| All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - (Attività tecnico-scientifiche per
la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente
decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente consistono:
a) nella collaborazione alla promozione della
ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di
inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle
forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche
informatizzata, dei dati sulla situazione ambientale, anche
attraverso la realizzazione del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici
nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni
di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei
programmi di divulgazione e formazione in materia
ambientale;
d) nella formulazione alle autorità
amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri
concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze
inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle
risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le
norme di campionamento e di analisi dei limiti di
accettabilità e degli standard di qualità; le
metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e
il recupero dell'ambiente nelle aree naturali protette,
dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea
dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
internazionali operanti nel settore della salvaguardia
ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
all'attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della
efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia
ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica,
che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
leggi vigenti in campo ambientale;
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h) nei controlli di fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nella valutazione e nella prevenzione dei
rischi rilevanti connessi ad attività produttive;
l) nei controlli delle attività connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di
protezione sanitaria dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività
tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto
ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione
vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene
degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro
e di igiene e sanità pubblica.
Art. 02. - (Funzioni amministrative delle
province). - 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni amministrative
di interesse provinciale di controllo ambientale, nelle
materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h),
ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla
regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio
della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
le province si avvalgono delle strutture tecniche di cui
all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di
funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base
ad apposita convenzione stipulata con le regioni e con le
Agenzie interessate.
Art. 03. - (Agenzie regionali e delle province
autonome). - 1. Per lo svolgimento delle attività di
interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, lettere
b), c), d), g), h), i) ed m), le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono con
proprie leggi Agenzie articolate in strutture tecniche
operanti su base provinciale o subprovinciale, assicurando
loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché
adeguate risorse finanziarie. Le Agenzie svolgono altresì le
ulteriori attività eventualmente loro attribuite dalle regioni
e dalle province autonome ai fini del supporto alle proprie
competenze in materia ambientale.
2. La legge regionale o provinciale attribuisce alle
Agenzie le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili,
le attrezzature, la gestione e la dotazione finanziaria dei
presìdi e servizi multizonali di prevenzione.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all'attività di controllo e di prevenzione, nonché di
pervenire ad una idonea strumentazione,
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dotazione tecnica e di organico, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:
a) a definire l'ambito territoriale delle
strutture tecniche delle Agenzie;
b) ad organizzare in apposito servizio
territoriale per la prevenzione il personale, i laboratori, le
attrezzature delle unità sanitarie locali adibite ai controlli
ed alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro,
riorganizzando di conseguenza i restanti servizi tecnici, e a
trasferire tale servizio alle Agenzie con la relativa
dotazione finanziaria assicurandone, di norma, l'operatività
nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale;
c) ad assicurare modalità di coordinamento, di
collaborazione e di integrazione fra le strutture tecniche
provinciali o subprovinciali delle Agenzie e i servizi
territoriali per la prevenzione nonché modalità di
collaborazione tra le citate strutture e servizi e i servizi
tecnici delle unità sanitarie locali;
d) a stabilire le modalità di consulenza e di
supporto all'azione dei comuni da parte delle strutture
tecniche provinciali o subprovinciali e dei servizi
territoriali delle Agenzie.
4. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico
in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
3.
5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente
articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in
godimento.
6. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, è abrogato.
Art. 04. - (Contributi ambientali). - 1. E'
istituito a favore delle regioni e delle province il
contributo per l'istruttoria dell'autorizzazione e per i
controlli ambientali.
2. Sono tenuti al pagamento del contributo per
l'istruttoria dell'autorizzazione i soggetti richiedenti
l'autorizzazione in materia di tutela ambientale.
3. Il contributo per l'istruttoria dell'autorizzazione è
determinato in una misura compresa tra un minimo di lire
100.000 ed un massimo di lire un milione.
4. Il contributo di cui al comma 3 è riscosso all'atto
della pronuncia sull'istanza da parte dell'ente competente al
rilascio dell'autorizzazione.
5. Sono tenuti al versamento alle province del contributo
per i controlli ambientali i soggetti richiedenti
l'autorizzazione o che sono titolari di autorizzazione alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
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6. Il contributo per i controlli ambientali previsti dal
presente decreto è determinato annualmente in misura compresa
tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 10 milioni
per il 1994, 1995 e il 1996.
7. Il contributo di cui al comma 6 è determinato con
delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo. In prima
applicazione, il termine per l'adozione della delibera è
fissato al 15 gennaio 1994. Il contributo è iscritto a ruolo
nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della
provincia nei termini e secondo le modalità che saranno
stabiliti con deliberazione provinciale.
