| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
reitera il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, decaduto per
mancata conversione nei termini istituzionali, con un nuovo
testo che tiene conto delle indicazioni emerse in sede di
esame parlamentare del disegno di conversione del predetto
decreto-legge n. 180 del 1993 (Atto Camera 2910, XI).
L'accluso decreto-legge, pur sollecitato dalla difficoltà
congiunturale che sta attraversando l'economia nazionale, come
d'altronde quella dei nostri principali partner, non è
ispirato ad una visione veterokeynesiana, secondo la quale una
iniezione di spesa pubblica addizionale, magari in
infrastrutture, sarebbe capace di ridare slancio all'economia
e di ricreare i
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posti di lavoro perduti nella fase ciclica. Non è ispirato a
tale logica sia perché appare dubbio che essa sia comunque
valida, almeno nel breve periodo, quali che siano le
condizioni economico-finanziarie al contorno, sia, ma
soprattutto, perché le condizioni di squilibrio che
caratterizzano la finanza pubblica italiana non rendono
neppure discutibile la proposta di abbandonare la politica di
risanamento che il Parlamento ha adottato; non solo in quanto
ad essa ci siamo obbligati nei confronti della Comunità
europea, ma principalmente perché, nelle nostre condizioni di
debito pubblico, il permanere e l'aggravarsi degli squilibri
determinerebbero, a meno di non voler abbandonare la logica
del mercato e della sua integrazione a livello internazionale,
effetti esattamente opposti a quelli desiderati, proprio in
termini di nuovi investimenti e di nuova occupazione.
Il provvedimento persegue due scopi strumentali rispetto
all'obiettivo finale di dare sollievo ai problemi
dell'occupazione, specie nelle aree a maggiore crisi:
accelerare l'avvio e la realizzazione di tutte le iniziative
che hanno già una copertura nei bilanci di cassa approvati;
massimizzare l'attivazione del risparmio privato verso gli
investimenti, sia in concorso con la spesa pubblica, sia e
soprattutto direttamente in iniziative giudicate
convenienti.
Per raggiungere questi scopi, che hanno, sì, una funzione
congiunturale, ma che in realtà attingono alle difficoltà
strutturali che caratterizzano la nostra gestione
politico-amministrativa degli investimenti, si dettano una
serie di norme che riguardano vari settori portanti
dell'attività economica, a cominciare da quella edilizia,
residenziale e non, e dell'ambiente.
L'articolo 1 contiene una norma fondamentale rispetto agli
obiettivi di accelerazione e massimizzazione degli
investimenti che il provvedimento intende perseguire. Essa è
basata sul concetto che, entro un termine definito (90
giorni), il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) riesamina i programmi d'intervento nei vari
settori per verificare se sono immediatamente realizzabili e,
in caso contrario, revoca i finanziamenti per riallocarli in
favore di progetti che presentano queste caratteristiche,
dando priorità alle aree di crisi; il CIPE stabilisce altresì
le procedure più opportune per rendere veloci l'avvio e la
realizzazione dell'iniziativa.
Occorre sottolineare che il CIPE, nella riallocazione dei
finanziamenti revocati, segue il criterio di compensare
temporalmente, nel triennio 1993-95, le eventuali
modificazioni della distribuzione settoriale e territoriale
della spesa inizialmente prevista; ciò all'evidente scopo di
non incidere, se non nei casi strettamenti necessari e per un
breve periodo di tempo, sulle destinazioni originariamente
previste dal legislatore o dai programmi adottati sulla base
dei suoi indirizzi. E' in ogni caso previsto che le
deliberazioni del CIPE mediante le quali avviene la
riallocazione delle risorse siano trasmesse al Parlamento e
che in apposita sezione della relazione al disegno di legge
finanziaria per il 1994 venga data analitica indicazione delle
variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio
1993-1995 in esecuzione della presente norma.
Il comma 4 dell'articolo in esame sostituisce i commi 1 e 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 96 del 1993, con la
modifica del termine che dal 6 aprile viene differito al 30
settembre 1993.
La modifica è volta a consentire al commissario liquidatore
(nominato successivamente alla data del 15 aprile) di operare
con le modalità previste dallo stesso articolo 8, commi 5, 6 e
7, del decreto legislativo n. 96 del 1993, che prescrivono
un'attenta ricognizione delle opere effettivamente in
corso.
