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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14538
DDL3050-0003
Progetto di legge Camera n. 3050 - testo presentato - (DDL11-3050)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3050. TESTIPDL
...C3050.
Pag. 4 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3050 ZZ11 ZZRT ZZPR
      L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge autorizza la
  complessiva spesa di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di
  lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995 quale concorso
  dello Stato al funzionamento dell'ANPA.
      Per quanto concerne il personale, tenuto conto che è
  prevista l'utilizzazione in misura preponderante di personale
  proveniente dagli enti e da altre amministrazioni pubbliche le
  cui dotazioni organiche verranno corrispondentemente ridotte,
  con conseguente invarianza degli oneri, le spesa per le nuove
  assunzioni, cui si deve provvedere mediante concorsi pubblici,
  riveste carattere residuale e resterà comunque mantenuta entro
  il limite delle somme autorizzate con il predetto articolo 1,
  comma 4.
      Nell'impossibilità di determinare, in via preventiva, le
  qualifiche funzionali ed il trattamento economico dei
  dipendenti dell'ANPA, si ritiene di destinare allo scopo un
  importo massimo che in via preventiva viene stimato il lire 2
  miliardi per l'anno 1994 e in lire 4 miliardi annue a
  decorrere dal 1995.
      Le disponibilità finanziarie rimanenti saranno utilizzate
  per far fronte alle necessarie spese di funzionamento
  dell'ANPA.
      E' appena il caso di precisare che l'articolo 2 non
  comporta alcun onere aggiuntivo in quanto nella prima fase di
  attuazione della nuova disciplina dei controlli ambientali le
  province si avvarranno del personale, delle strutture e delle
  correlative risorse finanziarie all'uopo già destinate dalle
  unità sanitarie locali, mentre successivamente le risorse
  finanziarie aggiuntive deriveranno dall'applicazione delle
  tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  b)  e
  c),  della legge 23 dicembre 1992, n. 498, da determinare
  sulla base dei criteri di onnicomprensività stabiliti dal
  presente decreto.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3050 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3050 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=305000 00 FASCIDC=11DDL3050 SORTNAV=0305000 000 00000 ZZDDLC3050 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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