Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14546
DDL3050-0003
Relazione Camera n. 3050-A (DDL11-3050-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3050A. TESTIPDL
...C3050A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 7 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3050A ZZ11 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
      "Art. 01. -  (Attività tecnico-scientifiche per
  la protezione dell'ambiente). -  1.  Ai fini del presente
  decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
  dell'ambiente di vita e di lavoro consistono:
        a)  nella collaborazione alla promozione della
  ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di
  inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle
  forme di tutela degli ecosistemi;
        b)  nella raccolta sistematica, anche
  informatizzata, dei dati sulla situazione ambientale, ivi
  compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali e
  di dati statistici, anche attraverso la realizzazione del
  sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo
  con i servizi tecnici nazionali;
        c)  nell'informazione al pubblico sullo stato
  dell'ambiente anche mediante la promozione delle attività di
  divulgazione e di formazione in materia ambientale;
        d)  nella formulazione agli organi competenti di
  proposte e pareri concernenti la normativa tecnica, gli
  standard  di qualità e le metodologie per il rilevamento
  dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di
  inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi
  per la tutela e il recupero dell'ambiente nelle aree naturali
  protette, nonché dell'ambiente marino e costiero;
        e)  nelle attività di cooperazione con l'Agenzia
  europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle
  Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
  internazionali operanti nel settore della salvaguardia
  ambientale;
        f)  nella promozione della ricerca e della
  diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
  prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
  nonché nell'esercizio delle funzioni relative alla concessione
  del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di
  auditing  in campo ambientale;
        g)  nella verifica tecnica dell'efficacia delle
  leggi e di altre disposizioni normative in materia
  ambientale;
        h)  nei controlli di fattori fisici, chimici e
  biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
  del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
 
                               Pag. 8
 
        i)  nella valutazione e prevenzione dei rischi
  rilevanti connessi ad attività produttive, ivi inclusi le
  autorizzazioni e i controlli in materia di uso pacifico
  dell'energia nucleare e di protezione sanitaria dalle
  radiazioni;
        l)  negli studi e nelle attività
  tecnico-scientifiche connesse alla valutazione di impatto
  ambientale.
      2.  Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
  e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione
  vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene
  degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro
  e di igiene e sanità pubblica.
      Art. 02. -  (Funzioni amministrative delle
  province). -  1.  Sono attribuite alle province, a decorrere
  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto, le funzioni amministrative di interesse
  provinciale di controllo ambientale, nelle materie di cui
  all'articolo 03, comma 2, ferme restando le vigenti
  disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le
  medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla
  provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà
  legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8
  giugno 1990, n. 142.
      2.  Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
  le province si avvalgono delle strutture tecniche provinciali
  delle Agenzie di cui all'articolo 03, concorrendo alle
  relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
  stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le
  regioni e con le Agenzie interessate.
      Art. 03. -  (Agenzie regionali e delle province
  autonome). -  1.  Per lo svolgimento delle attività di cui
  all'articolo 01, comma 1, lettere  b), c), d), g)  ed
  h),  le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano istituiscono con proprie leggi Agenzie articolate in
  strutture tecniche operanti di norma su base provinciale,
  assicurando loro autonomia tecnico-scientifica, organizzativa,
  gestionale ed amministrativa, nonché adeguate risorse
  finanziarie.  Le Agenzie svolgono altresì le ulteriori attività
  eventualmente loro attribuite dalle regioni e dalle province
  autonome.
      2.  Per l'esercizio delle competenze in materia di
  controlli previste dalle leggi contro l'inquinamento acustico,
  dell'aria, delle acque e del suolo, compresi i controlli
  finalizzati alla salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, i
  soggetti competenti si avvalgono delle Agenzie di cui al comma
  1.
      3.  Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
  all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, il supporto
  tecnico.
 
