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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14537
DDL3050-0002
Progetto di legge Camera n. 3050 - testo presentato - (DDL11-3050)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3050. TESTIPDL
...C3050.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3050 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- L'accluso provvedimento
  legislativo d'urgenza nasce dall'esigenza di dare adeguata e
  tempestiva risposta all'esito del  referendum  popolare
  indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25
  febbraio 1993, per l'abrogazione parziale della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio
  sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità
  sanitarie locali i controlli in materia ambientale.
    A seguito del risultato del  referendum  popolare,
  svoltosi il 18 e 19 aprile del corrente anno, che ha abrogato
  le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i
  controlli ambientali, si è, infatti, determinata una
  situazione di grave vuoto normativo.
    L'urgenza di un intervento legislativo per organizzare il
  settore dei controlli ambientali, del resto, è conseguente al
  disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
  giugno 1993, n. 177, che ha previsto la proroga al 5 agosto
  1993 degli effetti del  referendum  abrogativo.
    Il provvedimento è conforme al contenuto del documento
  programmatico sui controlli ambientali presentato al Consiglio
  dei ministri e da questo approvato nella seduta dell'11 giugno
  1993.
    Nell'imminenza della scadenza del termine del 5 agosto 1993
  si rende pertanto improcrastinabile un definitivo e tempestivo
  intervento legislativo per evitare che la "caduta" dei
  controlli tecnici delle unità sanitarie locali sulle fonti di
  inquinamento (scarichi idrici, rifiuti, emissioni in
  atmosfera) determini una situazione di aggravamento dei rischi
  - già rilevanti - di degrado ambientale.
    A tal fine il provvedimento individua da un lato linee
  strategiche di intervento
  urgente e dall'altro lato una serie di misure a medio termine
  che definiscano in materia unitaria e funzionale le attività
  di controllo ambientale.
    Vengono poi affrontati i problemi di copertura finanziaria
  degli oneri connessi all'attuazione del decreto-legge: per
  quanto riguarda il funzionamento dell'ANPA è previsto un
  contributo a carico dello Stato, a partire dal 1994, pari a
  lire 5.250 milioni per il 1994 e a lire 9.650 milioni per il
  1995, che grava sullo stanziamento iscritto, ai fini del
  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'ambiente (articolo 1, comma 4); per quanto
  invece attiene all'esercizio delle funzioni di cui all'aricolo
  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
  giugno 1993, n. 177, da un lato è rimessa alla legge
  regionale, in sede di esercizio della potestà legislativa di
  cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la
  determinazione delle risorse attribuite per l'espletamento
  delle stesse, dall'altro sono previsti appositi accordi di
  programma tra le regioni e i soggetti interessati per
  determinare i costi necessari per lo svolgimento della
  attività di controllo ambientale (articolo 2, commi 2 e 3).
    In dettaglio il decreto prevede:
      a)  l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la
  protezione dell'ambiente (ANPA), rimettendo la sua
  organizzazione e il suo funzionamento ad un apposito
  regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
  della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Inoltre, al fine di
  assicurare un immediato funzionamento dell'ANPA, è previsto
  che, in sede di prima applicazione,
 
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  la stessa si avvale delle strutture del Ministero
  dell'ambiente (articolo 1);
      b)  un contributo per il funzionamento dell'ANPA, a
  carico dello Stato, a partire dall'anno 1994 (articolo 1,
  comma 4);
      c)  l'attribuzione alle province, in attesa
  dell'esercizio della potestà legislativa delle regioni, ai
  sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da
  attuarsi entro il 31 dicembre 1993, delle funzioni di cui
  all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
  giugno 1993, n. 177 (articolo 2, comma 1);
      d)  la definizione dei criteri, in sede di esercizio
  della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 3 della legge
  8 giugno
  1990, n. 142, per il trasferimento alle province di
  personale, beni mobili e immobili, laboratori, attrezzature e
  risorse finanziarie delle unità sanitarie locali (articolo 2,
  comma 2);
      e)  la stipula di accordi di programma tra regioni e
  soggetti interessati per determinare i costi necessari per lo
  svolgimento delle attività di controllo ambientale (articolo
  2, comma 3);
      f)  una norma di salvaguardia delle competenze delle
  regioni e delle province autonome, con la quale si precisa che
  per detti enti territoriali le disposzioni dell'accluso
  decreto assumono valore sussidiario della legislazione
  esclusiva regionale e provinciale.
 
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