| (Istituzione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali).
1. E' istituito il Ministero per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito
denominato "Ministero".
2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e
passivi non attribuiti alle regioni ed alle province autonome,
facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse
agricole, forestali, agro-alimentari ed agro-industriali, alla
economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88,
e successive integrazioni e modificazioni, ai mercati agricolo
e alimentare, alla pesca marittima, nonché alle competenze
statali in materia di usi civici, svolge le seguenti
funzioni:
a) cura delle relazioni internazionali e
partecipazione alla redazione di accordi internazionali,
nonché attività necessarie ad assicurare la partecipazione
dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie,
fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18;
b) predisposizione di atti e svolgimento di
attività generali necessari per l'attuazione delle
determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le
competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
c) definizione delle politiche nazionali, ivi
compresa la programmazione e le attività di indirizzo e
coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di
informazioni e di dati;
d) interventi di esclusivo interesse nazionale,
nelle materie e con le procedure di cui al comma 6;
e) attività previste dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al
Ministero dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e
le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della
Costituzione e dalle successive norme di applicazione;
f) fissazione di standard, norme tecniche,
marchi, denominazioni tipiche di origine.
4. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:
a) in materia di pesca marittima di competenza
del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14
luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n.
302, 5 febbraio 1992, n. 72;
b) in materia di produzione dei prodotti elencati
nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità
economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di
natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono
di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
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c) in materia di opere irrigue di rilevanza
nazionale e di valorizzazione della produzione agricola nel
Mezzogiorno.
5. Il Ministro stabilisce intese con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro della sanità per il coordinamento dei rispettivi
settori.
6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee
generali della politica agricola, alimentare e forestale
nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica
agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale,
per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità
attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle
politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato, che si
riunisce con frequenza almeno trimestrale, è presieduto dal
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", ed è
composto dai presidenti delle regioni e delle province
autonome o da loro delegati. Il Comitato concerta, tra
l'altro, interventi con particolare riferimento: agli
interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle
attività di ricerca e di informazione finalizzate alla
programmazione nazionale della produzione agricola e
forestale; alla valorizzazione e controllo di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti
ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative
certificazioni; al Fondo di solidarietà nazionale; alle
associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle
associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare; alla
cooperazione agro-industriale ed alimentare; all'ordinamento e
alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici,
nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in
materia fito-sanitaria; alla omologazione dei prototipi delle
macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei
fertilizzanti.
7. Presso la Rappresentanza permanente presso le Comunità
europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di
cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di
fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva
appartente ai ruoli di una regione o provincia autonoma,
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome.
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