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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14556
DDL3050-0006
Relazione Camera n. 3050-A/R - riformulata - (DDL11-3050-A/R)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3050A R. TESTIPDL
...C3050A R.
Pag. 7 PARERE DELLA XII COMMISSIONE (Affari sociali)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3050AR ZZ11 ZZPP ZZMR
           Sul disegno di legge e sugli emendamenti
                 approvati dalla Commissione
      La Commissione permanente Affari Sociali della Camera,
  visto il decreto-legge n. 274 del 4 agosto 1993 recante
  disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
  ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
  protezione dell'ambiente, esaminate le modifiche approvate
  dalla VIII Commissione permanente in sede referente nella
  seduta del 15 settembre, esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
        Articolo 01:
        al comma 1 sopprimere le parole "e di lavoro";
        al comma 2 sopprimere le parole da "di servizi" fino
  alla fine del comma e aggiungere le seguenti: "di veterinaria,
  di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene
  e sanità pubblica che le svolge attraverso i dipartimenti di
  prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
  502/92 avvalendosi delle prestazioni e della consulenza
  tecnico-scientifica delle strutture tecniche periferiche delle
  Agenzie regionali di cui all'articolo 03, concorrendo alle
  relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
  stabiliti in base ad apposita convenzione con la regione e le
  Agenzie interessate".
      Articolo 02:
        al comma 2 sostituire la parola "provinciali" con
  "territoriali".
      Articolo 03:
        al comma 2 dopo la parola "avvalgono" aggiungere le
  seguenti: "delle prestazioni e della consulenza
  tecnico-scientifica delle strutture tecniche territoriali";
 
                               Pag. 8
 
        al comma 4 dopo le parole "di prevenzione" aggiungere
  "di cui agli articoli 18 e 22 della legge n. 833/78";
        sostituire il comma 5 con il seguente:
      "Al personale delle Agenzie si applica il contratto
  collettivo nazionale del comparto della sanità".
      Articolo 2- bis:  il comma 2 è sostituito dal
  seguente:
      "L'articolo 7 del decreto legislativo n. 502/92 è
  sostituito dal seguente:
                        Articolo  7.
                (Dipartimenti di prevenzione).
        1.  Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai
  controlli e pervenire ad una idonea dotazione di personale su
  tutto il territorio regionale, nonché di rendere
  complessivamente più efficaci le attività di prevenzione, le
  regioni riorganizzano gli attuali servizi delle unità
  sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli
  articoli, 16, 20 e 21 della legge n. 833/78, fatte salve le
  competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un
  apposito dipartimento per la prevenzione, articolato almeno
  nei seguenti servizi:
        1) igiene degli alimenti e della nutrizione;
        2) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
        3) igiene e sanità pubblica;
        4) epidemiologia ambientale;
        5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
  funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
  trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
  degli alimenti di origine animale e loro derivati, e
  dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni
  zootecniche.
      I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e
  della collaborazione tecnica degli istituti zooprofilattici
  sperimentali.  La programmazione regionale individua le
  modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di
  prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il
  coordinamento delle attività di sanità pubblica
  veterinaria.
      2.  Ai dipartimenti di prevenzione di cui al presente
  articolo è attribuita autonomia economico-finanziaria con
  contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità
  sanitaria locale e le altre attribuzioni previste per gli
  ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera ai
  sensi dell'articolo 4, comma 9.
      3.  Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie
  per assicurare la uniforme attuazione delle normative
  comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate
  dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di
  competenza, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto
  Superiore per la prevenzione e la sicurezza del
 
                               Pag. 9
 
  lavoro, dell'Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente, delle Agenzie regionali istituite ai sensi
  dell'articolo 03 del decreto-legge 274/93, degli Istituti di
  ricerca del CNR e dell'ENEA, e degli istituti zooprofilattici
  sperimentali.
      4.  I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
  acquisiscono dall'ISPESL e dall'INAIL ogni informazione utile
  ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute
  e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.  L'INAIL
  garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche
  attraverso strumenti telematici".
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3050-A/R TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=MR NSTA=3050 TOTPAG=0023 TOTDOC=0012 NDOC=0006 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=305000A00 FASCIDC=11DDL3050 A R SORTNAV=0305000A000R 00000 ZZDDLC3050AR NDOC0006 TIPDOCL DOCTIT0006 NDOC0006



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