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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14544
DDL3050-0001
Relazione Camera n. 3050-A (DDL11-3050-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.1 (che inizia a pag.1 dello stampato)
C3050A. TESTIPDL
C3050A.
FRONTESPIZIO
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3050A ZZ11 ZZFR ZZRM
                       DISEGNO DI LEGGE
     PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           (CIAMPI)
                 E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           (SPINI)
            DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
                          (BARUCCI)
  CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
                          ECONOMICA
                          (SPAVENTA)
                CON IL MINISTRO DELLA SANITA'
                         (GARAVAGLIA)
           CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                          (CASSESE)
  E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
                         COMUNITARIE
                    E GLI AFFARI REGIONALI
                          (PALADIN)
                 Presentato il 5 agosto 1993
  Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274,
  recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
  controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per
                 la protezione dell'ambiente
            (Relatore:  Piero Mario ANGELINI) 
  NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e
  lavori pubblici), il 21 settembre 1993, ha deliberato di
  riferire favorevolmente sul testo e di richiedere
  all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.
 
                               Pag. 2
 
                  PARERE DELLA V COMMISSIONE
                        (Bilancio) 
           Sul disegno di legge e sugli emendamenti
                 approvati dalla Commissione
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
        che si preveda espressamente ed in maniera
  inequivocabile che il personale destinato all'Agenzia
  nazionale per l'ambiente non possa essere reintegrato nelle
  amministrazioni o enti di provenienza;
      che all'articolo 2- ter  sia soppresso il comma 2;
  e con le seguenti osservazioni:
        all'articolo 1- bis,  al comma 6, andrebbe
  previsto che il ministro del tesoro sia autorizzato ad
  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
  bilancio anche in conto residui;
      all'articolo 1- ter,  al comma 3, la determinazione
  degli emolumenti dei componenti gli organi dell'Agenzia
  dovrebbe effettuarsi con decreto del ministro dell'ambiente di
  concerto con quello del tesoro;
      all'articolo 1- quater,  al comma 4, dovrebbe essere
  soppresso l'ultimo periodo in quanto la possibilità di
  avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici in
  posizione di comando fuori ruolo anche in deroga ai rispettivi
  ordinamenti si pone in contrasto con i recenti orientamenti
  del Governo, quali delineati dal disegno di legge collegato
  alla finanziaria 1994.
 
                               Pag. 3
 
                  PARERE DELLA X COMMISSIONE
                   (Attivita  produttive)
           Sul disegno di legge e sugli emendamenti
                 approvati dalla Commissione
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
        1) l'articolo 01 sia sostituito dal seguente:
      "Ai fini della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
  sanità, dell'industria, del lavoro, dell'interno e dei lavori
  pubblici sono individuate, entro centoventi giorni dalla
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
  dell'ambiente nei luoghi di vita e di lavoro e sono
  puntualmente indicati i criteri di coordinamento delle
  competenze spettanti all'Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente, di cui al successivo articolo 1 con le
  competenze amministrative, tecniche e di controllo spettanti
  nelle stesse materie ad altre amministrazioni pubbliche
  centrali e locali anche esercitate per il tramite di enti o di
  istituti ad essi collegati";
      2) all'articolo 02, comma 1, prima delle parole "sono
  attribuite" siano inserite le seguenti: "in attuazione
  dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142" e, dopo le
  parole "di controllo ambientale," siano soppresse le seguenti:
  "nelle materie di cui all'articolo 03, comma 2,";
      3) all'articolo 02, comma 2, siano soppresse le parole da
  "concorrendo alle" fino alla fine del comma;
      4) all'articolo 03, comma 1, dopo le parole "di cui
  all'articolo 01" siano soppresse le seguenti "comma 1, lettere
  b),   c),   d)  ed  h) " e sia soppresso il
  secondo periodo del comma;
      5) all'articolo 03, comma 2, siano sostituite le parole
  "i soggetti competenti" con le seguenti: "le autorità
  pubbliche centrali e periferiche";
 
