| Sul disegno di legge e sugli emendamenti
approvati dalla Commissione
La Commissione permanente Affari Sociali della Camera,
visto il decreto-legge n. 274 del 4 agosto 1993 recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, esaminate le modifiche approvate
dalla VIII Commissione permanente in sede referente nella
seduta del 15 settembre, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
Articolo 01:
al comma 1 sopprimere le parole "e di lavoro";
al comma 2 sopprimere le parole da "di servizi" fino
alla fine del comma e aggiungere le seguenti: "di veterinaria,
di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene
e sanità pubblica che le svolge attraverso i dipartimenti di
prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
502/92 avvalendosi delle prestazioni e della consulenza
tecnico-scientifica delle strutture tecniche periferiche delle
Agenzie regionali di cui all'articolo 03, concorrendo alle
relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
stabiliti in base ad apposita convenzione con la regione e le
Agenzie interessate".
Articolo 02:
al comma 2 sostituire la parola "provinciali" con
"territoriali".
Articolo 03:
al comma 2 dopo la parola "avvalgono" aggiungere le
seguenti: "delle prestazioni e della consulenza
tecnico-scientifica delle strutture tecniche territoriali";
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al comma 4 dopo le parole "di prevenzione" aggiungere
"di cui agli articoli 18 e 22 della legge n. 833/78";
sostituire il comma 5 con il seguente:
"Al personale delle Agenzie si applica il contratto
collettivo nazionale del comparto della sanità".
Articolo 2- bis: il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"L'articolo 7 del decreto legislativo n. 502/92 è
sostituito dal seguente:
Articolo 7.
(Dipartimenti di prevenzione).
1. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai
controlli e pervenire ad una idonea dotazione di personale su
tutto il territorio regionale, nonché di rendere
complessivamente più efficaci le attività di prevenzione, le
regioni riorganizzano gli attuali servizi delle unità
sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli
articoli, 16, 20 e 21 della legge n. 833/78, fatte salve le
competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un
apposito dipartimento per la prevenzione, articolato almeno
nei seguenti servizi:
1) igiene degli alimenti e della nutrizione;
2) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
3) igiene e sanità pubblica;
4) epidemiologia ambientale;
5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, e
dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e
della collaborazione tecnica degli istituti zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le
modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di
prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il
coordinamento delle attività di sanità pubblica
veterinaria.
2. Ai dipartimenti di prevenzione di cui al presente
articolo è attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità
sanitaria locale e le altre attribuzioni previste per gli
ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera ai
sensi dell'articolo 4, comma 9.
3. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie
per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate
dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di
competenza, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto
Superiore per la prevenzione e la sicurezza del
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lavoro, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, delle Agenzie regionali istituite ai sensi
dell'articolo 03 del decreto-legge 274/93, degli Istituti di
ricerca del CNR e dell'ENEA, e degli istituti zooprofilattici
sperimentali.
4. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'ISPESL e dall'INAIL ogni informazione utile
ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute
e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'INAIL
garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche
attraverso strumenti telematici".
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