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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14577
DDL3051-0005
Relazione Camera n. 3051-A (DDL11-3051-A)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3051A. TESTIPDL
...C3051A.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3051A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione
  alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari
  con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati
  dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992,
  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza
  farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del
  medesimo articolo.
    2.  Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi
  dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.
  8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza
  farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla
  spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può
  essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per
  l'anno 1993 fino ad un masssimo di ulteriori 8 ricette, per
  far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di
  medicina generale, che richiedano l'uso di specialità
  medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna
  partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo
 
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  10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
  n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno
  diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma
  delle vigenti disposizioni.  Le regioni provvedono
  all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando
  procedure semplificate.  Restano salve le competenze e le
  attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e
  Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali
  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
  agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della
  Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e
  integrazioni.
      3.  Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il
  rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi
  diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a
  quello delle ricette concesse in esenzione.  I contrassegni
  hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre
  la scadenza del periodo di validità.  I contrassegni hanno
  carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati
  esclusivamente dal titolare.
      4.  E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un
  contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento
  delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria
  degli indigenti.  La predetta somma è ripartita ai comuni
  tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e
  procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno,
  di concerto con il Ministro della sanità, sentite
  l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione
  nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).
      5.  A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre
  1993, i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle
  classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere  a)  e
  b)  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
  modificazioni, sono ridotti delle seguenti misure percentuali,
  con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità
  medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire
  50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo
  superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.
      6.  Al maggiore onere derivante dall'attuazione del
  presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno
  1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
  erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e
  del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 81 del 7 aprile
  1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC
  del 29 gennaio 1993, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 26 del 2 febbraio 1993.
      7.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8.  All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26
  novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni,
  relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000,
  destinate ai soggetti compresi nelle lettere  a),
  b)  e  c)  del comma 2 dell'articolo 6 del
  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.".
 
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      9.  Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o
  sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei
  pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di
  riconosciuta validità scientifica, in somministrazione
  continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di
  terapia relativo a tre mesi.
 
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