8. Le regioni e le province istituiscono nei loro bilanci
appositi fondi cui affluiscono i proventi dei contributi di
cui al presente articolo. Tali fondi debbono essere utilizzati
esclusivamente per il finanziamento delle attività relative al
rilascio delle autorizzazioni ed ai controlli ambientali. Le
regioni provvedono a ripartire i contributi di cui al comma 3
tra le autorità amministrative locali competenti al rilascio
delle autorizzazioni.
9. E' istituita a favore delle province, a titolo di
contributo per i controlli ambientali un'addizionale pari al
10 per cento delle tariffe relative ai servizi di fognatura e
di depurazione e di quelle in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
10. Il contributo di cui al comma 9 è versato
trimestralmente dal gestore dei servizi di cui al medesimo
comma al capitolo dell'entrata del bilancio delle province
denominato "Controlli ambientali" appositamente istituito
secondo le modalità di cui al comma 8.
11. L'omesso o incompleto versamento del contributo è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a
otto volte il contributo evaso".
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui
all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento
tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
spettanti;
c) le attività di controllo ambientale di cui
all'articolo 01, comma 1, lettera h), ai fini
dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei
casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
d) le attività di consulenza e supporto
tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite
convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
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2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli
elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le
elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'ANPA stipula con le Agenzie di cui all'articolo 03
apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di
talune strutture tecniche delle medesime Agenzie, al fine di
assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace
espletamento delle sue funzioni.
4. L'ANPA stipula con il Ministro dell'ambiente e con
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
apposita convenzione per l'individuazione delle attività di
ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti
dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi
di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima
finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e
istituzioni di ricerca pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
società per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le
prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue
funzioni.
6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
della propria attività. Nell'ambito di tale programma il
comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano
di lavoro, che può essere aggiornato nel corso dell'anno.
7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente
trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle
corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma
continuano a prestare la propria attività nell'ambito
dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino
alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al
personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici,
anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono
inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA nel limite
dei posti vacanti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, le
iniziative adottate in attuazione
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dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11
marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono
trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il
medesimo regolamento. Le risorse stanziate dall'articolo 18,
comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988,
e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le
finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente
trasferite all'ANPA. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, sono
abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere
dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo
personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse
finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità
individuate nel medesimo regolamento.
5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha
personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei
conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
2. Sono organi dell'ANPA:
a) il comitato amministrativo, composto di tre
membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e
adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia,
designati dal Ministro dell'ambiente. In sede di prima
applicazione il comitato amministrativo è integrato da due
membri, di cui uno in rappresentanza dell'ENEADISP, designati
dal consiglio di amministrazione dell'ENEA. Il comitato
amministrativo, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al
proprio interno il presidente;
b) il direttore, che ne ha la legale
rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione
scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può
essere confermato per una sola volta;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto
di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro.
3. Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo,
del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti
sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro.
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4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i
poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima
procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la
funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità
dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative. Il
regolamento definisce altresì la dotazione organica
dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al
presente decreto.
6. I regolamenti interni sono approvati dal comitato
amministrativo dell'ANPA.
Art. 1- quater. - (Disposizioni concernenti il
personale dell'ANPA). - 1. La dotazione organica dell'ANPA
è definita ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 5.
2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede,
nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis, commi 1 e 4, e
del comma 3 del presente articolo;
b) mediante le procedure di mobilità e
concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
c) mediante l'inquadramento del personale che ne
faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis, comma 2.
3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA
diverso da quello di cui all'articolo 1- bis, comma 4.
Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati,
provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a
domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti
economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di
sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre
amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di
personale dipendente da altre amministrazioni e da enti
pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in
deroga ai rispettivi ordinamenti.
4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono
corrispondentemente ridotte le
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dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi
del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del
presente articolo compete il trattamento giuridico ed
economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli
organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 1- quinquies. - (Disposizioni sul personale
ispettivo). - 1. Nell'espletamento delle funzioni di
controllo di cui al presente decreto, il personale ispettivo
dell'ANPA e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere
agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle
proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza e
riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in
relazione all'espletamento delle connesse funzioni
ispettive".
L'articolo 2 è soppresso.
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2- bis. - (Norma transitoria). - 1. Al
fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di
cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1. Fino alla
medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di
laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro
dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. A tal fine le province stipulano con i
medesimi laboratori apposite convenzioni avvalendosi delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 04.
Art. 2- ter. - (Disposizioni finanziarie). -
1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per
l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente
decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli
1- bis e 1- quater, comma 4, è assegnato all'Agenzia
un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno
1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995. Al relativo
onere si
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provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
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