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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


146
DDL0012-0025
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL11-12)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ11 ZZPD ZZPR
                      (Lavoro notturno).
      1.  Il lavoro notturno, che si svolge dalle ore 22.00
  alle ore 6.00, fatte salve definizioni di lavoro notturno più
  favorevoli stabilite dai contratti collettivi, è consentito
  per far fronte a servizi di interesse generale nonché ad
  attività di manutenzione o a particolari attività produttive
  collegate ad esigenze tecnologiche del ciclo continuo o a
  esigenze eccezionali e temporanee non altrimenti
  esperibili.
    2.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto, o d'intesa con le organizzazioni sindacali
  dei datori di lavoro e dei lavoratori determinerà i settori e
  le attività nelle quali consentire il lavoro notturno.
    3.  L'introduzione di turni di lavoro notturno è
  successivamente negoziata in sede contrattuale.
    4.  Gli eventuali accordi sindacali per l'introduzione di
  turni di notte devono altresì prevedere:
        a)  l'alternanza dei lavoratori e delle lavoratrici
  da adibire al turno di notte;
 
                              Pag. 26
 
        b)  il diritto ad un intervallo di tempo fra un
  turno di notte e l'altro nonché il diritto ad alternare turni
  di giorno con turni di notte.
    5.  Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non
  straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario
  di lavoro settimanale pari a 1/20 delle ore di lavoro notturne
  prestate, salvo migliori accordi contrattuali.  Le stesse
  disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non
  straordinario.
    6.  Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione da
  parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di
  richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
  interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
  condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
  assoluta dei lavoratori attraverso consultazioni
  referendarie.
    7.  Relativamente all'attività definita dall'articolo 5
  della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di
  utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno, salva
  sua deroga mediante gli accordi sindacali aziendali di cui
  alla stessa norma di legge, da stipularsi unitariamente fermo
  restando quanto indicato al comma 6 del presente articolo.
  Anche in tal caso, tuttavia, l'utilizzazione della singola
  lavoratrice nel lavoro notturno è subordinata al suo
  assenso.
 
DATA=901909 FASCID=DDL11-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=016 PAGFIN=0026 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=11DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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