| 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il
CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, approva il programma degli interventi e la
ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.
2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo
1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni
di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con
gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalità e procedere da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità,
nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale
fine.
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3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2
sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giungo 1990, n.
135.
4. I competenti organi regionali accertano che la
progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei
a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i
particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera
ed accertano altresì la loro conformità con il programma
approvato.
5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della
legge 5 giugno 1990, n. 135.
6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni, non si applica agli interventi
previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5
giugno 1990, n. 135.
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