| All'articolo 1:
al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"In ogni caso le concessionarie sono tenute alla
progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali
di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono
dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle
convenzioni";
al comma 3, ultimo periodo, le parole: "si
avvarranno" sono sostituite dalle seguenti: "possono
avvalersi"; e dopo le parole: "comma 1" sono inserite
le seguenti: "per la realizzazione dell'opera o di parte di
essa".
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole da: "dal
commissario" fino a: "legge 23 agosto 1988, n. 400"
sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano".
All'articolo 4:
al comma 1, al capoverso, primo periodo, le parole:
"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data del 30 novembre
1993"; e dopo la parola: "CIPE" sono inserite le
seguenti: "e di quelli già esaminati con esito positivo dal
Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data
del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il
finanziamento";
al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo è
soppresso;
al comma 2, le parole da: "e, pertanto," fino
alla fine del comma sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il nucleo di valutazione istituito
presso il Ministero della sanità ai sensi del comma 2
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso
e le rispettive competenze sono trasferite alle regioni".
| |