il citato articolo
"anche con riferimento agli obiettivi della programmazione
economica nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari", ma, evidentemente, non solo con
tale riferimento. L'uso della congiunzione "anche" rinvia
infatti ad altre esigenze di carattere unitario,
ontologicamente connesse all'esistenza stessa dello Stato.
Tutto ciò conduce quindi a ritenere che nelle singole
materie di cui all'articolo 117 della Costituzione sia
individuabile, secondo lo stesso dettato costituzionale, un
nucleo indefettibile di funzioni e competenze irrinunciabili,
costituzionalmente connesse allo Stato uno e indivisibile, su
cui pertanto né il legislatore ordinario, né il
referendum, possono intervenire.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
ha appunto già individuato, in attuazione della delega di cui
alla legge n. 382 del 1975, tale nucleo, al quale pertanto
occorre riferirsi.
Vi è per altro da osservare che le esigenze di
ammodernamento già preesistevano al referendum, il
quale, anzi, trova in esse forse la principale
giustificazione.
Esse tendevano ad ovviare alle evidenti condizioni di
inadeguatezza nelle quali si sono dovuti affrontare gli
impegni via via crescenti imposti dai problemi incombenti sia
sul piano interno che su quello internazionale, relativamente
al settore agricolo, che tra l'altro condizionano l'assetto
dei rapporti interni tra lo Stato e le regioni a causa delle
competenze che nella materia sono state via via assunte dagli
organismi ultranazionali. I cinque sesti, o anche più, della
politica agricola del nostro Paese si decidono a Bruxelles. E
la materia agricola rappresenta circa i quattro quinti degli
indirizzi promananti dalla CEE.
La distribuzione dei ruoli indotta dal sempre più marcato
intervento della Comunità europea in agricoltura avviene ormai
secondo uno schema che vede negli organismi comunitari i
soggetti che hanno assunto la responsabilità, oltre che della
politica di mercato dei prodotti agricoli, della politica
agricola complessivamente intesa; negli organismi di governo
nazionali, i soggetti che, oltre a partecipare
all'elaborazione delle politiche e degli atti comunitari,
coordinano l'adeguamento della realtà agricola nazionale alle
esigenze del mercato comunitario e internazionale; mentre
infine le regioni assolvono alla progettazione e
all'attuazione concreta degli interventi.
A sostegno dell'esigenza di mantenere tale impostazione
sussistono dunque ragioni di coerenza dell'impegno comunitario
del nostro Paese. Non solo infatti (come, sia pure
inadeguatamente, riconosciuto dalla Corte costituzionale -
sentenza n. 26 del 4 febbraio 1993 ) il Trattato istitutivo
della CEE richiama indeclinabilmente l'impegno degli Stati
membri per una politica comune nel settore dell'agricoltura e
della pesca, ma vi è altresì tutta una serie di atti
(regolamenti, direttive e decisioni comunitarie) che fanno
riferimento a un organo centrale di governo dell'agricoltura.
Tali riferimenti, stante l'automatico inserimento nel nostro
ordinamento delle disposizioni comunitarie che li contengono,
non potrebbero essere espunti né con legge né, in ipotesi,
neppure con referendum.
In ambito comunitario dunque tutta la logica
dell'intervento della CEE nell'economia agricola si basa
sull'unità del referente nazionale, individuato - in tutti gli
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Stati membri - nel Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, e la necessità della individuazione di tale punto
unitario di riferimento trova conferma nella esperienza
internazionale, nella quale si rinvengono - pure nei Paesi
caratterizzati da accentuato regionalismo e perfino in quelli
a struttura federale come la Germania e gli Stati Uniti -
Ministeri dell'agricoltura forti e rappresentativi della
realtà agricola nazionale.
In tale contesto deve essere collocato l'assetto
costituzionale delle competenze ed il riparto delle stesse tra
lo Stato e le regioni.
A norma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni
hanno competenza in materia di agricoltura e foreste nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato e della compatibilità con l'interesse nazionale e con
quello delle altre regioni.