                               Pag. 9
 
      4.  Con le leggi di cui al comma 1, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i
  criteri e le modalità per trasferire alle Agenzie il
  personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le
  attrezzature delle unità sanitarie locali, già adibiti alle
  attività di cui al comma 1, e dei presìdi multizonali di
  prevenzione, prevedendo la conseguente riduzione delle
  relative dotazioni organiche.  Le regioni e le province
  autonome di Trento e Bolzano provvedono altresì al
  trasferimento alle Agenzie delle corrispondenti risorse
  finanziarie.
      5.  In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il
  trattamento giuridico ed economico in godimento.
      6.  Sulla base di accordi di programma promossi dalle
  regioni e dalle province autonome tra i soggetti interessati,
  sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle
  attività di controllo ambientale di cui al presente articolo,
  da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di
  cui all'articolo 2, comma 1, lettere  b)  e  c),
  della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per
  il trasferimento dei relativi importi ai soggetti
  competenti".
      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      "Art. 1. -  (Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente). -  1.  E' istituita l'Agenzia nazionale per
  la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
        a)  le attività tecnico-scientifiche di cui
  all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
        b)  le attività di indirizzo e coordinamento
  tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
  allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
  metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
  spettanti;
        c)  le attività di controllo ambientale di cui
  all'articolo 01, comma 1, lettera  h),  ai fini
  dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei
  casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
  349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
        d)  le attività di consulenza e supporto tecnico
  del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre
  amministrazioni ed enti pubblici.
      2.  L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente elementi
  tecnici e documentali per la predisposizione della relazione
  sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
  della legge 8 luglio 1986, n. 349.
      3.  L'ANPA stipula con le Agenzie di cui all'articolo 03
  apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di
  talune strutture tecniche delle medesime Agenzie, al fine di
  assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace
  espletamento delle sue funzioni.
 
                              Pag. 10
 
      4.  L'ANPA stipula con il Ministro dell'ambiente e con
  l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
  apposita convenzione per l'individuazione delle attività di
  ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti
  dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi
  di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
  a),  della legge 25 agosto 1991, n. 282.  Per la medesima
  finalità l'ANPA stipula accordi di programma con altri enti e
  istituzioni pubbliche di ricerca.
      5.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
  autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
  società per azioni operanti in regime di concessione
  esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
  ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le
  prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue
  funzioni.
      6.  L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
  Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
  della propria attività.  Nell'ambito di tale programma il
  consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il
  piano di lavoro, che può essere aggiornato nel corso
  dell'anno".
      Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
  organismi operanti nel settore ambientale). -  1.  In sede di
  riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede al
  riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici
  operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle
  competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e
  provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia
  del personale e delle risorse impiegati presso le suddette
  commissioni e i suddetti comitati per lo svolgimento di
  funzioni di supporto tecnico-scientifico.
      2.  I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
  al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma
  continuano a prestare la propria attività nell'ambito
  dell'Agenzia in analoga posizione fino alla scadenza
  dell'incarico.  Qualora siano appartenenti al personale civile
  e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici,
  essi possono, alla scadenza dell'incarico, essere inquadrati a
  domanda nel ruolo organico dell'ANPA nel limite dei posti
  vacanti.
      3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, i
  compiti di supporto tecnico dell'organismo di cui all'articolo
  1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, relativi
  alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica, sono
  attribuiti all'ANPA.
      4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, le
  iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1,
  lettera  e),  della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative
  al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le
 
