| Onorevoli Deputati! -- In relazione alle esigenze
emerse nella fase di attuazione del programma di costruzioni e
ristrutturazione di posti letto di malattie infettive,
previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS, si è ritenuto indispensabile, ai fini di garantire
l'accelerazione dell'attività di realizzazione
degli interventi, affidare direttamente alle regioni, alle
università degli studi con policlinici la gestione diretta
nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico la prosecuzione del programma di costruzioni e
ristrutturazioni delle opere che l'aticolo 1 della citata
legge n. 135 del 1990 riserva alla competenza centralizzata
del Ministro della sanità.
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Conseguentemente, per effetto del predetto trasferimento di
competenza gestionale, è stata prevista la cessazione di
efficacia delle convenzioni a suo tempo stipulate nelle forme
e ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 135
del 1990 dal Ministero della sanità con le concessionarie di
servizi, ferma in ogni caso la possibilità per le regioni, le
univesità e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di continuare ad avvalersi, a titolo facoltativo,
dell'opera delle stesse concessionarie (articolo 1).
Con gli articoli 2 e 3 vengono disciplinate le conferenze
regionali, da attuarsi ad iniziativa dei Commissari di Governo
presso le regioni e le connesse procedure di attuazione
demandate direttamente alle amministrazioni regionali.
L'articolo 4 stabilisce una nuova procedura, a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per
l'attuazione del piano decennale dell'edilizia sanitaria e
delle residenze per anziani. Essa è basata sul tentativo di
dare un massimo di responsabilità alle regioni, le quali
dovranno assicurarsi e certificare che i singoli progetti
proposti al CIPE per il finanziamento abbiano le
caratteristiche della esecutività, rispondendo agli
standard nazionali, e che risultino funzionali.
L'articolo 5 prevede alcune deroghe alla normativa di cui
alla legge 24 marzo 1989, n. 122, concernente gli spazi
destinati a parcheggio ed a quella del 1939 relativa alle
costruzioni ospedaliere, deroche indispensabili per consentire
una effettiva accelerazione degli interventi.
Il provvedimento non comporta alcun onere di spesa per
l'erario.
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