Su tale base la Corte costituzionale (sentenza n. 1145 del
1988 sulla legittimità costituzionale della legge pluriennale
per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura -
legge n. 752 del 1986) ha ribadito i criteri che presidiano la
ripartizione di competenze tra Stato e regioni con specifico
riferimento alla materia dell'agricoltura e delle foreste,
sottolineando l'indeclinabilità della funzione statale di
indirizzo e coordinamento.
La stessa I Commissione affari costituzionali del Senato
della Repubblica, nel rendere, positivamente, il parere sul
disegno di legge poi approvato dal Senato, ha ribadito
l'esistenza di indefettibili esigenze unitarie, solo
limitandosi a richiedere la istituzione di "luoghi" deputati
proprio all'esercizio di quella funzione di indirizzo e
coordinamento cui si è accennato.
Ciò sul piano dei princìpi.
Ma quel che va sottolineato è che, sul piano di fatto, ogni
qualvolta la funzione di indirizzo e coordinamento statale non
è stata assistita dal controllo sull'effettiva osservanza
degli indirizzi impartiti (che, nove volte su dieci,
discendono da regolamenti e direttive comunitarie) si sono
determinate gravi infrazioni nei confronti della CEE che hanno
portato all'applicazione da parte di questa di pesanti
sanzioni finanziarie ricadute sul bilancio dello Stato
italiano.
Ciò induce a riconsiderare il criterio di territorialità
che concorre a definire i contenuti dell'interesse regionale:
la coltivazione dei prodotti agricoli e l'allevamento degli
animali avviene indubbiamente sul suolo dell'una o dell'altra
regione, ma se ciascuna regione non contempera la sua
produzione con quella delle altre, lo sfondamento della quota
nazionale è inevitabile. Non solo: lesione dell'interesse
nazionale si ha anche quando la coltivazione di determinati
prodotti non segua la vocazione agricola della zona
territoriale in cui insiste, inducendo a un'innaturale
concorrenza infranazionale con scadimento della qualità a
vantaggio della quantità e conseguente crollo del prezzo del
prodotto (come è accaduto, ad esempio, per la coltivazione del
pomodoro).
Quindi la cura dell'interesse regionale non può spaziare
oltre i limiti di legittimità ad esso connaturati; ciò
significa che il Governo nazionale ha, come risvolto della
funzione di indirizzo e coordinamento, il potere-dovere
indeclinabile di controllare e di assicurare l'osservanza
degli indirizzi impartiti mediante ispezioni e verifiche,
anche sistematici, sul territorio.
Esistono dunque dei limiti unitari che, ancorché allocati
nel territorio, non sono "suscettibili di frazionamento
territoriale" (Corte costituzionale, sentenza n. 138 del
1972).
Da queste premesse emerge che la nozione di interesse
nazionale spazia oltre i limiti delle competenze quali
emergono ogni qual volta si controverta, ad un livello di
minore intensità istituzionale, sulla confinazione delle
materie di interesse regionale.
La competenza regionale in materia di agricoltura è
inadeguata a comporre una istanza unitaria di coordinamento,
propulsione, sostituzione e controllo dell'azione di governo
dell'agricoltura, le cui variabili economiche affondano non
solo - e preminentemente - nella politica agricola
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comunitaria, ma nella più ampia politica agricola planetaria
trasfusa negli accordi GATT.
Né potrebbe obiettarsi che basti, comunque, che sieda nel
consesso dei Ministri nei Paesi comunitari un Ministro
italiano, anche se senza portafoglio. Come si è avuto modo di
constatare sgradevolmente in recenti riunioni del Consiglio
dei Ministri CEE, gli altri Stati membri non si appagano di
avere un interlocutore con rango di Ministro, ma esigono che
il rappresentante del Paese membro garantisca il rispetto dei
regolamenti, delle direttive e delle decisioni comunitarie nel
territorio nazionale, e quindi in tutte le regioni ed in
ciascuna di esse, senza che possa far barriera a tale
indefettibilità di unitaria applicazione l'autonomia
costituzionale o amministrativa delle suddivisioni
infranazionali.
Dunque l'istanza unitaria nell'economia agricola non può
non coincidere con l'interesse nazionale e quindi con le
esigenze di una funzione che non si esaurisce nel momento
rappresentativo, ma deve tradursi in una azione unitaria di
Governo che comprenda anche i momenti applicativi e di
controllo: funzioni che non possono essere svolte che a
livello centrale.
