| (Organizzazione del Ministero e riordino degli enti
vigilati).
1. Con uno o più regolamenti governativi, da emanarsi,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
Pag. 13
a definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi
contingenti di personale del Ministero e riordinare o
sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) l'organizzazione degli uffici del Ministero
deve essere tale da garantire lo svolgimento delle funzioni di
cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo
stretto collegamento tra la partecipazione all'elaborazione
delle politiche comunitarie e l'elaborazione delle politiche
nazionali. La tabella organica deve contenere i posti
strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti di
coordinamento del Ministero. Al personale risultante in
eccedenza a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed
al trasferimento alle regioni delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme vigenti sulla
mobilità. Con i medesimi regolamenti il ruolo del personale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del Ministero della marina mercantile sono ridotti in misura
corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento
delle funzioni ivi indicate al Ministero;
b) soppressione del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste ed istituzione del Comitato
tecnico delle risorse agricole e alimentari, composto da non
più di dieci esperti e scienziati nelle materie attinenti alla
funzioni esercitate dal Ministero;
c) riordino in un unico ente per la ricerca
agroalimentare e forestale degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio
1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n.
306;
d) riordino, secondo criteri di economicità e
funzionalità, tenendo conto delle competenze di cui
all'articolo 2, commi 3 e 4, degli altri istituti ed enti di
ricerca in campo agricolo, forestali e alimentare e degli
altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, sopprimendo gli enti le cui funzioni siano
state attribuite alle regioni, accorpando gli enti titolari
con funzioni analoghe o affini, prevedendo indirizzi unitari
per il loro funzionamento.
3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo,
nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di
verificare, anche indipendentemente dai controlli di
competenza di altri organi, la legittimità e la regolarità
degli interventi di mercato e della erogazione delle
provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo
disposte dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - AIMA.
4. Per la tutela dell'ambiente il Ministero ed il
Ministero dell'ambiente possono stipulare apposita convenzione
per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello
Stato da parte del Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali
convenzioni con le singole regioni per l'utilizzazione
funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello
Stato.
Pag. 14
6. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo
contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni
istituzionali presso il Ministero.
| |