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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1460
DDL0292-0005
Progetto di legge Camera n. 292 - testo presentato - (DDL11-292)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C292. TESTIPDL
...C292.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC292 ZZ11 ZZPD ZZPR
    (Accertamento e trattamenti sanitari volontari
  e obbligatori
  per la malattia mentale).
    1.  L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  34. -  (Accertamenti e trattamenti sanitari
  volontari e obbligatori per malattia mentale).   - 1.  Per
  gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e
  obbligatori nei confronti di persone affette da malattia
  mentale valgono le norme di cui all'articolo 33.  Gli
  interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
  malattie mentali sono attuati dai servizi del dipartimento di
  salute mentale di norma a richiesta della persona interessata,
  con il suo consenso e nel rispetto delle sue relazioni nel
  naturale ambiente di vita.
    2.  Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia
  mentale può prevedere che le cure vengano prestate in
  condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
  psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici,
  se gli stessi non vengono accettati dall'infermo e se non vi
  siano le condizioni e le circostanze che consentano di
  adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
  extraospedaliere.  Il trattamento sanitario obbligatorio è
  attuato solo dopo che sia stato espletato ogni valido
  tentativo volto ad ottenere il consenso del malato.
    3.  Il trattamento sanitario obbligatorio è richiesto da un
  medico con proposta motivata, che deve essere convalidata dal
  medico psichiatra responsabile o dal medico in servizio del
  dipartimento di salute mentale o, in loro carenza nel
  territorio, dal medico di guardia medica.  I due medici non
  debbono avere rapporti di parentela con il malato, né tra
  loro.
 
                              Pag. 10
 
    4.  Il trattamento sanitario obbligatorio in ambiente
  ospedaliero, disposto dal sindaco, è attuato nel servizio
  psichiatrico di diagnosi e cura, all'interno delle strutture
  dipartimentali comprendenti anche i presìdi e i servizi
  extraospedalieri, al fine di garantire la continuità
  terapeutica.  L'esecuzione del provvedimento con cui si dispone
  il trattamento obbligatorio compete all'autorità sanitaria ed
  ai suoi organi esecutivi, che si avvalgono dell'assistenza
  sanitaria del personale del dipartimento di salute mentale.
  Qualora vi sia uno stato di necessità tale da non potersi
  diversamente operare per preservare il malato dal pericolo
  imminente e attuale di danno grave alla propria persona, il
  medico che, con proposta motivata, avvia la procedura del
  trattamento sanitario obbligatorio, provvede, in attesa
  dell'ordinanza del sindaco, a tutti gli interventi di urgenza
  necessari nell'interesse del malato, richiedendo anche, ove
  indispensabile, l'intervento della forza pubblica.  Di tale
  stato di necessità e dei relativi interventi, il medico deve
  dare resoconto scritto nella proposta o nella convalida che
  sono inviate all'autorità sanitaria locale ai sensi degli
  articoli 33 e 35.  In ambiente ospedaliero, gli stessi poteri
  sono attribuiti anche al medico del dipartimento di salute
  mentale che è responsabile dell'esecuzione del trattamento
  sanitario obbligatorio.  Eccezionalmente, il medico psichiatra
  responsabile del dipartimento di salute mentale dispone che il
  trattamento sanitario obbligatorio si svolga, sentita la
  famiglia, in ambiente extraospedaliero, purché siano
  assicurate idonee forme di assistenza e terapia.
    5.  Di tutti gli atti, temporaneamente limitativi della
  libertà dell'individuo per stato di necessità, il medico deve
  dare l'avallo e le disposizioni esplicite nella cartella
  clinica.
    6.  Tutti i provvedimenti di trattamento sanitario
  obbligatorio disposti dal sindaco sono comunicati all'autorità
  giudiziaria secondo le modalità e per i fini previsti
  dall'articolo 35".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-292 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0292 TOTPAG=0018 TOTDOC=0017 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=005 PAGFIN=0010 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=029200 00 FASCIDC=11DDL0292 SORTNAV=0029200 000 00000 ZZDDLC292 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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