L'articolo 2 detta norme di attuazione della legge 23
gennaio 1992, n. 32, per consentire l'utilizzazione di 430
miliardi nel biennio 1993-1994 in favore di imprese
localizzate in Campania e in Basilicata. In particolare va
segnalato che le disposizioni di cui al comma 6 riguardano il
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settore dell'edilizia residenziale nei comuni colpiti dal
terremoto del 1980, di recente trasferito alla competenza del
Ministero dei lavori pubblici.
Le disposizioni mirano in sostanza a limitare la
discrezionalità dei comuni nell'utilizzo delle somme ad esse
assegnate, garantendo che esse siano destinate ad
infrastrutture strettamente connesse ad opere pubbliche.
Con il comma 11 dell'articolo 2 sono state introdotte norme
per il trasferimento alla Regione siciliana di alcune funzioni
statali in materia di ricostruzione privata nelle zone del
Belice colpite dal sisma del 1968. Ciò consentità una più
rapida definizione delle numerose pratiche non ancora potute
portare a termine a seguito della soppressione
dell'Ispettorato per le zone terremotate del Belice.
L'articolo 3 introduce nell'ordinamento statuale uno
strumento, invitando le regioni e le province autonome a
dotarsene, di cui si avvertiva da lungo tempo la necessità e
la cui carenza ha contributo pesantemente a rendere
tendenzialmente irrealistici i bilanci approvati in materia di
spesa di investimento. Non esisteva, infatti, per le
amministrazioni pubbliche la possibilità di sostenere spese
relative alla programmazione e progettazione di nuovi
investimenti, se non con riferimento a quelli già finanziati
dall'organo competente (normalmente il Parlamento). E' chiaro
che l'accuratezza e l'attendibilità della stima del fabbisogno
finanziario, in aggiunta, ovviamente, alla valutazione della
convenienza economico-sociale, per un nuovo programma di
investimenti dipendono strettamente dagli studi preliminari,
spinti fino al dettaglio di volta in volta necessario, che si
sono compiuti prima della decisione di investire.
La norma in discorso, prevedendo il modo di copertura
ordinario della spesa necessaria, dà, appunto, alla pubblica
amministrazione questa possibilità. I benefìci strutturali che
ne possono derivare sono certamente notevoli. E' da notare,
d'altronde, che la norma non fa che prevedere un
comportamento, da parte dello Stato e degli altri enti
pubblici territoriali, che è del tutto normale in una
qualsiasi impresa privata, giacché è impensabile che un
consiglio di amministrazione decida un investimento senza un
accurato studio preliminare dei costi e dei benefìci di
esso.
L'articolo 4, che è il primo di quelli riguardanti il
settore edilizio, ha potenzialmente una valenza rilevantissima
in materia di attivazione degli investimenti privati. Esso
innova profondamente, pur nel rispetto degli indirizzi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure per il
rilascio di condizioni edilizie.
La norma ha riguardo unicamente a concessioni edilizie
rilasciate in attuazione dalle previsioni di strumenti
urbanistici e sono, in ogni caso, fatte salve le acquisizioni
di tutti i pareri, nulla osta e certificazioni previsti da
norme di legge a tutela di pubblici interessi. La disposizione
ha la portata di fissare princìpi generali e quindi è
necessario un adeguamento ad essa della legislazione
regionale, secondo le regole già previste dall'articolo 29
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Essa, poi, disciplina il procedimento per il rilascio della
concessione anzidetta e per la formazione, quindi, in caso di
inerzia della pubblica amministrazione, del silenzio
assenso.
E' stabilito pertanto, prima di tutto, che i comuni sono
tenuti a rilasciare entro trenta giorni, a domanda di chi
abbia titolo alla concessione, un certificato in cui sono
indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti
l'area oggetto della richiesta.
Dopo la nomina del responsabile è previsto che, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
concessione, il responsabile debba richiedere ed acquisire
pareri di sua competenza, che possa richiedere ulteriore
documentazione all'interessato una sola volta e che debba
quindi, adottare il provvedimento conclusivo nei successivi
trenta giorni.
Decorso inutilmente tale termine, l'interessato può
azionare il procedimento per la formazione del silenzio
assenso, procedimento
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che inizia con la notifica della richiesta al sindaco
di adempiere entro i successivi trenta giorni.
Una tale richiesta deve essere corredata da una relazione a
firma del progettista, per il quale, in caso di dichiarazioni
mendaci, sono previste le pene di cui all'articolo 373 del
codice penale, completa di tutte le indicazioni; trascorso
inutilmente il termine intimato, la domanda si intende
accolta.
