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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14561
DDL3050-0011
Relazione Camera n. 3050-A/R - riformulata - (DDL11-3050-A/R)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C3050A R. TESTIPDL
...C3050A R.
...Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993. Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3050AR ZZ11 ZZDL ZZMR
            (Disciplina dei controlli ambientali).
        1.  In attesa delle leggi regionali previste
  dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare
  non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le
  funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per
  la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo
  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
 
                              Pag. 22
 
  giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità
  sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di
  prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie
  locali.
      2.  Con le leggi di cui al comma 1, le regioni
  stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con
  proprio provvedimento alle province il personale, i beni
  mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità
  sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la
  conseguente riduzione delle dotazioni organiche.  Le regioni
  provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse
  finanziarie.  Le regioni possono individuare le strutture
  tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni
  di controllo ambientale.  In attesa dell'attuazione delle
  disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è
  confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
  Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto
  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
  di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità,
  sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la
  tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del
  personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle
  delle province.
      3.  Sulla base di accordi di programma promossi dalle
  regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi
  necessari per lo svolgimento delle attività di controllo
  ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini
  della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2,
  comma 1, lettere  b)  e  c),  della legge 23 dicembre
  1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei
  relativi importi ai soggetti competenti.  Le regioni, in
  conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano
  annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e
  consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti,
  in particolare, quantità di mezzi personali, reali e
  finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli
  effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente
  utilizzati.
      4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
  Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
  statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite
  normative.
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3050-A/R TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=MR NSTA=3050 TOTPAG=0023 TOTDOC=0012 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=049 PAGFIN=0022 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=305000A00 FASCIDC=11DDL3050 A R SORTNAV=0305000A000R 00000 ZZDDLC3050AR NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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