Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14599
DDL3052-0008
Relazione Camera n. 3052-A (DDL11-3052-A)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3052A. TESTIPDL
...C3052A.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3052A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo
  1988, n. 67, è inserito il seguente:
      "5- bis.  Dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, i progetti attuativi del programma di cui al
  comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal
  CIPE, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali
  accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti
  gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza
  tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per
  l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità
  dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal
  Ministero della sanità.  Le regioni e le province autonome
  presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il
  finanziamento di detti progetti corredata dai provvedimenti di
  approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
  della dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle
  normative nazionali e regionali sugli  standard
  ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono
  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
  funzionali dello stesso.  Le modalità per l'inoltro
  dell'istanza sono determinate con decreto del Ministro del
  bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
  Ministro del tesoro ed il Ministro della sanità.".
      2.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11
  marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, con il contestuale
  scioglimento del nucleo di valutazione, le rispettive
  competenze sono trasferite alle regioni.
 
DATA=930606 FASCID=DDL11-3052-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3052 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=020 PAGFIN=0006 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=305200A00 FASCIDC=11DDL3052 A SORTNAV=0305200A000 00000 ZZDDLC3052A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati