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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1458
DDL0292-0003
Progetto di legge Camera n. 292 - testo presentato - (DDL11-292)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C292. TESTIPDL
...C292.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC292 ZZ11 ZZPD ZZPR
    (Istituzione della Commissione nazionale permanente per la
                        psichiatria).
    1.  E' istituita, presso il Ministero della sanità, la
  Commissione nazionale permanente per la psichiatria, di
  seguito denominata "Commissione", organo di consulenza
  scientifica che svolge le seguenti attività:
        a)  acquisisce di elementi specifici di conoscenza
  sullo stato dei servizi di salute mentale, sui programmi
  regionali, sull'esecuzione del progetto obiettivo del piano
  sanitario nazionale e sui risultati conseguiti;
        b)  avanza proposte al Ministero della sanità in
  merito all'adozione di atti di indirizzo alle regioni e svolge
  attività di consulenza;
        c)  attiva meccanismi di concertazione con le
  regioni per la raccolta e archiviazione standardizzata delle
  informazioni per la diffusione delle conoscenze acquisite,
  delle esperienze compiute e per la omogeneizzazione delle
  prassi;
        d)  incentiva, verifica e coordina i programmi di
  aggiornamento e formazione professionale degli operatori dei
  servizi e delle attività di prevenzione.
    2.  La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed
  è composta da:
        a)  il vicepresidente del Consiglio sanitario
  nazionale;
        b)  un rappresentante dell'Istituto superiore di
  sanità;
        c)  un rappresentante del Consiglio nazionale delle
  ricerche (CNR);
        d)  sei esperti designati dalle regioni;
 
                               Pag. 4
 
        e)  due rappresentanti dei familiari dei malati di
  mente indicati dalle associazioni maggiormente
  rappresentative;
        f)  tre esperti designati dal Ministro della
  sanità;
        g)  due esperti designati dal Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
        h)  un esperto designato dal Ministro per gli affari
  sociali;
        i)  un esperto designato dal Ministro
  dell'interno;
        l)  un esperto designato dal Ministro di grazia e
  giustizia.
    3.  Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con
  proprio decreto, alla nomina dei componenti e all'attivazione
  della Commissione.  La Commissione propone al Ministro della
  sanità le modalità organizzative di coordinamento di gruppi di
  lavoro con cui garantire il permanente funzionamento ed il
  conseguimento dei fini previsti.  La Commissione opera presso
  la Direzione generale degli ospedali, nel cui ambito è
  istituito, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e
  avvalendosi di consulenti, l'ufficio speciale per la tutela
  della salute mentale.  La Commissione si riunisce in forma
  plenaria almeno due volte l'anno.
    4.  L'ufficio speciale per la tutela della salute mentale di
  cui al comma 3 svolge compiti istruttori, di informazione e di
  supporto all'attività della Commissione, di cui è organo
  tecnico.  In particolare, l'ufficio speciale coadiuva la
  Commissione a:
      a)  verificare in termini di efficienza e di
  efficacia le attività dei dipartimenti di salute mentale nelle
  unità sanitarie locali di cui all'articolo 2;
      b)  raccogliere ed elaborare dati statistici e di
  gestione dei dati epidemiologici sull'andamento
  dell'assistenza e delle patologie psichiatriche, avvalendosi
  del sistema informativo sanitario e di osservatori esterni
  permanenti;
 
                               Pag. 5
 
      c)  proporre  standard  per il funzionamento
  ottimale dei servizi;
      d)  promuovere studi e ricerche nel campo
  epidemiologico, clinico ed organizzativo, di concerto con il
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica;
      e)  proporre criteri per l'aggiornamento del
  personale;
      f)  curare i rapporti con gli organismi
  internazionali, promuovere scambi di informazione ed
  esperienze con altri Paesi.
    5.  Il Ministro della sanità redige un rapporto annuale
  sullo stato di attuazione della presente legge e ne dà
  comunicazione al Parlamento.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-292 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0292 TOTPAG=0018 TOTDOC=0017 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=029200 00 FASCIDC=11DDL0292 SORTNAV=0029200 000 00000 ZZDDLC292 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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