| 1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della
legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dal commissario di
Governo competente per regione o provincia autonoma e
presiedute dal presidente della Giunta regionale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera b), e
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano valide le
conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e
svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In assenza di unanimità delle conferenze regionali, il
Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio
dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3,
comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di
interventi ritenuti insopprimibili.
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