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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge
ripropone alcune norme del precedente decreto-legge 7 giugno
1993, n. 179, non convertito in legge. Sono state apportate
alcune modifiche recependo gli emendamenti approvati dall'Aula
del Senato nella seduta del 27 luglio ultimo scorso.
Con il decreto-legge si propongono taluni interventi
urgenti volti a rimuovere le più vistose distorsioni ed
iniquità emerse nella fase di prima applicazione della
normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria introdotta
dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Con l'articolo 1, comma 1, si intende correggere gli
effetti penalizzanti del nuovo regime della partecipazione
alla spesa per l'assistenza farmaceutica nei confronti dei
soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito
complessivo inferiore ai limiti di legge, i quali, in presenza
di ricette di importo superiore alle lire 70.000 e fino alle
lire 220.000, si troverebbero a contribuire in misura maggiore
di quella spettante ai soggetti appartenenti a nuclei con
reddito superiore agli stessi limiti.
La norma risolve il problema prevedendo, in favore dei
soggetti penalizzati, la facoltà di opzione da esercitare
"volta per volta", per il regime di partecipazione alla spesa
più favorevole.
Il comma 2 e il comma 3 del medesimo articolo affrontano il
tema del tetto massimo del godimento dalla esenzione della
partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica da
parte delle categorie di soggetti esenti per reddito,
disciplinando
ex lege la traduzione del limite massimo in un
quantitativo limitato (16) di contrassegni autoadesivi da
utilizzare per il godimento dell'esenzione in numero
corrispondente e prevedendo la possibilità di elevazione di
detto quantitativo fino ad un massimo di ulteriori 8
contrassegni, che le regioni e le province autonome potranno
riconoscere per far fronte a necessità terapeutiche soggettive
accertate dal medico di medicina generale che richiedano l'uso
di particolari specialità medicinali come il testo della norma
precisa.
Con il comma 4 dell'articolo 1 si prevede la utilizzazione
di un fondo di 80 miliardi per finanziare l'assistenza
sanitaria in favore degli indigenti di competenza dei
comuni.
Il comma 5 dello stesso articolo assicura parzialmente la
copertura finanziaria della predetta manovra disponendo la
riduzione dei prezzi al pubblico delle specialità medicinali;
il comma 6 completa la copertura finanziaria del
provvedimento.
Il comma 8 modifica il terzo capoverso dell'articolo 3 del
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12. Tale
disposizione ha la finalità di escludere l'autorizzazione
della USL per le prescrizioni di prestazioni fino a lire
100.000 destinate ai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il comma 9 prevede l'elevazione del limite dei pezzi per
ricetta per i soggetti affetti da patologia cronica o
sottoposti a trapianti.
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L'articolo 2 estende ai medicinali per fleboclisi la
vigente disposizione che, in deroga all'ordinario limite dei
due pezzi per ricetta, consente di prescrivere sei pezzi di
antibiotici monodose in un'unica ricetta del Servizio
sanitario nazionale.
L'articolo 3 ridetermina la misura delle borse di studio
per la formazione specifica dei medici di medicina generale,
uniformandola ai livelli delle borse di studio previsti per i
medici specializzandi.
L'articolo 4 vuole garantire l'applicazione delle
disposizioni di cui al decretolegge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
n. 531, in materia di farmacovigilanza, fissando termini
rigorosi per taluni adempimenti a carico delle regioni.
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