| (Dipartimento di salute mentale).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale su
base dipartimentale, entro quattro mesi dalla data di
approvazione del relativo progetto obiettivo del piano
sanitario nazionale, secondo i princìpi e gli standard
di cui al presente articolo e secondo moduli stabiliti dal
progetto medesimo. Le regioni definiscono inoltre per ogni
unità sanitaria locale il numero dei dipartimenti, l'area di
popolazione servita e l'eventuale programmazione di attività,
anche di livello regionale o nazionale.
2. Il dipartimento di salute mentale è organizzato in modo
da realizzare l'integrazione funzionale tra gli operatori, le
strutture ed i servizi afferenti, al fine di garantire la
continuità terapeutica e l'unitarietà degli interventi
integrati pluridisciplinari.
3. Il dipartimento di salute mentale ha come compiti
istituzionali:
a) la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la
riabilitazione delle patologie di pertinenza psichiatrica per
i soggetti di età superiore a 14 anni;
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b) la promozione dell'educazione sanitaria sui temi
di competenza specialistica;
c) il collegamento funzionale con le attività di
prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi psichici
dell'infanzia ed età evolutiva;
d) la consulenza intra ed extraospedaliera sui temi
inerenti al disagio ed alla sofferenza psichica di pazienti
affetti da altre patologie ed abuso di sostanze;
e) il collegamento funzionale con la medicina di
base e le attività distrettuali, con gli altri servizi
specialistici e con le attività socio-sanitarie per la
popolazione anziana;
f) il controllo del funzionamento delle strutture
private relativamente ai servizi psichiatrici;
g) la raccolta, l'elaborazione e la valutazione dei
flussi informativi emergenti dalle ricerche e dalle attività
terapeutiche per codificare parametri sulla qualità delle
prestazioni, sugli standard terapeutici, sui loro costi
e benefici e sulla validità delle metodologie di lavoro. Tale
attività fa riferimento all'osservatorio epidemiologico
regionale e alla Commissione;
h) l'aggiornamento e la formazione professionale
del personale afferente al dipartimento stesso, di concerto
con gli organi regionali e con la Commissione.
4. Le funzioni generali quali la prevenzione, la diagnosi,
la cura, l'assistenza, la riabilitazione e la integrazione
sociale e le funzioni di risposta urgente, a tempo breve o
lungo, sono attività complesse e integrate non identificabili
in assoluto nelle singole strutture, ma nel loro insieme
dipartimentale. A tal fine, il dipartimento di salute mentale
svolge tutte le funzioni necessarie all'adempimento dei
compiti di cui al comma 3.
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5. Il dipartimento di salute mentale comprende le seguenti
strutture:
a) il centro di salute mentale con compiti di
prevenzione ed educazione sanitaria, diagnosi, terapia e
riabilitazione. Esso assicura, almeno per i giorni feriali e
per dodici ore al giorno, le attività in sede ambulatoriale,
domiciliare e di accoglimento, ivi comprese quelle
territoriali a carattere d'urgenza. Può inoltre predisporre
strutture di ospitalità di cui alla lettera b), o al
proprio interno, o nelle strutture residenziali ad esso
collegate;
b) le strutture sanitarie residenziali e
semiresidenziali con compiti di terapia, riabilitazione e
reinserimento sociale per l'attuazione di programmi di medio e
lungo periodo. Esse sono:
1) la struttura sanitaria semiresidenziale di terapia e
riabilitazione (centro diurno o day-hospital), dotata di
almeno dieci posti ogni 100.000 abitanti; è destinata ad
ospitare soggetti che necessitano durante il giorno di
interventi terapeutici e di riabilitazione;
2) la struttura residenziale con assistenza sanitaria
continuativa, dotata di almeno quindici posti letto ogni
100.000 abitanti, con opportunità di gruppo alloggi; è
destinata ad ospitare soggetti che necessitano di interventi
terapeutici e riabilitativi non erogabili a domicilio o nella
struttura semiresidenziale con conseguente necessità di
gradienti di assistenza protratta o continua; per ogni malato
ospitato è formulato un progetto terapeuticoriabilitativo
integrato e personalizzato che evidenzia gli obiettivi
sanitari dell'ospitalità;
3) la comunità protetta a carattere riabilitativo
destinata ai malati degli exospedali psichiatrici che sono
carenti di supporto familiare e che necessitano di assistenza
psichiatrica di tipo intermedio tra le strutture di cui ai
numeri 1) e 2); di norma è realizzata mediante l'utilizzo di
nuove strutture nelle unità sanitarie locali che non sono sede
di ex ospedale psichiatrico,
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o, eccezionalmente, mediante la riconversione limitata
a questo fine e ad esaurimento di alcune strutture degli ex
ospedali psichiatrici, all'interno del progetto informatore
del loro superamento; è dotata di almeno dieci posti letto
ogni 100.000 abitanti, insieme o in gruppo alloggi, secondo
moduli indicati nel progetto obiettivo del piano sanitario
nazionale;
c) la struttura ospedaliera con servizio
psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di terapia dei
malati in fase acuta. Il servizio è ubicato presso gli
ospedali pubblici o cliniche universitarie, accoglie
trattamenti volontari e obbligatori ed è dotato al massimo di
sedici posti letto ogni 100.000 abitanti;
d) le strutture per l'emergenza psichiatrica
supporto del dipartimento di salute mentale che, nel suo
insieme, assolve alla funzione di provvedere, avvalendosi
anche dell'istituto della reperibilità, all'assistenza dei
pazienti in condizioni di emergenza, ventiquattro ore su
ventiquattro nell'ambito territoriale di competenza. Esse si
articolano in:
1) unità mobile d'urgenza: garantisce gli interventi
territoriali urgenti nelle ore in cui il centro di salute
mentale non è in funzione; in ogni caso deve essere in
collegamento funzionale con il dipartimento di emergenza o il
pronto soccorso, nonché con il servizio psichiatrico di
diagnosi e cura di cui alla lettera c);
2) pronto soccorso: è collocato in strutture
ospedaliere pubbliche presso le quali coesistano un
dipartimento di emergenza od un pronto soccorso generale ed un
servizio psichiatrico di diagnosi e cura, al quale è
funzionalmente aggregato.
6. Il dipartimento di salute mentale ha un direttore medico
psichiatra nominato secondo le vigenti norme legislative e
contrattuali, che deve garantire l'integrazione funzionale di
cui al comma 2 e, nel rapporto del dipartimento con i malati,
la continuità terapeutica e l'approccio integrato
pluriprofessionale. Presiede un ufficio
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di coordinamento del quale fanno parte ciascun medico in
posizione apicale dei servizi del dipartimento di salute
mentale.
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