Appare pertanto antitetico all'interesse nazionale non dare
alla materia dell'agricoltura una organizzazione ministeriale
pleno iure in quanto è insopprimibile la relativa
funzione, nell'attuale quadro non solo di riparto di poteri
ordinatori ma anche di compiti ed azioni unitari che valgano a
tutelare credibilmente ed effettivamente gli interessi
dell'economia agricola nazionale, specie per i profili che
coinvolgono i rapporti con la Comunità e con gli Stati
extracomunitari.
2. L'esame giuridico-costituzionale conduce, così, come si
è visto, a conclusioni non confutabili sulla legittimità
costituzionale della esistenza di un organo centrale a livello
di Ministero, che sia centro unitario di imputazione degli
interessi in materia, e sulla necessità che detto centro sia
titolato al massimo livello.
E' appena il caso di ricordare che la sussistenza di un
riferimento governativo centrale per l'agricoltura ha
costituito un importante passaggio delle dichiarazioni
programmatiche rese in Parlamento dal Presidente del
Consiglio, in quanto assolutamente compatibile con il rispetto
della volontà popolare emersa dal referendum.
La rilevanza istituzionale della questione impone alla
volontà del Governo, ma anche del Parlamento, la ricerca della
più ampia convergenza con il segnale proveniente da tale
voto.
In tale direzione si è svolto in Parlamento l'esame delle
iniziative legislative per il riordinamento delle competenze
dello Stato e delle regioni in agricoltura e per la relativa
istituzione di un nuovo dicastero.
Dai disegni di legge n. 1088 di iniziativa del Governo, n.
408 di iniziativa dei senatori Borroni ed altri, n. 867 di
iniziativa del senatore Coppi e n. 1028 di iniziativa dei
senatori Coviello ed altri, tutti precedenti alla
consultazione referendaria, nonché dal disegno di legge n.
1261, di iniziativa dei senatori Gibertoni ed Ottaviani,
presentato successivamente, ha tratto origine il testo del
disegno di legge recante "Riordinamento delle competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e
istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali", approvato il 6 luglio dalla IX Commissione
agricoltura del Senato e sottoposto all'Assemblea di quel ramo
del Parlamento.
Il provvedimento, a seguito di una meditata ed approfondita
discussione, ha poi ottenuto l'approvazione dell'Assemblea
nella seduta del 21 luglio 1993.
L'imminente scadenza del termine, improrogabile, stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n.
176, con il quale il Capo dello Stato ha riconosciuto gli
effetti del risultato referendario differendone gli effetti al
5 agosto 1993, rischia tuttavia di determinare un pericoloso
vuoto di rappresentanza nelle funzioni indeclinabili, come
anzidetto correlate al Governo centrale dell'agricoltura.
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Non si ritiene infatti tecnicamente possibile che possa
giungersi alla definitiva approvazione da parte della Camera
del disegno di legge (Atto n. 2967) che pure, superato
favorevolmente l'esame in Commissione, è stato iscritto
all'ordine del giorno dell'Assemblea per il giorno 4
agosto.
Si rende pertanto necessaria l'adozione da parte del
Governo di un provvedimento legislativo in via d'urgenza che
risulta, per le ragioni innanzi ampiamente evidenziate,
provvisto dei necessari requisiti di costituzionalità.
Non si ritiene peraltro che possa prescindersi
dell'autorevole avallo conferito da un ramo del Parlamento al
progetto di riforma sopra richiamato. Il testo licenziato dal
Senato infatti ha ricevuto una conferma, quanto al rispetto
della volontà popolare, con il parere ampiamente favorevole
delle Commissioni affari costituzionali e bilancio di tale
ramo del Parlamento, che hanno sottoposto ad accurato vaglio
il progetto di riforma ed i cui pareri sono stati
integralmente recepiti nella definitiva stesura del testo.
Di tali pareri, quindi, il Governo non può che acquietarsi
riconoscendo comunque la volontà sovrana del legislatore.
Il testo proposto del decreto-legge intende rendersi
interprete della volontà parlamentare determinatasi con
l'approvazione del suddetto disegno di legge, riproducendone
pertanto la formulazione di quelle parti che richiedono
immediata attivazione allo scopo di disciplinare
l'attribuzione delle residue funzioni e del personale del
soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla
nuova struttura.
