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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1459
DDL0292-0004
Progetto di legge Camera n. 292 - testo presentato - (DDL11-292)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C292. TESTIPDL
...C292.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC292 ZZ11 ZZPD ZZPR
               (Dipartimento di salute mentale).
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale su
  base dipartimentale, entro quattro mesi dalla data di
  approvazione del relativo progetto obiettivo del piano
  sanitario nazionale, secondo i princìpi e gli  standard
  di cui al presente articolo e secondo moduli stabiliti dal
  progetto medesimo.  Le regioni definiscono inoltre per ogni
  unità sanitaria locale il numero dei dipartimenti, l'area di
  popolazione servita e l'eventuale programmazione di attività,
  anche di livello regionale o nazionale.
    2.  Il dipartimento di salute mentale è organizzato in modo
  da realizzare l'integrazione funzionale tra gli operatori, le
  strutture ed i servizi afferenti, al fine di garantire la
  continuità terapeutica e l'unitarietà degli interventi
  integrati pluridisciplinari.
    3.  Il dipartimento di salute mentale ha come compiti
  istituzionali:
      a)  la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la
  riabilitazione delle patologie di pertinenza psichiatrica per
  i soggetti di età superiore a 14 anni;
 
                               Pag. 6
 
      b)  la promozione dell'educazione sanitaria sui temi
  di competenza specialistica;
      c)  il collegamento funzionale con le attività di
  prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi psichici
  dell'infanzia ed età evolutiva;
      d)  la consulenza intra ed extraospedaliera sui temi
  inerenti al disagio ed alla sofferenza psichica di pazienti
  affetti da altre patologie ed abuso di sostanze;
      e)  il collegamento funzionale con la medicina di
  base e le attività distrettuali, con gli altri servizi
  specialistici e con le attività socio-sanitarie per la
  popolazione anziana;
      f)  il controllo del funzionamento delle strutture
  private relativamente ai servizi psichiatrici;
      g)  la raccolta, l'elaborazione e la valutazione dei
  flussi informativi emergenti dalle ricerche e dalle attività
  terapeutiche per codificare parametri sulla qualità delle
  prestazioni, sugli  standard  terapeutici, sui loro costi
  e benefici e sulla validità delle metodologie di lavoro.  Tale
  attività fa riferimento all'osservatorio epidemiologico
  regionale e alla Commissione;
      h)  l'aggiornamento e la formazione professionale
  del personale afferente al dipartimento stesso, di concerto
  con gli organi regionali e con la Commissione.
    4.  Le funzioni generali quali la prevenzione, la diagnosi,
  la cura, l'assistenza, la riabilitazione e la integrazione
  sociale e le funzioni di risposta urgente, a tempo breve o
  lungo, sono attività complesse e integrate non identificabili
  in assoluto nelle singole strutture, ma nel loro insieme
  dipartimentale.  A tal fine, il dipartimento di salute mentale
  svolge tutte le funzioni necessarie all'adempimento dei
  compiti di cui al comma 3.
 
                               Pag. 7
 
    5.  Il dipartimento di salute mentale comprende le seguenti
  strutture:
      a)  il centro di salute mentale con compiti di
  prevenzione ed educazione sanitaria, diagnosi, terapia e
  riabilitazione.  Esso assicura, almeno per i giorni feriali e
  per dodici ore al giorno, le attività in sede ambulatoriale,
  domiciliare e di accoglimento, ivi comprese quelle
  territoriali a carattere d'urgenza.  Può inoltre predisporre
  strutture di ospitalità di cui alla lettera  b),  o al
  proprio interno, o nelle strutture residenziali ad esso
  collegate;
      b)  le strutture sanitarie residenziali e
  semiresidenziali con compiti di terapia, riabilitazione e
  reinserimento sociale per l'attuazione di programmi di medio e
  lungo periodo.  Esse sono:
        1) la struttura sanitaria semiresidenziale di terapia e
  riabilitazione (centro diurno o  day-hospital),  dotata di
  almeno dieci posti ogni 100.000 abitanti; è destinata ad
  ospitare soggetti che necessitano durante il giorno di
  interventi terapeutici e di riabilitazione;
        2) la struttura residenziale con assistenza sanitaria
  continuativa, dotata di almeno quindici posti letto ogni
  100.000 abitanti, con opportunità di gruppo alloggi; è
  destinata ad ospitare soggetti che necessitano di interventi
  terapeutici e riabilitativi non erogabili a domicilio o nella
  struttura semiresidenziale con conseguente necessità di
  gradienti di assistenza protratta o continua; per ogni malato
  ospitato è formulato un progetto terapeuticoriabilitativo
  integrato e personalizzato che evidenzia gli obiettivi
  sanitari dell'ospitalità;
        3) la comunità protetta a carattere riabilitativo
  destinata ai malati degli exospedali psichiatrici che sono
  carenti di supporto familiare e che necessitano di assistenza
  psichiatrica di tipo intermedio tra le strutture di cui ai
  numeri 1) e 2); di norma è realizzata mediante l'utilizzo di
  nuove strutture nelle unità sanitarie locali che non sono sede
  di ex ospedale psichiatrico,
 
                               Pag. 8
 
  o, eccezionalmente, mediante la riconversione limitata
  a questo fine e ad esaurimento di alcune strutture degli ex
  ospedali psichiatrici, all'interno del progetto informatore
  del loro superamento; è dotata di almeno dieci posti letto
  ogni 100.000 abitanti, insieme o in gruppo alloggi, secondo
  moduli indicati nel progetto obiettivo del piano sanitario
  nazionale;
      c)  la struttura ospedaliera con servizio
  psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di terapia dei
  malati in fase acuta.  Il servizio è ubicato presso gli
  ospedali pubblici o cliniche universitarie, accoglie
  trattamenti volontari e obbligatori ed è dotato al massimo di
  sedici posti letto ogni 100.000 abitanti;
      d)  le strutture per l'emergenza psichiatrica
  supporto del dipartimento di salute mentale che, nel suo
  insieme, assolve alla funzione di provvedere, avvalendosi
  anche dell'istituto della reperibilità, all'assistenza dei
  pazienti in condizioni di emergenza, ventiquattro ore su
  ventiquattro nell'ambito territoriale di competenza.  Esse si
  articolano in:
        1) unità mobile d'urgenza: garantisce gli interventi
  territoriali urgenti nelle ore in cui il centro di salute
  mentale non è in funzione; in ogni caso deve essere in
  collegamento funzionale con il dipartimento di emergenza o il
  pronto soccorso, nonché con il servizio psichiatrico di
  diagnosi e cura di cui alla lettera  c);
        2) pronto soccorso: è collocato in strutture
  ospedaliere pubbliche presso le quali coesistano un
  dipartimento di emergenza od un pronto soccorso generale ed un
  servizio psichiatrico di diagnosi e cura, al quale è
  funzionalmente aggregato.
    6.  Il dipartimento di salute mentale ha un direttore medico
  psichiatra nominato secondo le vigenti norme legislative e
  contrattuali, che deve garantire l'integrazione funzionale di
  cui al comma 2 e, nel rapporto del dipartimento con i malati,
  la continuità terapeutica e l'approccio integrato
  pluriprofessionale.  Presiede un ufficio
 
                               Pag. 9
 
  di coordinamento del quale fanno parte ciascun medico in
  posizione apicale dei servizi del dipartimento di salute
  mentale.
 
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