| (Accertamento e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori
per la malattia mentale).
1. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è
sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale). - 1. Per
gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori nei confronti di persone affette da malattia
mentale valgono le norme di cui all'articolo 33. Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati dai servizi del dipartimento di
salute mentale di norma a richiesta della persona interessata,
con il suo consenso e nel rispetto delle sue relazioni nel
naturale ambiente di vita.
2. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia
mentale può prevedere che le cure vengano prestate in
condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici,
se gli stessi non vengono accettati dall'infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere. Il trattamento sanitario obbligatorio è
attuato solo dopo che sia stato espletato ogni valido
tentativo volto ad ottenere il consenso del malato.
3. Il trattamento sanitario obbligatorio è richiesto da un
medico con proposta motivata, che deve essere convalidata dal
medico psichiatra responsabile o dal medico in servizio del
dipartimento di salute mentale o, in loro carenza nel
territorio, dal medico di guardia medica. I due medici non
debbono avere rapporti di parentela con il malato, né tra
loro.
Pag. 10
4. Il trattamento sanitario obbligatorio in ambiente
ospedaliero, disposto dal sindaco, è attuato nel servizio
psichiatrico di diagnosi e cura, all'interno delle strutture
dipartimentali comprendenti anche i presìdi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità
terapeutica. L'esecuzione del provvedimento con cui si dispone
il trattamento obbligatorio compete all'autorità sanitaria ed
ai suoi organi esecutivi, che si avvalgono dell'assistenza
sanitaria del personale del dipartimento di salute mentale.
Qualora vi sia uno stato di necessità tale da non potersi
diversamente operare per preservare il malato dal pericolo
imminente e attuale di danno grave alla propria persona, il
medico che, con proposta motivata, avvia la procedura del
trattamento sanitario obbligatorio, provvede, in attesa
dell'ordinanza del sindaco, a tutti gli interventi di urgenza
necessari nell'interesse del malato, richiedendo anche, ove
indispensabile, l'intervento della forza pubblica. Di tale
stato di necessità e dei relativi interventi, il medico deve
dare resoconto scritto nella proposta o nella convalida che
sono inviate all'autorità sanitaria locale ai sensi degli
articoli 33 e 35. In ambiente ospedaliero, gli stessi poteri
sono attribuiti anche al medico del dipartimento di salute
mentale che è responsabile dell'esecuzione del trattamento
sanitario obbligatorio. Eccezionalmente, il medico psichiatra
responsabile del dipartimento di salute mentale dispone che il
trattamento sanitario obbligatorio si svolga, sentita la
famiglia, in ambiente extraospedaliero, purché siano
assicurate idonee forme di assistenza e terapia.
5. Di tutti gli atti, temporaneamente limitativi della
libertà dell'individuo per stato di necessità, il medico deve
dare l'avallo e le disposizioni esplicite nella cartella
clinica.
6. Tutti i provvedimenti di trattamento sanitario
obbligatorio disposti dal sindaco sono comunicati all'autorità
giudiziaria secondo le modalità e per i fini previsti
dall'articolo 35".
| |