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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14564
DDL3051-0002
Progetto di legge Camera n. 3051 - testo presentato - (DDL11-3051)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3051. TESTIPDL
...C3051.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3051 ZZ11 ZZRL ZZPR
                               Pag. 2
 
    Onorevoli  Deputati! - Il presente decreto-legge
  ripropone alcune norme del precedente decreto-legge 7 giugno
  1993, n. 179, non convertito in legge.  Sono state apportate
  alcune modifiche recependo gli emendamenti approvati dall'Aula
  del Senato nella seduta del 27 luglio ultimo scorso.
    Con il decreto-legge si propongono taluni interventi
  urgenti volti a rimuovere le più vistose distorsioni ed
  iniquità emerse nella fase di prima applicazione della
  normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria introdotta
  dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
    Con l'articolo 1, comma 1, si intende correggere gli
  effetti penalizzanti del nuovo regime della partecipazione
  alla spesa per l'assistenza farmaceutica nei confronti dei
  soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito
  complessivo inferiore ai limiti di legge, i quali, in presenza
  di ricette di importo superiore alle lire 70.000 e fino alle
  lire 220.000, si troverebbero a contribuire in misura maggiore
  di quella spettante ai soggetti appartenenti a nuclei con
  reddito superiore agli stessi limiti.
    La norma risolve il problema prevedendo, in favore dei
  soggetti penalizzati, la facoltà di opzione da esercitare
  "volta per volta", per il regime di partecipazione alla spesa
  più favorevole.
    Il comma 2 e il comma 3 del medesimo articolo affrontano il
  tema del tetto massimo del godimento dalla esenzione della
  partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica da
  parte delle categorie di soggetti esenti per reddito,
  disciplinando
  ex lege  la traduzione del limite massimo in un
  quantitativo limitato (16) di contrassegni autoadesivi da
  utilizzare per il godimento dell'esenzione in numero
  corrispondente e prevedendo la possibilità di elevazione di
  detto quantitativo fino ad un massimo di ulteriori 8
  contrassegni, che le regioni e le province autonome potranno
  riconoscere per far fronte a necessità terapeutiche soggettive
  accertate dal medico di medicina generale che richiedano l'uso
  di particolari specialità medicinali come il testo della norma
  precisa.
    Con il comma 4 dell'articolo 1 si prevede la utilizzazione
  di un fondo di 80 miliardi per finanziare l'assistenza
  sanitaria in favore degli indigenti di competenza dei
  comuni.
    Il comma 5 dello stesso articolo assicura parzialmente la
  copertura finanziaria della predetta manovra disponendo la
  riduzione dei prezzi al pubblico delle specialità medicinali;
  il comma 6 completa la copertura finanziaria del
  provvedimento.
    Il comma 8 modifica il terzo capoverso dell'articolo 3 del
  decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12.  Tale
  disposizione ha la finalità di escludere l'autorizzazione
  della USL per le prescrizioni di prestazioni fino a lire
  100.000 destinate ai soggetti di cui alle lettere  a), b)
  e  c),  del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
  19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
    Il comma 9 prevede l'elevazione del limite dei pezzi per
  ricetta per i soggetti affetti da patologia cronica o
  sottoposti a trapianti.
 
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    L'articolo 2 estende ai medicinali per fleboclisi la
  vigente disposizione che, in deroga all'ordinario limite dei
  due pezzi per ricetta, consente di prescrivere sei pezzi di
  antibiotici monodose in un'unica ricetta del Servizio
  sanitario nazionale.
    L'articolo 3 ridetermina la misura delle borse di studio
  per la formazione specifica dei medici di medicina generale,
  uniformandola ai livelli delle borse di studio previsti per i
  medici specializzandi.
    L'articolo 4 vuole garantire l'applicazione delle
  disposizioni di cui al decretolegge 30 ottobre 1987, n. 443,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
  n. 531, in materia di farmacovigilanza, fissando termini
  rigorosi per taluni adempimenti a carico delle regioni.
 
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