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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14531
DDL3048-0006
Progetto di legge Camera n. 3048 - testo presentato - (DDL11-3048)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3048. TESTIPDL
...C3048.
...Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Pag. 11 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3048 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Istituzione del Ministero per il coordinamento delle
         politiche agricole, alimentari e forestali).
        1.  E' istituito il Ministero per il coordinamento
  delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito
  denominato "Ministero".
      2.  Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e
  passivi non attribuiti alle regioni ed alle province autonome,
  facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle
  foreste.
      3.  Il Ministero, nelle materie relative alle risorse
  agricole, forestali, agro-alimentari ed agro-industriali, alla
  economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88,
  e successive integrazioni e modificazioni, ai mercati agricolo
  e alimentare, alla pesca marittima, nonché alle competenze
  statali in materia di usi civici, svolge le seguenti
  funzioni:
          a)  cura delle relazioni internazionali e
  partecipazione alla redazione di accordi internazionali,
  nonché attività necessarie ad assicurare la partecipazione
  dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie,
  fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
  n. 18;
          b)  predisposizione di atti e svolgimento di
  attività generali necessari per l'attuazione delle
  determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le
  competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche
  comunitarie;
          c)  definizione delle politiche nazionali, ivi
  compresa la programmazione e le attività di indirizzo e
  coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di
  informazioni e di dati;
          d)  interventi di esclusivo interesse nazionale,
  nelle materie e con le procedure di cui al comma 6;
          e)  attività previste dalla legge 11 febbraio
  1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al
  Ministero dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e
  le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della
  Costituzione e dalle successive norme di applicazione;
          f)  fissazione di  standard,  norme tecniche,
  marchi, denominazioni tipiche di origine.
      4.  Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:
          a)  in materia di pesca marittima di competenza
  del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14
  luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio
  1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n.
  302, 5 febbraio 1992, n. 72;
          b)  in materia di produzione dei prodotti elencati
  nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità
  economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di
  natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono
  di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato;
 
                              Pag. 12
 
          c)  in materia di opere irrigue di rilevanza
  nazionale e di valorizzazione della produzione agricola nel
  Mezzogiorno.
      5.  Il Ministro stabilisce intese con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
  Ministro della sanità per il coordinamento dei rispettivi
  settori.
      6.  Per la determinazione degli obiettivi e delle linee
  generali della politica agricola, alimentare e forestale
  nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica
  agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale,
  per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità
  attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
  coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
  agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle
  politiche agroalimentari e forestali.  Il Comitato, che si
  riunisce con frequenza almeno trimestrale, è presieduto dal
  Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
  alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", ed è
  composto dai presidenti delle regioni e delle province
  autonome o da loro delegati.  Il Comitato concerta, tra
  l'altro, interventi con particolare riferimento: agli
  interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle
  attività di ricerca e di informazione finalizzate alla
  programmazione nazionale della produzione agricola e
  forestale; alla valorizzazione e controllo di qualità dei
  prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti
  ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative
  certificazioni; al Fondo di solidarietà nazionale; alle
  associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle
  associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare; alla
  cooperazione agro-industriale ed alimentare; all'ordinamento e
  alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici,
  nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in
  materia fito-sanitaria; alla omologazione dei prototipi delle
  macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei
  fertilizzanti.
      7.  Presso la Rappresentanza permanente presso le Comunità
  europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32
  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
  18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di
  cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di
  fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva
  appartente ai ruoli di una regione o provincia autonoma,
  designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
  delle province autonome.
 
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