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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1457
DDL0292-0002
Progetto di legge Camera n. 292 - testo presentato - (DDL11-292)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C292. TESTIPDL
...C292.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC292 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 13 maggio 1978, n. 180,
  recepita anche nelle disposizioni della legge 23 dicembre
  1978, n. 833, ha rappresentato un passaggio fondamentale per
  il superamento del manicomio come struttura cardine per
  l'assistenza ai malati mentali e per il cambiamento della
  concezione del paziente psichiatrico spedalizzato in quanto
  pericoloso a sé o agli altri o perché di pubblico scandalo.
    L'antica concezione sul disagio mentale, sostenuta dalla
  teoria positivista, secondo cui la malattia psichiatrica era
  da considerarsi congenita, inguaribile e progressiva, è stata
  rovesciata.  Si è andato progressivamente consolidando il
  convincimento di potere, e quindi dovere intervenire, sia dal
  versante medico che dal versante sociale, allestendo un
  modello di intervento che tende al recupero ed al
  reinserimento del soggetto malato.
    Ed è in questa direzione che dal 1978 ad oggi si è lavorato
  e si deve continuare ad operare, affrontando quelle lacune che
  si sono evidenziate nel corso dell'attuazione della legge.
    Dai dati forniti dal Ministero della sanità e dalla
  indagine svolta dalla Commissione Igiene e sanità del Senato
  nel corso della X legislatura, emerge in modo netto una
  obiettiva situazione di risposta solo parziale al bisogno
  attuale per la tutela della salute mentale.
    A distanza di quattordici anni si sono palesemente
  evidenziate alcune carenze dell'impianto legislativo che hanno
  contribuito, insieme ad altre responsabilità nazionali e degli
  enti locali, a determinare vuoti di intervento che rischiano,
  se non corretti, di minare alle radici i princìpi innovatori
  alla base della riforma.
    La mancanza delle strutture residenziali e semiresidenziali
  in gran parte del
 
                               Pag. 2
 
  Paese, la sussistenza dei vecchi manicomi, la carenza
  strutturale e funzionale dei servizi privi di  standard
  di riferimento, il personale non adeguato e per lo più
  privo di formazione e aggiornamento, le cliniche universitarie
  psichiatriche avulse dai servizi, sono alcuni tra gli aspetti
  negativi oggi presenti.
    Di fronte a tale situazione ci chiediamo se sia giusto
  continuare a sostenere che la legge n. 180 del 1978 è perfetta
  e che le carenze riscontrate siano dovute esclusivamente alla
  mancata o cattiva applicazione da parte delle regioni e delle
  unità sanitarie locali ed alla scarsità dei finanziamenti.
    Va invece preso atto, da tutte le forze politiche e
  sociali, che nell'impostazione che ha portato alla legge n.
  180 del 1978, vi erano dei presupposti sbagliati con
  conseguenti carenze normative della legge.
    In particolare, sulla base di quanto emerso dal 1978 ad
  oggi, si può affermare che la malattia psichiatrica non è solo
  di origine sociale ma va inquadrata in una causalità
  multifattoriale biologica, psicologica e sociale e che il
  mancato riconoscimento della cronicità, anche al di fuori del
  manicomio, ha favorito l'insorgere delle situazioni di
  abbandono e l'esplosione ricorrente di problematiche gravi
  all'interno delle famiglie, anch'esse abbandonate e quindi
  sgomente di fronte alla drammaticità del problema da
  affrontare.
    Partendo dalle nuove conoscenze e realtà della psichiatria
  dobbiamo quindi intervenire in tempi brevi e con risposte di
  carattere normativo chiare, precise, concretamente attuabili e
  finanziate, esplicitamente.
    L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la
  Commissione nazionale permanente per la psichiatria come punto
  centrale di coordinamento delle attività inerenti alla salute
  mentale in tutto il territorio nazionale.
    L'articolo 2 detta le norme per il dipartimento di salute
  mentale, prevedendo specificatamente i servizi e le strutture
  delle quali deve essere dotato nonché i relativi
  standard.
    L'articolo 3 integra le norme già previste per il
  trattamento sanitario obbligatorio autorizzando,
  nell'interesse dell'infermo, in attesa del provvedimento del
  sindaco, gli interventi di urgenza strettamente necessari.
    Gli articoli 4 e 5 disciplinano il personale del
  dipartimento di salute mentale e ne garantiscono la formazione
  e l'aggiornamento.
    L'articolo 6 definisce i rapporti con le cliniche
  universitarie, prevedendo il collegamento con il dipartimento
  di salute mentale.
    L'articolo 7 indica il superamento e la riconversione degli
  ospedali psichiatrici.
    L'articolo 8 si occupa dei rapporti con le case di cura
  private e della possibilità di convenzioni con associazioni ed
  enti che operano nel settore.
    L'articolo 9 istituisce a livello regionale la commissione
  di vigilanza sulle attività e sui risultati del dipartimento
  di salute mentale.
    L'articolo 10 disciplina il rapporto con gli enti
  locali.
    L'articolo 11 definisce le attività di prevenzione della
  salute mentale.
    L'articolo 12 concerne la tutela dei diritti degli utenti
  del dipartimento.
    L'articolo 13 prevede la possibilità di dare in concessione
  strutture pubbliche per le attività del dipartimento di salute
  mentale.
    L'articolo 14 stabilisce i poteri sostitutivi in caso di
  inadempienza da parte della unità sanitaria locale e della
  regione.
    L'articolo 15, sul finanziamento, prevede precisi
  stanziamenti per l'attuazione di tutti gli obiettivi indicati
  dalla legge.
 
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