Sono state invece espunte dal testo quelle disposizioni che
si è ritenuto non fossero connotate dai necessari requisiti
costituzionali di necessità ed urgenza.
3. L'assetto dei rapporti Stato-regioni, quale emerge nel
provvedimento, perviene alla soppressione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e ad una configurazione
dell'istituendo Dicastero nella quale esso risulta privato
totalmente di qualsivoglia competenza di amministrazione
attiva.
L'esame del Senato ha particolarmente approfondito, sia in
Commissione che nei lavori assembleari, la definizione delle
funzioni da attribuire al nuovo Ministero. La volontà di tutti
i gruppi politici, ivi compresi quelli che si sono manifestati
comunque contrari alla impostazione globale del provvedimento,
è stata nel senso di ribadire la esclusiva competenza delle
regioni nella materia.
In primo luogo quindi il disegno di legge, da cui il
decreto-legge prende le mosse, si occupa di risolvere
l'equivoco contenuto nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, là dove lo stesso riservava allo
Stato le funzioni e competenze non esplicitamente trasferite
alle regioni. La norma pertanto ribalta il meccanismo
prevedendo che tutte le funzioni in materia di agricoltura e
foreste sono di pertinenza delle regioni, salvo quelle che lo
stesso decreto-legge riserva al nuovo Ministero e che sono
elencate nel comma 3 dell'articolo 2.
Queste ultime, peraltro, non destano preoccupazioni di
ordine costituzionale, in quanto riguardano esclusivamente
quelle funzioni che, come si è detto, costituiscono il nucleo
indefettibile delle competenze statali, e sono del tutto
estranee alle competenze regionali di cui all'articolo 117
della Costituzione:
a) la cura delle relazioni internazionali e la
partecipazione alla redazione di accordi internazionali,
nonché le attività necessarie ad assicurare la partecipazione
dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
b) le attività di attuazione delle determinazioni e
dei provvedimenti comunitari;
c) la definizione delle politiche nazionali,
compresa quella di programmazione e l'attività di indirizzo e
di coordinamento;
d) gli interventi di esclusivo interesse nazionale
ed i servizi e le azioni attinenti ad esigenze di carattere
unitario;
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e) le attività previste dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157, ferme le competenze in materia attribuite al
Ministero dell'ambiente ed alle regioni;
f) la fissazione di standard, norme tecniche,
marchi, denominazioni tipiche di origine.
Sul punto il parere della Commissione affari costituzionali
del Senato è stato pienamente positivo.
Nell'ambito delle funzioni individuate dal comma 3
dell'articolo 2, e quindi con il limite funzionale ivi
previsto, il comma 4 dello stesso articolo trasferisce al
nuovo Ministero le competenze nel settore agroindustriale ed
agro-alimentare, nonché in quello della pesca marittima.
Il Senato ha ritenuto così di accogliere le conclusioni
derivanti dall'ampio dibattito verificatosi tra le forze
politiche e sociali sulla impostazione del nuovo Ministero. Se
da un lato infatti non si dubitava della necessità di limitare
le funzioni a quelle già evidenziate nell'esame del comma 3,
dall'altro sono emersi orientamenti ben definiti sulla
necessità di attribuire al Ministero un taglio caratterizzato
dall'intervento di indirizzo e coordinamento sull'intero
settore alimentare e quindi inglobando, per quanto concerne i
prodotti della terra, il controllo della così detta "filiera"
agro-alimentare e di quella agricola no food, nonché
delle risorse ittiche che completano appunto il quadro dei
prodotti alimentari.
Quanto alle risorse finanziarie, l'intervento della
Commissione bilancio del Senato ha introdotto nel testo una
più approfondita considerazione della sorte dei capitoli di
bilancio già di pertinenza del soppresso Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Alla previsione programmatica della futura assegnazione al
nuovo Ministero di non più del 20 per cento delle risorse
finanziarie contenute nelle future leggi pluriennali gestite
dal ClPE (la suddivisione tradizionale vedeva sino ad oggi una
ripartizione del 40 per cento al soppresso Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e del 60 per cento alle
regioni), si accompagna una ridefinizione dei capitoli di
spesa del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, con la loro soppressione o riduzione ed il
contestuale trasferimento degli stanziamenti di parte corrente
nel fondo previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 (articolo 5, commi 1 e 2).
