| L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge autorizza la
complessiva spesa di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di
lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995 quale concorso
dello Stato al funzionamento dell'ANPA.
Per quanto concerne il personale, tenuto conto che è
prevista l'utilizzazione in misura preponderante di personale
proveniente dagli enti e da altre amministrazioni pubbliche le
cui dotazioni organiche verranno corrispondentemente ridotte,
con conseguente invarianza degli oneri, le spesa per le nuove
assunzioni, cui si deve provvedere mediante concorsi pubblici,
riveste carattere residuale e resterà comunque mantenuta entro
il limite delle somme autorizzate con il predetto articolo 1,
comma 4.
Nell'impossibilità di determinare, in via preventiva, le
qualifiche funzionali ed il trattamento economico dei
dipendenti dell'ANPA, si ritiene di destinare allo scopo un
importo massimo che in via preventiva viene stimato il lire 2
miliardi per l'anno 1994 e in lire 4 miliardi annue a
decorrere dal 1995.
Le disponibilità finanziarie rimanenti saranno utilizzate
per far fronte alle necessarie spese di funzionamento
dell'ANPA.
E' appena il caso di precisare che l'articolo 2 non
comporta alcun onere aggiuntivo in quanto nella prima fase di
attuazione della nuova disciplina dei controlli ambientali le
province si avvarranno del personale, delle strutture e delle
correlative risorse finanziarie all'uopo già destinate dalle
unità sanitarie locali, mentre successivamente le risorse
finanziarie aggiuntive deriveranno dall'applicazione delle
tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, da determinare
sulla base dei criteri di onnicomprensività stabiliti dal
presente decreto.
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