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Onorevoli Deputati! -- L'accluso provvedimento
legislativo d'urgenza nasce dall'esigenza di dare adeguata e
tempestiva risposta all'esito del referendum popolare
indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25
febbraio 1993, per l'abrogazione parziale della legge 23
dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio
sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità
sanitarie locali i controlli in materia ambientale.
A seguito del risultato del referendum popolare,
svoltosi il 18 e 19 aprile del corrente anno, che ha abrogato
le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i
controlli ambientali, si è, infatti, determinata una
situazione di grave vuoto normativo.
L'urgenza di un intervento legislativo per organizzare il
settore dei controlli ambientali, del resto, è conseguente al
disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1993, n. 177, che ha previsto la proroga al 5 agosto
1993 degli effetti del referendum abrogativo.
Il provvedimento è conforme al contenuto del documento
programmatico sui controlli ambientali presentato al Consiglio
dei ministri e da questo approvato nella seduta dell'11 giugno
1993.
Nell'imminenza della scadenza del termine del 5 agosto 1993
si rende pertanto improcrastinabile un definitivo e tempestivo
intervento legislativo per evitare che la "caduta" dei
controlli tecnici delle unità sanitarie locali sulle fonti di
inquinamento (scarichi idrici, rifiuti, emissioni in
atmosfera) determini una situazione di aggravamento dei rischi
- già rilevanti - di degrado ambientale.
A tal fine il provvedimento individua da un lato linee
strategiche di intervento
urgente e dall'altro lato una serie di misure a medio termine
che definiscano in materia unitaria e funzionale le attività
di controllo ambientale.
Vengono poi affrontati i problemi di copertura finanziaria
degli oneri connessi all'attuazione del decreto-legge: per
quanto riguarda il funzionamento dell'ANPA è previsto un
contributo a carico dello Stato, a partire dal 1994, pari a
lire 5.250 milioni per il 1994 e a lire 9.650 milioni per il
1995, che grava sullo stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente (articolo 1, comma 4); per quanto
invece attiene all'esercizio delle funzioni di cui all'aricolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1993, n. 177, da un lato è rimessa alla legge
regionale, in sede di esercizio della potestà legislativa di
cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la
determinazione delle risorse attribuite per l'espletamento
delle stesse, dall'altro sono previsti appositi accordi di
programma tra le regioni e i soggetti interessati per
determinare i costi necessari per lo svolgimento della
attività di controllo ambientale (articolo 2, commi 2 e 3).
In dettaglio il decreto prevede:
a) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), rimettendo la sua
organizzazione e il suo funzionamento ad un apposito
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Inoltre, al fine di
assicurare un immediato funzionamento dell'ANPA, è previsto
che, in sede di prima applicazione,
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la stessa si avvale delle strutture del Ministero
dell'ambiente (articolo 1);
b) un contributo per il funzionamento dell'ANPA, a
carico dello Stato, a partire dall'anno 1994 (articolo 1,
comma 4);
c) l'attribuzione alle province, in attesa
dell'esercizio della potestà legislativa delle regioni, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da
attuarsi entro il 31 dicembre 1993, delle funzioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1993, n. 177 (articolo 2, comma 1);
d) la definizione dei criteri, in sede di esercizio
della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 3 della legge
8 giugno
1990, n. 142, per il trasferimento alle province di
personale, beni mobili e immobili, laboratori, attrezzature e
risorse finanziarie delle unità sanitarie locali (articolo 2,
comma 2);
e) la stipula di accordi di programma tra regioni e
soggetti interessati per determinare i costi necessari per lo
svolgimento delle attività di controllo ambientale (articolo
2, comma 3);
f) una norma di salvaguardia delle competenze delle
regioni e delle province autonome, con la quale si precisa che
per detti enti territoriali le disposzioni dell'accluso
decreto assumono valore sussidiario della legislazione
esclusiva regionale e provinciale.
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