Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14558
DDL3050-0008
Relazione Camera n. 3050-A/R - riformulata - (DDL11-3050-A/R)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3050A R. TESTIPDL
...C3050A R.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 11 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3050AR ZZ11 ZZDC ZZMR
      All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
      "Art. 01. -  (Attività tecnico-scientifiche per
  la protezione dell'ambiente). -  1.  Ai fini del presente
  decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
  dell'ambiente consistono:
        a)  nella collaborazione alla promozione della
  ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di
  inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle
  forme di tutela degli ecosistemi;
        b)  nella raccolta sistematica, anche
  informatizzata, dei dati sulla situazione ambientale, anche
  attraverso la realizzazione del sistema informativo e di
  monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici
  nazionali;
        c)  nella elaborazione di dati e di informazioni
  di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
  dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei
  programmi di divulgazione e formazione in materia
  ambientale;
        d)  nella formulazione alle autorità
  amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri
  concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze
  inquinanti; gli  standard  di qualità dell'aria, delle
  risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le
  norme di campionamento e di analisi dei limiti di
  accettabilità e degli  standard  di qualità; le
  metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
  il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
  rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e
  il recupero dell'ambiente nelle aree naturali protette,
  dell'ambiente marino e costiero;
        e)  nella cooperazione con l'Agenzia europea
  dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità
  europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
  internazionali operanti nel settore della salvaguardia
  ambientale;
        f)  nella promozione della ricerca e della
  diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
  prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
  anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
  concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
  all'attività di  auditing  in campo ambientale;
        g)  nella verifica della congruità e della
  efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia
  ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica,
  che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
  leggi vigenti in campo ambientale;
 
                              Pag. 12
 
        h)  nei controlli di fattori fisici, chimici e
  biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
  del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
        i)  nella valutazione e nella prevenzione dei
  rischi rilevanti connessi ad attività produttive;
        l)  nei controlli delle attività connesse all'uso
  pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di
  protezione sanitaria dalle radiazioni;
        m)  negli studi e nelle attività
  tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto
  ambientale.
      2.  Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
  e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione
  vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene
  degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro
  e di igiene e sanità pubblica.
      Art. 02. -  (Funzioni amministrative delle
  province). -  1.  In attuazione dell'articolo 14 della legge
  8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a
  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, le funzioni amministrative
  di interesse provinciale di controllo ambientale, nelle
  materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera  h),
  ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali,
  delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
  che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla
  regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio
  della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3
  della legge 8 giugno 1990, n. 142.
      2.  Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
  le province si avvalgono delle strutture tecniche di cui
  all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di
  funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base
  ad apposita convenzione stipulata con le regioni e con le
  Agenzie interessate.
      Art. 03. -  (Agenzie regionali e delle province
  autonome). -  1.  Per lo svolgimento delle attività di
  interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, lettere
  b), c), d), g), h), i)  ed  m),  le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono con
  proprie leggi Agenzie articolate in strutture tecniche
  operanti su base provinciale o subprovinciale, assicurando
  loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché
  adeguate risorse finanziarie.  Le Agenzie svolgono altresì le
  ulteriori attività eventualmente loro attribuite dalle regioni
  e dalle province autonome ai fini del supporto alle proprie
  competenze in materia ambientale.
      2.  La legge regionale o provinciale attribuisce alle
  Agenzie le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili,
  le attrezzature, la gestione e la dotazione finanziaria dei
  presìdi e servizi multizonali di prevenzione.
      3.  Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
  all'attività di controllo e di prevenzione, nonché di
  pervenire ad una idonea strumentazione,
 
                              Pag. 13
 
  dotazione tecnica e di organico, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:
          a)  a definire l'ambito territoriale delle
  strutture tecniche delle Agenzie;
          b)  ad organizzare in apposito servizio
  territoriale per la prevenzione il personale, i laboratori, le
  attrezzature delle unità sanitarie locali adibite ai controlli
  ed alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro,
  riorganizzando di conseguenza i restanti servizi tecnici, e a
  trasferire tale servizio alle Agenzie con la relativa
  dotazione finanziaria assicurandone, di norma, l'operatività
  nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria
  locale;
          c)  ad assicurare modalità di coordinamento, di
  collaborazione e di integrazione fra le strutture tecniche
  provinciali o subprovinciali delle Agenzie e i servizi
  territoriali per la prevenzione nonché modalità di
  collaborazione tra le citate strutture e servizi e i servizi
  tecnici delle unità sanitarie locali;
          d)  a stabilire le modalità di consulenza e di
  supporto all'azione dei comuni da parte delle strutture
  tecniche provinciali o subprovinciali e dei servizi
  territoriali delle Agenzie.
      4.  Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
  all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico
  in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
  3.
      5.  In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente
  articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in
  godimento.
      6.  L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 502, è abrogato.
      Art. 04. -  (Contributi ambientali). -  1.  E'
  istituito a favore delle regioni e delle province il
  contributo per l'istruttoria dell'autorizzazione e per i
  controlli ambientali.
      2.  Sono tenuti al pagamento del contributo per
  l'istruttoria dell'autorizzazione i soggetti richiedenti
  l'autorizzazione in materia di tutela ambientale.
      3.  Il contributo per l'istruttoria dell'autorizzazione è
  determinato in una misura compresa tra un minimo di lire
  100.000 ed un massimo di lire un milione.
      4.  Il contributo di cui al comma 3 è riscosso all'atto
  della pronuncia sull'istanza da parte dell'ente competente al
  rilascio dell'autorizzazione.
      5.  Sono tenuti al versamento alle province del contributo
  per i controlli ambientali i soggetti richiedenti
  l'autorizzazione o che sono titolari di autorizzazione alla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto.
 
