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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14596
DDL3052-0005
Relazione Camera n. 3052-A (DDL11-3052-A)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3052A. TESTIPDL
...C3052A.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3052A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
  cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal
  Ministro della sanità con le concessionarie di servizi,
  individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione
  del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere
  previste dall'articolo 1, comma 1, lettera  b)  della
  legge 5 giugno 1990, n. 135.  Alle concessionarie sono dovuti i
  corrispettivi previsti dalle convenzioni limitatamente al
  completamento della progettazione esecutiva.
      2.  La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è
  affidata direttamente alle regioni, alle Università degli
  studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti
  di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla
  base del piano di intervento già approvato, di cui alle
  delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei
  successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle
  regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto
  obiettivo AIDS (19941996).  Nell'ambito del programma le
  regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno
  conseguimento degli obiettivi in esso indicati.
 
                               Pag. 5
 
      3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto il Ministro della sanità provvede a
  trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con
  policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di
  ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i
  programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti
  esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui
  all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al
  fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste,
  previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
  dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a
  qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque
  essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi
  oneri di realizzo.  Nella stessa sede si procederà anche ad una
  valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare
  sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.
  Nella prosecusione del programma le regioni, le Università
  degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli
  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si
  avvarranno delle concessionarie di cui al comma 1, ridefinendo
  i contenuti della collaborazione e conseguentemente le
  relative competenze economiche e garantendo comunque il
  rispetto dei tempi programmati.
 
DATA=930606 FASCID=DDL11-3052-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3052 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=305200A00 FASCIDC=11DDL3052 A SORTNAV=0305200A000 00000 ZZDDLC3052A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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