| 1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della
legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in
sede di conferenza
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regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge, la
impossibilità di disporre delle superfici necessarie per
destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga
all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 24 marzo 1989, n. 122.
2. Per la progettazione degli interventi previsti
dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, non si
applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere
contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939.
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