| Sul disegno di legge e sugli emendamenti
approvati dalla Commissione
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 03 il comma 5 sia sostituito dal
seguente:
"5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il
trattamento giuridico economico in godimento".
2) All'articolo 1- bis, comma 1, le parole: "Il
Ministro dell'ambiente, con propri decreti emanati entro il 31
dicembre 1994, provvede" siano sostituite dalle seguenti: "In
sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede".
3) All'articolo 1- quater il primo periodo del comma
2 sia sostituito dal seguente:
"Entro il 31 dicembre 1994, ove si verifichino
nell'ambito dell'ENEA esuberi di personale diverso da quello
di cui all'articolo 1- bis, comma 4, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nei
ruoli dell'ANPA, nel limite di 100 unità";
e con la seguente osservazione:
E' necessario chiarire in che termini può essere
disposto il comando di personale dipendente da altre
amministrazioni o da enti pubblici anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti.
| |