                              Pag. 14
 
      6.  Il contributo per i controlli ambientali previsti dal
  presente decreto è determinato annualmente in misura compresa
  tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 10 milioni
  per il 1994, 1995 e il 1996.
      7.  Il contributo di cui al comma 6 è determinato con
  delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di
  ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.  In prima
  applicazione, il termine per l'adozione della delibera è
  fissato al 15 gennaio 1994.  Il contributo è iscritto a ruolo
  nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della
  provincia nei termini e secondo le modalità che saranno
  stabiliti con deliberazione provinciale.
      8.  Le regioni e le province istituiscono nei loro bilanci
  appositi fondi cui affluiscono i proventi dei contributi di
  cui al presente articolo.  Tali fondi debbono essere utilizzati
  esclusivamente per il finanziamento delle attività relative al
  rilascio delle autorizzazioni ed ai controlli ambientali.  Le
  regioni provvedono a ripartire i contributi di cui al comma 3
  tra le autorità amministrative locali competenti al rilascio
  delle autorizzazioni.
      9.  E' istituita a favore delle province, a titolo di
  contributo per i controlli ambientali un'addizionale pari al
  10 per cento delle tariffe relative ai servizi di fognatura e
  di depurazione e di quelle in materia di tassa per lo
  smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
      10.  Il contributo di cui al comma 9 è versato
  trimestralmente dal gestore dei servizi di cui al medesimo
  comma al capitolo dell'entrata del bilancio delle province
  denominato "Controlli ambientali" appositamente istituito
  secondo le modalità di cui al comma 8.
      11.  L'omesso o incompleto versamento del contributo è
  punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a
  otto volte il contributo evaso".
      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      "Art. 1. -  (Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente). -  1.  E' istituita l'Agenzia nazionale per
  la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
        a)  le attività tecnico-scientifiche di cui
  all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
        b)  le attività di indirizzo e coordinamento
  tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
  allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
  metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
  spettanti;
        c)  le attività di controllo ambientale di cui
  all'articolo 01, comma 1, lettera  h),  ai fini
  dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei
  casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
  349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
        d)  le attività di consulenza e supporto
  tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite
  convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
 
                              Pag. 15
 
      2.  L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli
  elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le
  elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
  sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
  della legge 8 luglio 1986, n. 349.
      3.  L'ANPA stipula con le Agenzie di cui all'articolo 03
  apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di
  talune strutture tecniche delle medesime Agenzie, al fine di
  assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace
  espletamento delle sue funzioni.
      4.  L'ANPA stipula con il Ministro dell'ambiente e con
  l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
  apposita convenzione per l'individuazione delle attività di
  ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti
  dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi
  di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
  a),  della legge 25 agosto 1991, n. 282.  Per la medesima
  finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e
  istituzioni di ricerca pubblici e privati.
      5.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
  autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
  società per azioni operanti in regime di concessione
  esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
  ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le
  prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue
  funzioni.
      6.  L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
  Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
  della propria attività.  Nell'ambito di tale programma il
  comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano
  di lavoro, che può essere aggiornato nel corso dell'anno.
      7.  L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
      Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
  organismi operanti nel settore ambientale). -  1.  In sede di
  riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche
  al riordino delle commissioni e dei comitati
  tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
  tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
  del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente
  trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato
  presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle
  corrispondenti risorse finanziarie.
      2.  I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
  al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma
  continuano a prestare la propria attività nell'ambito
  dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino
  alla scadenza dell'incarico.  Qualora siano appartenenti al
  personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici,
  anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono
  inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA nel limite
  dei posti vacanti.
      3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, le
  iniziative adottate in attuazione
 
