| (Disposizioni finanziarie e finali).
1. A partire dall'anno 1994, gli stanziamenti complessivi
destinati agli interventi strutturali per l'agricoltura
iscritti nel bilancio dello Stato sono attribuiti alle regioni
per una quota non inferiore all'80 per cento.
2. I capitoli dello stato di previsione del soppresso
Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle
funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome,
compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime
per le finalità previste dalle leggi che li
Pag. 15
hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o
soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati
provvede, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di concerto con il Ministro. Gli
stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte
corrente confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato
dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158, anche per
le finalità di cui all'articolo 2, comma 7. Gli oneri annuali
di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono
ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi
stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
| |