| Sul disegno di legge e sugli emendamenti
approvati dalla Commissione
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) è necessario ribadire la previsione normativa di
cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
che, nella materia, riserva alla provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, con
l'evidente obiettivo di riunificare in questa sede i vari
segmenti di competenze in materia ambientale;
b) è necessario specificare i rapporti tra l'ANPA e
le Aziende regionali o gli organismi similari che le regioni,
nell'ambito della loro autonomia legislativa e con riferimento
alla specificità delle situazioni territoriali, organizzative
ed ambientali, ai sensi dell'articolo 03 potranno
istituire;
c) le leggi regionali di cui al comma 1
dell'articolo 03 approvato dalla Commissione ambiente devono
disciplinare, tenendo conto di quanto richiamato alla lettera
a), i rapporti finanziari, patrimoniali e funzionali fra
le province e gli organismi regionali;
d) l'attribuzione di funzioni alle province deve
essere espressamente accompagnata da una coerente disciplina
della parte finanziaria e da misure per la utilizzazione del
personale e la disponibilità dei beni e degli strumenti;
e) bisogna raccordare la previsione normativa
dell'articolo 1- bis con la norma transitoria contenuta
nell'articolo 2- bis;
e con la seguente osservazione:
si verifichi l'eventuale contrasto di competenza tra
l'ANPA e il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 106/93.
| |