                              Pag. 11
 
  relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo
  le modalità definite con il medesimo regolamento.  Le risorse
  stanziate dall'articolo 18, comma 1, lettera  e),  della
  citata legge n. 67 del 1988, e dall'articolo 13 della legge 28
  agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma,
  sono conseguentemente trasferite all'ANPA.  E' abrogato
  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18
  maggio 1989, n. 183.
      5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, sono
  abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
  l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.  A decorrere
  dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la
  protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo
  personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse
  finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità
  individuate nel medesimo regolamento.
      6.  Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
  presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio anche in conto residui.
      Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
  nazionale per la protezione dell'ambiente). -  1.  L'ANPA ha
  personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del
  Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei
  conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
  Stato.
      2.  Sono organi dell'ANPA:
        a)  il consiglio di amministrazione, composto di
  tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e
  adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia,
  nominati con decreto del Ministro dell'ambiente.  Il consiglio
  di amministrazione dura in carica tre anni ed elegge al
  proprio interno il presidente.  In sede di prima applicazione
  il consiglio di amministrazione è integrato da due membri
  nominati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, di cui
  uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP;
        b)  il direttore generale, scelto tra persone di
  adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro dell'ambiente.  Il direttore dura in
  carica cinque anni e può essere confermato per una sola
  volta;
        c)  il collegio dei revisori dei conti, composto
  di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro del tesoro.
      3.  Gli emolumenti dei membri del consiglio di
  amministrazione, del direttore generale e dei membri del
  collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
  tesoro.
      4.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, con decreto
  del Presidente del
 
                              Pag. 12
 
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
  è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le
  funzioni dei suoi organi.  Con la medesima procedura sono
  adottate le modifiche allo statuto.
      5.  Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, si provvede alla disciplina
  generale della organizzazione e del funzionamento dell'ANPA.
  Il regolamento definisce altresì la dotazione organica
  dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al
  presente decreto.
      6.  I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di
  amministrazione dell'ANPA.
      Art. 1- quater. - (Disposizioni concernenti il
  personale dell'ANPA). -  1.  La dotazione organica dell'ANPA
  è definita ai sensi dell'articolo 1 ter,  comma 5.
      2.  Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede,
  nell'ordine:
        a)  mediante l'inquadramento del personale
  trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis,  commi 1 e 5, e
  del comma 3 del presente articolo;
        b)  mediante le procedure di mobilità e
  corcorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29;
        c)  mediante l'inquadramento del personale che ne
  faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis,  comma 2.
      3.  Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
  anche a domanda, di almeno 100 unità di personale dell'ENEA
  diverso da quello di cui all'articolo 1- bis,  comma 5.
  Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
  apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, può
  provvedere a ricoprire posti in organico anche mediante
  inquadramento a domanda di personale dell'Istituto superiore
  di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
  sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre
  amministrazioni pubbliche.  L'ANPA può inoltre avvalersi di
  personale dipendente da altre amministrazioni e da enti
  pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in
  deroga ai rispettivi ordinamenti.
      4.  Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
  comma 2, lettere  a)  e  c),  e al comma 3 sono
  corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
  amministrazioni e degli enti di provenienza e le
  corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.
  In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono
  essere reintegrate.
 
                              Pag. 13
 
      5.  Fino alla attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi
  del comma 2, lettere  a)  e  c),  e del comma 3 del
  presente articolo compete il trattamento giuridico ed
  economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di
  provenienza.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio".
      L'articolo 2 è soppresso.
      Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 2- bis. - (Norma transitoria). -  1.  Al
  fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
  di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione ed
  i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di
  entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
  materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
  enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
  tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
  o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1.
      2.  All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  al comma 2, lettera  b),  sono soppresse
  le parole: "delle quali una per la prevenzione ambientale" e
  "e del Ministero dell'ambiente";
          b)  al comma 2, lettera  f),  è soppresso il
  numero 1);
          c)  al comma 4, le parole: "congiuntamente dal
  Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si
  avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero
  della sanità che si avvale".
      Art. 2- ter. - (Disposizioni finanziarie). -
  1.  Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per
  l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente
  decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli
  1- bis  e 1- quater,  comma 4, è assegnato all'Agenzia
  un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno
  1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995.  Al relativo
  onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
  proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.  Il
  Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3050-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3050 TOTPAG=0017 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=305000A00 FASCIDC=11DDL3050 A SORTNAV=0305000A000 00000 ZZDDLC3050A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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