| 1. Entro il 1^ ottobre 1994 le regioni e le province
autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali
cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi
2 e 4- bis, del decretolegge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione
generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli
uffici stessi e dei relativi responsabili. Qgni variazione
degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici
giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle
province autonome.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di
attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle
prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di
verifica. La rilevazione dei dati contenuti
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nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle
province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il
Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei
poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro
trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.".
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