                               Pag. 4
 
      6) all'articolo 03 siano soppressi i commi 5 e 6;
      7) all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le lettere
  b)  e  d);
      8) all'articolo 1, comma 4, infine, aggiungere il
  seguente periodo: "resta ferma in materia la vigilanza del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già
  stabilita ai sensi della legge n. 282 del 1991";
      9) all'articolo 1 sia soppresso il comma 5;
      10) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le
  parole "L'ANPA" siano soppresse le seguenti "anche sulla base
  di apposite direttive del Ministro dell'ambiente";
      11) all'articolo 1- bis  sia soppresso il comma 1;
  e con le seguenti osservazioni:
        1) valuti la Commissione la circostanza che i compiti
  di supporto tecnico, di cui all'articolo 1- bis,  comma 3,
  dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
  luglio 1993, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge
  9 agosto 1993, n. 294, non sono stati ancora individuati in
  quanto ancora non è stato emanato il decreto interministeriale
  che li deve determinare;
      2) la previsione contenuta nell'articolo 1- bis,
  comma 5, del trasferimento del personale, delle strutture,
  delle dotazioni tecniche e delle risorse finanziarie
  dall'ENEA-DISP all'ANPA, nonché la previsione contenuta
  nell'articolo 1- quater,  comma 3, relativo
  all'utilizzazione di almeno cento ulteriori unità di personale
  dell'ENEA ai fini dell'organico dell'ANPA, costituiscono di
  fatto una riforma e, al tempo stesso, uno smembramento
  dell'ENEA che avviene a distanza soltanto di due anni
  dall'approvazione della legge di riforma dell'ente da parte
  del Parlamento.  Inoltre, non appaiono chiaramente delimitate
  le competenze attribuite all'ENEA e all'ANPA, con il
  conseguente rischio, molto concreto, di pericolose, costose
  duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e ruoli;
      3) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere
  all'articolo 1 ter,  comma 1, in considerazione delle
  attribuzioni di organismo al servizio di diverse pubbliche
  amministrazioni svolto dall'ANPA, che il ruolo di vigilanza
  non sia attribuito ad un singolo Ministero, ma al Presidente
  del Consiglio dei ministri e che con tale previsione siano
  coordinate le disposizioni contenute nell'articolo
  1- ter,  comma 2, relativamente ai poteri di nomina del
  consiglio di amministrazione dell'ANPA, nonché del direttore
  generale e del collegio dei revisori dei conti;
      4) valuti la Commissione l'opportunità di eliminare la
  previsione di un trattamento giuridico ed economico del
  personale assegnato all'ANPA - proveniente dall'ENEA ai sensi
  dell'articolo 1- quater,  comma 3 e dall'ENEA-DISP -
  differenziato rispetto a quello del personale di provenienza
  ministeriale.
 
                               Pag. 5
 
                 PARERE DELLA XI COMMISSIONE
                (Lavoro pubblico e privato) 
           Sul disegno di legge e sugli emendamenti
                 approvati dalla Commissione
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
        1) all'articolo 03 il comma 5 sia sostituito dal
  seguente:
      "5.  In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il
  trattamento giuridico economico in godimento".
      2) All'articolo 1- bis,  comma 1, le parole: "Il
  Ministro dell'ambiente, con propri decreti emanati entro il 31
  dicembre 1994, provvede" siano sostituite dalle seguenti: "In
  sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede".
      3) All'articolo 1- quater  il primo periodo del comma
  2 sia sostituito dal seguente:
      "Entro il 31 dicembre 1994, ove si verifichino
  nell'ambito dell'ENEA esuberi di personale diverso da quello
  di cui all'articolo 1- bis,  comma 4, il Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro della funzione
  pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nei
  ruoli dell'ANPA, nel limite di 100 unità";
  e con la seguente osservazione:
        E' necessario chiarire in che termini può essere
  disposto il comando di personale dipendente da altre
  amministrazioni o da enti pubblici anche in deroga ai
  rispettivi ordinamenti.
 
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