| (Lavoro notturno).
1. Il lavoro notturno, che si svolge dalle ore 22.00
alle ore 6.00, fatte salve definizioni di lavoro notturno più
favorevoli stabilite dai contratti collettivi, è consentito
per far fronte a servizi di interesse generale nonché ad
attività di manutenzione o a particolari attività produttive
collegate ad esigenze tecnologiche del ciclo continuo o a
esigenze eccezionali e temporanee non altrimenti
esperibili.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, o d'intesa con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori determinerà i settori e
le attività nelle quali consentire il lavoro notturno.
3. L'introduzione di turni di lavoro notturno è
successivamente negoziata in sede contrattuale.
4. Gli eventuali accordi sindacali per l'introduzione di
turni di notte devono altresì prevedere:
a) l'alternanza dei lavoratori e delle lavoratrici
da adibire al turno di notte;
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b) il diritto ad un intervallo di tempo fra un
turno di notte e l'altro nonché il diritto ad alternare turni
di giorno con turni di notte.
5. Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non
straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario
di lavoro settimanale pari a 1/20 delle ore di lavoro notturne
prestate, salvo migliori accordi contrattuali. Le stesse
disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non
straordinario.
6. Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione da
parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di
richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
assoluta dei lavoratori attraverso consultazioni
referendarie.
7. Relativamente all'attività definita dall'articolo 5
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di
utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno, salva
sua deroga mediante gli accordi sindacali aziendali di cui
alla stessa norma di legge, da stipularsi unitariamente fermo
restando quanto indicato al comma 6 del presente articolo.
Anche in tal caso, tuttavia, l'utilizzazione della singola
lavoratrice nel lavoro notturno è subordinata al suo
assenso.
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