La norma prosegue con la previsione di disposizioni volte
ad equipare la disciplina e gli effetti della concessione
assentita con il descritto procedimento a quella rilasciata
dal sindaco, e, dopo avere, tra l'altro, disposto che i
controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati
di abitabilità e di agibilità sono eseguiti dagli uffici
comunali, si chiude prevedendo che alla fattispecie si
applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e che le disposizioni dell'articolo in oggetto si
estendono altresì al rilascio delle autorizzazioni edilizie
per le quali non siano già in vigore disposizioni più
favorevoli.
L'articolo 5 intende accelerare interventi nell'importante
settore dell'edilizia scolastica.
Tale norma prevede la possibilità di esercizio di poteri
sostitutivi da parte della regione e del Commissario del
Governo per la realizzazione degli interventi, nei casi in cui
non si sia provveduto agli adempimenti necessari per la
concessione dei mutui e all'affidamento delle opere.
Con l'articolo 6, dedicato al rilancio di iniziative di
sviluppo e di qualificazione territoriale, si impone l'obbligo
ai comuni di dare risposta motivata alle proposte di programmi
integrati di sviluppo e di riqualificazione urbana e
ambientale entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla presentazione delle proposte stesse.
Per migliorare l'operatività della relativa procedura è
stata introdotta una norma che prevede la possibilità di
ricorrere all'"accordo di programma" di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142.
Finalità della norma è chiaramente quella di dare snellezza
alle procedure per la realizzazione di nuove iniziative ma
altresì quella di favorire democraticamente il contributo dei
singoli alla migliore gestione urbanistica della città.
L'articolo 7 detta disposizioni in materia di edilizia
sovvenzionata e agevolata.
Per ciò che riguarda la programmazione ordinaria,
l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha previsto
che le regioni approvano i programmi e li trasmettono al
Comitato per l'edilizia residenziale (CER) entro novanta
giorni dalla ripartizione dei fondi. Qualora la regione non
provvede nei termini indicati, il Comitato esecutivo del CER,
previa diffida ad adempiere, invita enti locali, istituti
autonomi per le case popolari (IACP) ed operatori a presentare
entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata
fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della
regione inadempiente. Entro i successivi sessanta giorni il
Comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della
regione indempiente, delibera in luogo della regione. Le somme
non destinate sono revocate e soggette a nuova ripartizione
regionale.
Ed ancora, si prevede che, per gli interventi di edilizia
sovvenzionata non iniziati nei termini di legge, la regione
assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni,
decorsi i quali, nomina un commissario ad acta. Decorso
tale termine senza che neanche la regione abbia provveduto, la
nomina del commissariato ad acta viene effettuata dal
Ministro dei lavori pubblici.
A tal fine si è prevista, con l'articolo 7, la sostituzione
dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, con disposizioni che prevedono quanto segue.
Il presidente della giunta regionale può promuovere,
trascorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione della
delibera regionale di localizzazione degli interventi e di
individuazione dei soggetti attuatori, una conferenza di
servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Gli
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interventi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera
predetta.
E' poi previsto che, trascorsi inutilmente i dieci mesi di
cui sopra il presidente della giunta regionale provveda, entro
i successivi trenta giorni, alla nomina di un commissario
ad acta. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che
la fase attuativa degli interventi sia avviata, la regione,
nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione
degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori.
Qualora la regione non provveda nel predetto termine agli
adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi
ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti
regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e
agevolata non pervengono all'inizio dei lavori, i fondi sono
revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie
da ripartire tra le regioni.
Si prevede, poi, che il segretario generale del CER
comunichi al presidente della giunta regionale le
informazioni, i dati e quant'altro ritenuto utile ad
individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale, nonché gli eventuali ritardi che si dovessero
evidenziare, al fine dell'assunzione del provvedimento
sostitutivo.
Questa è la nuova normativa a regime. In via transitoria il
comma 3 dell'articolo 7 ha disposto che agli interventi di
edilizia sovvenzionata e agevolata, previsti in programmi
regionali già avviati e non pervenuti alla fase di inizio dei
lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si
applichino le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
n. 179 del 1992, come modificato dal comma 1 dell'articolo 7
in oggetto, riducendo della metà i termini colà previsti.
Di notevole rilievo, infine, è la previsione del comma 4 di
destinare almeno il 5 per cento delle risorse disponibili per
la eliminazione del fenomeno delle abitazioni improprie
(baracche, containers).
