| DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CIAMPI)
E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(SPINI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)
CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
(SPAVENTA)
CON IL MINISTRO DELLA SANITA'
(GARAVAGLIA)
CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CASSESE)
E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
E GLI AFFARI REGIONALI
(PALADIN)
Presentato il 5 agosto 1993
Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274,
recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente
(Relatore: Piero Mario ANGELINI)
NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), il 21 settembre 1993, ha deliberato di
riferire favorevolmente sul testo e di richiedere
all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.
Pag. 2
PARERE DELLA V COMMISSIONE
(Bilancio)
Sul disegno di legge e sugli emendamenti
approvati dalla Commissione
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
che si preveda espressamente ed in maniera
inequivocabile che il personale destinato all'Agenzia
nazionale per l'ambiente non possa essere reintegrato nelle
amministrazioni o enti di provenienza;
che all'articolo 2- ter sia soppresso il comma 2;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1- bis, al comma 6, andrebbe
previsto che il ministro del tesoro sia autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui;
all'articolo 1- ter, al comma 3, la determinazione
degli emolumenti dei componenti gli organi dell'Agenzia
dovrebbe effettuarsi con decreto del ministro dell'ambiente di
concerto con quello del tesoro;
all'articolo 1- quater, al comma 4, dovrebbe essere
soppresso l'ultimo periodo in quanto la possibilità di
avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici in
posizione di comando fuori ruolo anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti si pone in contrasto con i recenti orientamenti
del Governo, quali delineati dal disegno di legge collegato
alla finanziaria 1994.
Pag. 3
PARERE DELLA X COMMISSIONE
(Attivita produttive)
Sul disegno di legge e sugli emendamenti
approvati dalla Commissione
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) l'articolo 01 sia sostituito dal seguente:
"Ai fini della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del lavoro, dell'interno e dei lavori
pubblici sono individuate, entro centoventi giorni dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente nei luoghi di vita e di lavoro e sono
puntualmente indicati i criteri di coordinamento delle
competenze spettanti all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, di cui al successivo articolo 1 con le
competenze amministrative, tecniche e di controllo spettanti
nelle stesse materie ad altre amministrazioni pubbliche
centrali e locali anche esercitate per il tramite di enti o di
istituti ad essi collegati";
2) all'articolo 02, comma 1, prima delle parole "sono
attribuite" siano inserite le seguenti: "in attuazione
dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142" e, dopo le
parole "di controllo ambientale," siano soppresse le seguenti:
"nelle materie di cui all'articolo 03, comma 2,";
3) all'articolo 02, comma 2, siano soppresse le parole da
"concorrendo alle" fino alla fine del comma;
4) all'articolo 03, comma 1, dopo le parole "di cui
all'articolo 01" siano soppresse le seguenti "comma 1, lettere
b), c), d) ed h) " e sia soppresso il
secondo periodo del comma;
5) all'articolo 03, comma 2, siano sostituite le parole
"i soggetti competenti" con le seguenti: "le autorità
pubbliche centrali e periferiche";
Pag. 4
6) all'articolo 03 siano soppressi i commi 5 e 6;
7) all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le lettere
b) e d);
8) all'articolo 1, comma 4, infine, aggiungere il
seguente periodo: "resta ferma in materia la vigilanza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già
stabilita ai sensi della legge n. 282 del 1991";
9) all'articolo 1 sia soppresso il comma 5;
10) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le
parole "L'ANPA" siano soppresse le seguenti "anche sulla base
di apposite direttive del Ministro dell'ambiente";
11) all'articolo 1- bis sia soppresso il comma 1;
e con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione la circostanza che i compiti
di supporto tecnico, di cui all'articolo 1- bis, comma 3,
dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
luglio 1993, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 1993, n. 294, non sono stati ancora individuati in
quanto ancora non è stato emanato il decreto interministeriale
che li deve determinare;
2) la previsione contenuta nell'articolo 1- bis,
comma 5, del trasferimento del personale, delle strutture,
delle dotazioni tecniche e delle risorse finanziarie
dall'ENEA-DISP all'ANPA, nonché la previsione contenuta
nell'articolo 1- quater, comma 3, relativo
all'utilizzazione di almeno cento ulteriori unità di personale
dell'ENEA ai fini dell'organico dell'ANPA, costituiscono di
fatto una riforma e, al tempo stesso, uno smembramento
dell'ENEA che avviene a distanza soltanto di due anni
dall'approvazione della legge di riforma dell'ente da parte
del Parlamento. Inoltre, non appaiono chiaramente delimitate
le competenze attribuite all'ENEA e all'ANPA, con il
conseguente rischio, molto concreto, di pericolose, costose
duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e ruoli;
3) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere
all'articolo 1 ter, comma 1, in considerazione delle
attribuzioni di organismo al servizio di diverse pubbliche
amministrazioni svolto dall'ANPA, che il ruolo di vigilanza
non sia attribuito ad un singolo Ministero, ma al Presidente
del Consiglio dei ministri e che con tale previsione siano
coordinate le disposizioni contenute nell'articolo
1- ter, comma 2, relativamente ai poteri di nomina del
consiglio di amministrazione dell'ANPA, nonché del direttore
generale e del collegio dei revisori dei conti;
4) valuti la Commissione l'opportunità di eliminare la
previsione di un trattamento giuridico ed economico del
personale assegnato all'ANPA - proveniente dall'ENEA ai sensi
dell'articolo 1- quater, comma 3 e dall'ENEA-DISP -
differenziato rispetto a quello del personale di provenienza
ministeriale.
Pag. 5
PARERE DELLA XI COMMISSIONE
(Lavoro pubblico e privato)
Sul disegno di legge e sugli emendamenti
approvati dalla Commissione
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 03 il comma 5 sia sostituito dal
seguente:
"5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il
trattamento giuridico economico in godimento".
2) All'articolo 1- bis, comma 1, le parole: "Il
Ministro dell'ambiente, con propri decreti emanati entro il 31
dicembre 1994, provvede" siano sostituite dalle seguenti: "In
sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede".
3) All'articolo 1- quater il primo periodo del comma
2 sia sostituito dal seguente:
"Entro il 31 dicembre 1994, ove si verifichino
nell'ambito dell'ENEA esuberi di personale diverso da quello
di cui all'articolo 1- bis, comma 4, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nei
ruoli dell'ANPA, nel limite di 100 unità";
e con la seguente osservazione:
E' necessario chiarire in che termini può essere
disposto il comando di personale dipendente da altre
amministrazioni o da enti pubblici anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti.
| |