| (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica
e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria,
svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero
dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in
materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA
è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al
controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi
inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni
funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni
di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono
disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti
strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti
tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in
organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella
fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri
interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda
di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre
amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente
ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al
personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi
del presente comma, compete il trattamento giuridico ed
economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di
provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di
provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
e di intesa con le amministrazioni competenti, sono
disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove
del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA
si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del
Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento
dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno
1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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