| (Norme in materia di personale e transitorie).
1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 3, comma 1, il personale delle Direzioni generali
e degli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, è
inquadrato nei ruoli del Ministero e conserva la qualifica ed
il trattamento economico inerente alla qualifica.
2. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura
e delle foreste che presta servizio in posizione di comando o
di fuori ruolo presso altre amministrazioni può richiedere di
essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta
servizio, con il consenso di quest'ultima, a norma delle leggi
vigenti.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il
Ministro della marina mercantile ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di
personale trasferito dai rispettivi Ministeri per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché il
corrispondente contingente di personale già appartenente al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in
mobilità.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, è determinato il contingente di personale
da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), del presente decreto.
5. Sino alla emanazione di apposite leggi di riforma
continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il
Corpo forestale dello Stato, l'Ispettorato centrale
repressione frodi e l'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo - AIMA.
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