| (Disciplina dei controlli ambientali).
1. In attesa delle leggi regionali previste
dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare
non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le
funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per
la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
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giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità
sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di
prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie
locali.
2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con
proprio provvedimento alle province il personale, i beni
mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità
sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la
conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni
provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse
finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture
tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni
di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è
confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità,
sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la
tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del
personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle
delle province.
3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle
regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi
necessari per lo svolgimento delle attività di controllo
ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini
della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre
1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei
relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in
conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano
annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e
consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti,
in particolare, quantità di mezzi personali, reali e
finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli
effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente
utilizzati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite
normative.
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