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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14541
DDL3050-0006
Progetto di legge Camera n. 3050 - testo presentato - (DDL11-3050)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3050. TESTIPDL
...C3050.
...Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993. Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3050 ZZ11 ZZDL ZZPR
     (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).
        1.  E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente (ANPA).  L'ANPA, dotata di personalità giuridica
  e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria,
  svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
  attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero
  dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in
  materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle
  acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
  del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.  L'ANPA
  è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al
  controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del
  patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
 
                               Pag. 7
 
      2.  L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi
  inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni
  funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni
  di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono
  disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo
  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
  del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del
  tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e Bolzano.
      3.  La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti
  strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti
  tecnico-scientifici dell'Agenzia.  Alla copertura dei posti in
  organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici.  Nella
  fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro
  dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri
  interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda
  di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per
  le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
  dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto
  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
  (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre
  amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente
  ridotte le relative dotazioni organiche.  In attesa
  dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45,
  comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al
  personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi
  del presente comma, compete il trattamento giuridico ed
  economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di
  provenienza.  Il relativo onere è a carico degli enti di
  provenienza.  Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
  e di intesa con le amministrazioni competenti, sono
  disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove
  del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4.  In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA
  si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del
  Ministero dell'ambiente.  Lo Stato concorre al funzionamento
  dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno
  1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995.  Al
  relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo
  delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.  Il
  Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3050 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3050 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=024 PAGFIN=0007 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=305000 00 FASCIDC=11DDL3050 SORTNAV=0305000 000 00000 ZZDDLC3050 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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