| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, è inserito il seguente:
"5- bis. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i progetti attuativi del programma di cui al
comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal
CIPE, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali
accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti
gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza
tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per
l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità
dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal
Ministero della sanità. Le regioni e le province autonome
presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il
finanziamento di detti progetti corredata dai provvedimenti di
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
della dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle
normative nazionali e regionali sugli standard
ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono
dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso. Le modalità per l'inoltro
dell'istanza sono determinate con decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro della sanità.".
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, con il contestuale
scioglimento del nucleo di valutazione, le rispettive
competenze sono trasferite alle regioni.
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