                              Pag. 16
 
  dell'articolo 18, comma 1, lettera  e),  della legge 11
  marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
  monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono
  trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il
  medesimo regolamento.  Le risorse stanziate dall'articolo 18,
  comma 1, lettera  e),  della citata legge n. 67 del 1988,
  e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le
  finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente
  trasferite all'ANPA.  E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
  dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
      4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, sono
  abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
  l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.  A decorrere
  dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la
  protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo
  personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse
  finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità
  individuate nel medesimo regolamento.
      5.  Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
  presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio anche in conto residui.
      Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
  nazionale per la protezione dell'ambiente). -  1.  L'ANPA ha
  personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del
  Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei
  conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
  Stato.
      2.  Sono organi dell'ANPA:
        a)  il comitato amministrativo, composto di tre
  membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e
  adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia,
  designati dal Ministro dell'ambiente.  In sede di prima
  applicazione il comitato amministrativo è integrato da due
  membri, di cui uno in rappresentanza dell'ENEADISP, designati
  dal consiglio di amministrazione dell'ENEA.  Il comitato
  amministrativo, nominato con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al
  proprio interno il presidente;
        b)  il direttore, che ne ha la legale
  rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione
  scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'ambiente.  Il direttore dura in carica cinque anni e può
  essere confermato per una sola volta;
        c)  il collegio dei revisori dei conti, composto
  di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro del tesoro.
      3.  Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo,
  del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti
  sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro del tesoro.
 
                              Pag. 17
 
      4.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
  parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i
  poteri e le funzioni dei suoi organi.  Con la medesima
  procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
      5.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto, con
  regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la
  funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità
  dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative.  Il
  regolamento definisce altresì la dotazione organica
  dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al
  presente decreto.
      6.  I regolamenti interni sono approvati dal comitato
  amministrativo dell'ANPA.
      Art. 1- quater. - (Disposizioni concernenti il
  personale dell'ANPA). -  1.  La dotazione organica dell'ANPA
  è definita ai sensi dell'articolo 1 ter,  comma 5.
      2.  Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede,
  nell'ordine:
        a)  mediante l'inquadramento del personale
  trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis,  commi 1 e 4, e
  del comma 3 del presente articolo;
        b)  mediante le procedure di mobilità e
  concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29;
        c)  mediante l'inquadramento del personale che ne
  faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis,  comma 2.
      3.  Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
  anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA
  diverso da quello di cui all'articolo 1- bis,  comma 4.
  Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
  apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati,
  provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a
  domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti
  economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di
  sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
  sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre
  amministrazioni pubbliche.  L'ANPA può inoltre avvalersi di
  personale dipendente da altre amministrazioni e da enti
  pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in
  deroga ai rispettivi ordinamenti.
      4.  Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
  comma 2, lettere  a)  e  c),  e al comma 3 sono
  corrispondentemente ridotte le
 
                              Pag. 18
 
  dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
  provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
  trasferite all'ANPA.  In ogni caso le suddette dotazioni
  organiche non possono essere reintegrate.
      5.  Fino alla attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi
  del comma 2, lettere  a)  e  c),  e del comma 3 del
  presente articolo compete il trattamento giuridico ed
  economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli
  organismi di provenienza.  Il Ministro del tesoro è autorizzato
  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
      Art. 1- quinquies. - (Disposizioni sul personale
  ispettivo). -  1.  Nell'espletamento delle funzioni di
  controllo di cui al presente decreto, il personale ispettivo
  dell'ANPA e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere
  agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le
  informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle
  proprie funzioni.  Tale personale è munito di documento di
  riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza e
  riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in
  relazione all'espletamento delle connesse funzioni
  ispettive".
      L'articolo 2 è soppresso.
      Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 2- bis. - (Norma transitoria). -  1.  Al
  fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
  di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di
  cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
  833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data
  di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
  materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
  enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
  tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
  o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1.  Fino alla
  medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui
  all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di
  laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro
  dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto.  A tal fine le province stipulano con i
  medesimi laboratori apposite convenzioni avvalendosi delle
  risorse finanziarie di cui all'articolo 04.
      Art. 2- ter. - (Disposizioni finanziarie). -
  1.  Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per
  l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente
  decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli
  1- bis  e 1- quater,  comma 4, è assegnato all'Agenzia
  un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno
  1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995.  Al relativo
  onere si
 
                              Pag. 19
 
  provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
  per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'ambiente.  Il Ministro del tesoro è autorizzato
  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio".
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3050-A/R TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=MR NSTA=3050 TOTPAG=0023 TOTDOC=0012 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= FDC PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=305000A00 FASCIDC=11DDL3050 A R SORTNAV=0305000A000R 00000 ZZDDLC3050AR NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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