| Onorevoli Colleghi! -- La legge 13 maggio 1978, n. 180,
recepita anche nelle disposizioni della legge 23 dicembre
1978, n. 833, ha rappresentato un passaggio fondamentale per
il superamento del manicomio come struttura cardine per
l'assistenza ai malati mentali e per il cambiamento della
concezione del paziente psichiatrico spedalizzato in quanto
pericoloso a sé o agli altri o perché di pubblico scandalo.
L'antica concezione sul disagio mentale, sostenuta dalla
teoria positivista, secondo cui la malattia psichiatrica era
da considerarsi congenita, inguaribile e progressiva, è stata
rovesciata. Si è andato progressivamente consolidando il
convincimento di potere, e quindi dovere intervenire, sia dal
versante medico che dal versante sociale, allestendo un
modello di intervento che tende al recupero ed al
reinserimento del soggetto malato.
Ed è in questa direzione che dal 1978 ad oggi si è lavorato
e si deve continuare ad operare, affrontando quelle lacune che
si sono evidenziate nel corso dell'attuazione della legge.
Dai dati forniti dal Ministero della sanità e dalla
indagine svolta dalla Commissione Igiene e sanità del Senato
nel corso della X legislatura, emerge in modo netto una
obiettiva situazione di risposta solo parziale al bisogno
attuale per la tutela della salute mentale.
A distanza di quattordici anni si sono palesemente
evidenziate alcune carenze dell'impianto legislativo che hanno
contribuito, insieme ad altre responsabilità nazionali e degli
enti locali, a determinare vuoti di intervento che rischiano,
se non corretti, di minare alle radici i princìpi innovatori
alla base della riforma.
La mancanza delle strutture residenziali e semiresidenziali
in gran parte del
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Paese, la sussistenza dei vecchi manicomi, la carenza
strutturale e funzionale dei servizi privi di standard
di riferimento, il personale non adeguato e per lo più
privo di formazione e aggiornamento, le cliniche universitarie
psichiatriche avulse dai servizi, sono alcuni tra gli aspetti
negativi oggi presenti.
Di fronte a tale situazione ci chiediamo se sia giusto
continuare a sostenere che la legge n. 180 del 1978 è perfetta
e che le carenze riscontrate siano dovute esclusivamente alla
mancata o cattiva applicazione da parte delle regioni e delle
unità sanitarie locali ed alla scarsità dei finanziamenti.
Va invece preso atto, da tutte le forze politiche e
sociali, che nell'impostazione che ha portato alla legge n.
180 del 1978, vi erano dei presupposti sbagliati con
conseguenti carenze normative della legge.
In particolare, sulla base di quanto emerso dal 1978 ad
oggi, si può affermare che la malattia psichiatrica non è solo
di origine sociale ma va inquadrata in una causalità
multifattoriale biologica, psicologica e sociale e che il
mancato riconoscimento della cronicità, anche al di fuori del
manicomio, ha favorito l'insorgere delle situazioni di
abbandono e l'esplosione ricorrente di problematiche gravi
all'interno delle famiglie, anch'esse abbandonate e quindi
sgomente di fronte alla drammaticità del problema da
affrontare.
Partendo dalle nuove conoscenze e realtà della psichiatria
dobbiamo quindi intervenire in tempi brevi e con risposte di
carattere normativo chiare, precise, concretamente attuabili e
finanziate, esplicitamente.
L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la
Commissione nazionale permanente per la psichiatria come punto
centrale di coordinamento delle attività inerenti alla salute
mentale in tutto il territorio nazionale.
L'articolo 2 detta le norme per il dipartimento di salute
mentale, prevedendo specificatamente i servizi e le strutture
delle quali deve essere dotato nonché i relativi
standard.
L'articolo 3 integra le norme già previste per il
trattamento sanitario obbligatorio autorizzando,
nell'interesse dell'infermo, in attesa del provvedimento del
sindaco, gli interventi di urgenza strettamente necessari.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano il personale del
dipartimento di salute mentale e ne garantiscono la formazione
e l'aggiornamento.
L'articolo 6 definisce i rapporti con le cliniche
universitarie, prevedendo il collegamento con il dipartimento
di salute mentale.
L'articolo 7 indica il superamento e la riconversione degli
ospedali psichiatrici.
L'articolo 8 si occupa dei rapporti con le case di cura
private e della possibilità di convenzioni con associazioni ed
enti che operano nel settore.
L'articolo 9 istituisce a livello regionale la commissione
di vigilanza sulle attività e sui risultati del dipartimento
di salute mentale.
L'articolo 10 disciplina il rapporto con gli enti
locali.
L'articolo 11 definisce le attività di prevenzione della
salute mentale.
L'articolo 12 concerne la tutela dei diritti degli utenti
del dipartimento.
L'articolo 13 prevede la possibilità di dare in concessione
strutture pubbliche per le attività del dipartimento di salute
mentale.
L'articolo 14 stabilisce i poteri sostitutivi in caso di
inadempienza da parte della unità sanitaria locale e della
regione.
L'articolo 15, sul finanziamento, prevede precisi
stanziamenti per l'attuazione di tutti gli obiettivi indicati
dalla legge.
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