Se a ciò si aggiunge la previsione della redistribuzione
tra il nuovo Ministero e le regioni degli organici del
soppresso MAF (articolo 4, comma 4) si comprende come il
Senato abbia completato il disegno di trasferimento alle
regioni non solo delle funzioni, ma anche delle risorse di
uomini e mezzi necessari.
Sul piano strutturale il testo persegue il mezzo della
delegificazione, già utilizzato con la legge 9 maggio 1989, n.
168, istitutiva del Ministero per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica, e con la legge 29 ottobre 1991, n.
358, che reca la ristrutturazione del Ministero delle
finanze.
4. Si passa ora a commentare l'articolato.
L'articolo 1 è inteso a sancire, come precedentemente
illustrato, il trasferimento di competenze alle regioni.
L'articolo 2 istituisce il Ministero per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali, che succede
in tutti i rapporti, attivi e passivi, non attribuiti alle
regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, ed attribuisce al medesimo le funzioni
inerenti alle risorse agricole e forestali; quelle in materia
di opere irrigue, anche nel Mezzogiorno; quelle inerenti alle
materie agroalimentare ed agro-industriale; agli interventi
sul mercato agricolo ed alimentare; infine, alla pesca
marittima, precisando gli ambiti di attività del Ministero
nelle funzioni medesime.
Il medesimo articolo 2 attribuisce all'istituenda
Amministrazione le funzioni del soppresso dicastero inerenti
le materie sopraelencate, escluse naturalmente quelle
trasferite alle regioni.
E' pure assicurata (comma 6), nel rispetto delle procedure
istituzionali regolate dall'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, una adeguata partecipazione ed informazione
delle regioni, in ordine
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sia alla adozione di decisioni, regolamenti e direttive
comunitarie, che per l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento da parte del Ministero, attraverso la
istituzione di un apposito Comitato permanente delle politiche
agro-alimentari, nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
L'articolo 3 applica il principio, cui si è fatto
precedentemente cenno, della delegificazione della materia,
rinviando a successivi regolamenti governativi la definizione
della organizzazione degli uffici dell'organico del dicastero,
il riordino degli organi consultivi e degli enti dipendenti,
dettando sinteticamente le linee direttrici cui dovrà
attenersi la successiva regolamentazione.
Nel contesto evidenziato, è prevista, inoltre, la riforma
degli enti vigilati dal soppresso Ministero ed il riordino in
un unico ente degli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria, la cui ristrutturazione è necessaria per il loro
adeguamento ai nuovi orizzonti del mercato agricolo e per
renderli strumenti di ricerca efficienti e moderni.
Emerge così in particolare un quadro di globale
riordinamento del sistema della ricerca ove i vari organismi a
ciò deputati integrano le loro forze ed il loro impegno
evitando duplicazioni e quindi aggravi di
investimenti per la ricerca a carico del bilancio
pubblico.
L'articolo 4 contiene norme transitorie e di salvaguardia e
disciplina, nel rispetto dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una procedura per
l'attivazione di processi di mobilità del personale risultante
in eccedenza, da trasferire alle regioni.
L'articolo 5 detta, infine, disposizioni finanziarie e
finali. In particolare puntualizza, come anzidetto, la
limitazione a non più del 20 per cento delle risorse
finanziarie da attribuire al Ministero nell'ambito delle leggi
di programmazione (comma 1) e prevede il trasferimento alle
regioni degli stanziamenti occorrenti a far fronte alle nuove
competenze ad esse conferite.
* * *
Poiché il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato né importa minori
entrate, non è necessaria la predisposizione della relazione
tecnica.
Ed in effetti, quanto alle spese di personale del nuovo
Ministero, esse fanno capo ai medesimi capitoli oggi
utilizzati per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
prevedendo, come peraltro già precedentemente esposto, una
complessiva riduzione degli organici e comunque il blocco
delle assunzioni secondo le norme vigenti.
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