| 1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del decretolegge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la
formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per
l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai
corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai
predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a
quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per
ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le
disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di
parte corrente.
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