| 1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione
alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari
con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati
dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza
farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.
8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza
farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può
essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per
l'anno 1993 fino ad un masssimo di ulteriori 8 ricette, per
far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di
medicina generale, che richiedano l'uso di specialità
medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna
partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo
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10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma
delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono
all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando
procedure semplificate. Restano salve le competenze e le
attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il
rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi
diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a
quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni
hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre
la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno
carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati
esclusivamente dal titolare.
4. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un
contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento
delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria
degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni
tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della sanità, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione
nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).
5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre
1993, i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle
classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a) e
b) della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, sono ridotti delle seguenti misure percentuali,
con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità
medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire
50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo
superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.
6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno
1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC
del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 2 febbraio 1993.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26
novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni,
relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000,
destinate ai soggetti compresi nelle lettere a),
b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.".
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9. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o
sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei
pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di
riconosciuta validità scientifica, in somministrazione
continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di
terapia relativo a tre mesi.
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