| (Istituzione della Commissione nazionale permanente per la
psichiatria).
1. E' istituita, presso il Ministero della sanità, la
Commissione nazionale permanente per la psichiatria, di
seguito denominata "Commissione", organo di consulenza
scientifica che svolge le seguenti attività:
a) acquisisce di elementi specifici di conoscenza
sullo stato dei servizi di salute mentale, sui programmi
regionali, sull'esecuzione del progetto obiettivo del piano
sanitario nazionale e sui risultati conseguiti;
b) avanza proposte al Ministero della sanità in
merito all'adozione di atti di indirizzo alle regioni e svolge
attività di consulenza;
c) attiva meccanismi di concertazione con le
regioni per la raccolta e archiviazione standardizzata delle
informazioni per la diffusione delle conoscenze acquisite,
delle esperienze compiute e per la omogeneizzazione delle
prassi;
d) incentiva, verifica e coordina i programmi di
aggiornamento e formazione professionale degli operatori dei
servizi e delle attività di prevenzione.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed
è composta da:
a) il vicepresidente del Consiglio sanitario
nazionale;
b) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR);
d) sei esperti designati dalle regioni;
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e) due rappresentanti dei familiari dei malati di
mente indicati dalle associazioni maggiormente
rappresentative;
f) tre esperti designati dal Ministro della
sanità;
g) due esperti designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
h) un esperto designato dal Ministro per gli affari
sociali;
i) un esperto designato dal Ministro
dell'interno;
l) un esperto designato dal Ministro di grazia e
giustizia.
3. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con
proprio decreto, alla nomina dei componenti e all'attivazione
della Commissione. La Commissione propone al Ministro della
sanità le modalità organizzative di coordinamento di gruppi di
lavoro con cui garantire il permanente funzionamento ed il
conseguimento dei fini previsti. La Commissione opera presso
la Direzione generale degli ospedali, nel cui ambito è
istituito, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e
avvalendosi di consulenti, l'ufficio speciale per la tutela
della salute mentale. La Commissione si riunisce in forma
plenaria almeno due volte l'anno.
4. L'ufficio speciale per la tutela della salute mentale di
cui al comma 3 svolge compiti istruttori, di informazione e di
supporto all'attività della Commissione, di cui è organo
tecnico. In particolare, l'ufficio speciale coadiuva la
Commissione a:
a) verificare in termini di efficienza e di
efficacia le attività dei dipartimenti di salute mentale nelle
unità sanitarie locali di cui all'articolo 2;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici e di
gestione dei dati epidemiologici sull'andamento
dell'assistenza e delle patologie psichiatriche, avvalendosi
del sistema informativo sanitario e di osservatori esterni
permanenti;
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c) proporre standard per il funzionamento
ottimale dei servizi;
d) promuovere studi e ricerche nel campo
epidemiologico, clinico ed organizzativo, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
e) proporre criteri per l'aggiornamento del
personale;
f) curare i rapporti con gli organismi
internazionali, promuovere scambi di informazione ed
esperienze con altri Paesi.
5. Il Ministro della sanità redige un rapporto annuale
sullo stato di attuazione della presente legge e ne dà
comunicazione al Parlamento.
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