| All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - (Attività tecnico-scientifiche per
la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente
decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente di vita e di lavoro consistono:
a) nella collaborazione alla promozione della
ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di
inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle
forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche
informatizzata, dei dati sulla situazione ambientale, ivi
compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali e
di dati statistici, anche attraverso la realizzazione del
sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo
con i servizi tecnici nazionali;
c) nell'informazione al pubblico sullo stato
dell'ambiente anche mediante la promozione delle attività di
divulgazione e di formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione agli organi competenti di
proposte e pareri concernenti la normativa tecnica, gli
standard di qualità e le metodologie per il rilevamento
dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di
inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi
per la tutela e il recupero dell'ambiente nelle aree naturali
protette, nonché dell'ambiente marino e costiero;
e) nelle attività di cooperazione con l'Agenzia
europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle
Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
internazionali operanti nel settore della salvaguardia
ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
nonché nell'esercizio delle funzioni relative alla concessione
del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di
auditing in campo ambientale;
g) nella verifica tecnica dell'efficacia delle
leggi e di altre disposizioni normative in materia
ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
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i) nella valutazione e prevenzione dei rischi
rilevanti connessi ad attività produttive, ivi inclusi le
autorizzazioni e i controlli in materia di uso pacifico
dell'energia nucleare e di protezione sanitaria dalle
radiazioni;
l) negli studi e nelle attività
tecnico-scientifiche connesse alla valutazione di impatto
ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione
vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene
degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro
e di igiene e sanità pubblica.
Art. 02. - (Funzioni amministrative delle
province). - 1. Sono attribuite alle province, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni amministrative di interesse
provinciale di controllo ambientale, nelle materie di cui
all'articolo 03, comma 2, ferme restando le vigenti
disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le
medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla
provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà
legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
le province si avvalgono delle strutture tecniche provinciali
delle Agenzie di cui all'articolo 03, concorrendo alle
relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le
regioni e con le Agenzie interessate.
Art. 03. - (Agenzie regionali e delle province
autonome). - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d), g) ed
h), le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono con proprie leggi Agenzie articolate in
strutture tecniche operanti di norma su base provinciale,
assicurando loro autonomia tecnico-scientifica, organizzativa,
gestionale ed amministrativa, nonché adeguate risorse
finanziarie. Le Agenzie svolgono altresì le ulteriori attività
eventualmente loro attribuite dalle regioni e dalle province
autonome.
2. Per l'esercizio delle competenze in materia di
controlli previste dalle leggi contro l'inquinamento acustico,
dell'aria, delle acque e del suolo, compresi i controlli
finalizzati alla salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, i
soggetti competenti si avvalgono delle Agenzie di cui al comma
1.
3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, il supporto
tecnico.
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4. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i
criteri e le modalità per trasferire alle Agenzie il
personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le
attrezzature delle unità sanitarie locali, già adibiti alle
attività di cui al comma 1, e dei presìdi multizonali di
prevenzione, prevedendo la conseguente riduzione delle
relative dotazioni organiche. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono altresì al
trasferimento alle Agenzie delle corrispondenti risorse
finanziarie.
5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il
trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Sulla base di accordi di programma promossi dalle
regioni e dalle province autonome tra i soggetti interessati,
sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle
attività di controllo ambientale di cui al presente articolo,
da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per
il trasferimento dei relativi importi ai soggetti
competenti".
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui
all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento
tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
spettanti;
c) le attività di controllo ambientale di cui
all'articolo 01, comma 1, lettera h), ai fini
dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei
casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
d) le attività di consulenza e supporto tecnico
del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre
amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente elementi
tecnici e documentali per la predisposizione della relazione
sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'ANPA stipula con le Agenzie di cui all'articolo 03
apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di
talune strutture tecniche delle medesime Agenzie, al fine di
assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace
espletamento delle sue funzioni.
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4. L'ANPA stipula con il Ministro dell'ambiente e con
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
apposita convenzione per l'individuazione delle attività di
ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti
dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi
di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima
finalità l'ANPA stipula accordi di programma con altri enti e
istituzioni pubbliche di ricerca.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
società per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le
prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue
funzioni.
6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
della propria attività. Nell'ambito di tale programma il
consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il
piano di lavoro, che può essere aggiornato nel corso
dell'anno".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede al
riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici
operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle
competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e
provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia
del personale e delle risorse impiegati presso le suddette
commissioni e i suddetti comitati per lo svolgimento di
funzioni di supporto tecnico-scientifico.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma
continuano a prestare la propria attività nell'ambito
dell'Agenzia in analoga posizione fino alla scadenza
dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile
e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici,
essi possono, alla scadenza dell'incarico, essere inquadrati a
domanda nel ruolo organico dell'ANPA nel limite dei posti
vacanti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, i
compiti di supporto tecnico dell'organismo di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, relativi
alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica, sono
attribuiti all'ANPA.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, le
iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1,
lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative
al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le
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relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo
le modalità definite con il medesimo regolamento. Le risorse
stanziate dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della
citata legge n. 67 del 1988, e dall'articolo 13 della legge 28
agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma,
sono conseguentemente trasferite all'ANPA. E' abrogato
l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18
maggio 1989, n. 183.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, sono
abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere
dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo
personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse
finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità
individuate nel medesimo regolamento.
6. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha
personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei
conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
2. Sono organi dell'ANPA:
a) il consiglio di amministrazione, composto di
tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e
adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Il consiglio
di amministrazione dura in carica tre anni ed elegge al
proprio interno il presidente. In sede di prima applicazione
il consiglio di amministrazione è integrato da due membri
nominati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, di cui
uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP;
b) il direttore generale, scelto tra persone di
adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in
carica cinque anni e può essere confermato per una sola
volta;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto
di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro.
3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di
amministrazione, del direttore generale e dei membri del
collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Presidente del
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Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le
funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono
adottate le modifiche allo statuto.
5. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede alla disciplina
generale della organizzazione e del funzionamento dell'ANPA.
Il regolamento definisce altresì la dotazione organica
dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al
presente decreto.
6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di
amministrazione dell'ANPA.
Art. 1- quater. - (Disposizioni concernenti il
personale dell'ANPA). - 1. La dotazione organica dell'ANPA
è definita ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 5.
2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede,
nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis, commi 1 e 5, e
del comma 3 del presente articolo;
b) mediante le procedure di mobilità e
corcorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
c) mediante l'inquadramento del personale che ne
faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis, comma 2.
3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
anche a domanda, di almeno 100 unità di personale dell'ENEA
diverso da quello di cui all'articolo 1- bis, comma 5.
Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, può
provvedere a ricoprire posti in organico anche mediante
inquadramento a domanda di personale dell'Istituto superiore
di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre
amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di
personale dipendente da altre amministrazioni e da enti
pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in
deroga ai rispettivi ordinamenti.
4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le
corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.
In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono
essere reintegrate.
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5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi
del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del
presente articolo compete il trattamento giuridico ed
economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di
provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
L'articolo 2 è soppresso.
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2- bis. - (Norma transitoria). - 1. Al
fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione ed
i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di
entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse
le parole: "delle quali una per la prevenzione ambientale" e
"e del Ministero dell'ambiente";
b) al comma 2, lettera f), è soppresso il
numero 1);
c) al comma 4, le parole: "congiuntamente dal
Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si
avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero
della sanità che si avvale".
Art. 2- ter. - (Disposizioni finanziarie). -
1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per
l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente
decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli
1- bis e 1- quater, comma 4, è assegnato all'Agenzia
un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno
1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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