L'articolo 8 interviene nell'ambito dei programmi centrali
di interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 (programma di edilizia per
favorire la mobilità dei dipendenti pubblici in lotta alla
criminalità organizzata) e dall'articolo 2, primo comma,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia
sperimentale).
Stante lo stanziamento di 1720 miliardi a tal fine previsto
dalle predetti leggi e stante il previsto concorso dei privati
nella realizzazione di programmi con un moltiplicatore pari a
tre, il complesso delle risorse mobilitabili con gli
interventi in esame supera i 5000 miliardi.
Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 5 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del
1991 (relativo al reperimento delle disponibilità delle aree
per la realizzazione del programma straordinario), si è
previsto che il presidente della giunta regionale promuova la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giungo 1990, n. 142, da adottarsi entro
sessanta giorni.
Per quanto riguarda i programmi centrali di cui al citato
articolo 2, primo comma, lettera f), della legge n. 457
del 1978, è previsto il potere sostitutivo del presidente
della giunta regionale, ovvero del commissario ad acta,
per il rilascio delle concessioni di edificazione, qualora il
comune competente per territorio non vi abbia provveduto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decretolegge in esame.
Sia per i programmi centrali di cui all'articolo 18 del
decreto-legge n. 152 del 1991, sia per quelli di cui
all'articolo 2, primo comma, lettera f), della citata
legge n. 457 del 1978, è inoltre prevista la revoca di diritto
degli affidamenti qualora decorrono inutilmente i termini
massimi rispettivamente indicati.
Per entrambe le tipologie di programmi è infine prevista la
comunicazione del CER al presidente della giunta regionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, dei rispettivi elenchi delle proposte di
intervento.
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Con l'articolo 9, al fine di aumentare l'effetto della
spesa pubblica nell'edilizia residenziale, si prevede che i
fondi ex GESCAL possano essere destinati non più e non
soltanto a totale copertura del costo di costruzione degli
alloggi di edilizia sovvenzionata, ma anche a parziale
copertura del costo stesso, differenziando la percentuale di
copertura tra gli interventi di recupero (30 per cento) e
quelli di nuova costruzione (20 per cento). Queste modalità di
interventi inserite nei programmi integrati di cui
all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992, sono realizzate
da comuni, IACP, imprese e cooperative e sono finalizzate alla
costruzione di alloggi da cedere in locazione a lavoratori
dipendenti per un periodo non inferiore ad otto anni. Il CER
dovrà definire modalità e criteri generali per la concessione
dei finanziaenti e per la determinazione dei canoni di
locazione.
Sempre per facilitare l'attuazione di detti programmi,
nello stesso articolo 9 è stato ripristinato il termine più
breve di otto anni (in luogo di quello di dodici anni
precedentemente previsto) quale vincolo minimo per le
locazioni.
Con l'articolo 10 si prevede di utilizzare una quota pari a
lire 90 miliardi per il pagamento delle ultime semestralità di
mutuo previste dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e 8 agosto
1977 n. 513. Si prevede che tali fondi possono essere
prelevati dalle giacenze esistenti presso la Cassa depositi e
prestiti.
Un ulteriore considerevole aumento dell'effetto della spesa
pubblica nell'edilizia residenziale può essere conseguito con
l'applicazione dell'articolo 11; si prevede infatti che parte
dei fondi ex GESCAL sono destinati in misura non inferiore al
15 per cento alla realizzazione di programmi di recupero
urbano.
Questa tipologia di intervento, all'interno della più
generale categoria del recupero, si colloca, colmando un
evidente vuoto, tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia relativi al singolo manufatto e quelli di
ristrutturazione urbanistica rivolti al riassetto complessivo
di un precedente tessuto urbanistico edilizio.
I programmi di recupero urbano, che devono riguardare zone
dove sia prevalente la presenza di un patrimonio edilizio
pubblico, costituiscono una possibile risposta ai problemi del
degrado urbano generale e al recupero di quelle parti di città
"pubblica", sia centrale sia delle più recenti periferie,
caratterizzata da fenomeni di abbandono strutturale e
sociale.
I programmi di recupero sono caratterizzati (comma 2) da un
insieme sistematico di opere che devono ricomprendere le
urbanizzazioni primarie, con un riguardo ai problemi di
collocazione degli impianti e dei servizi a rete, con un
chiaro richiamo alla sistemazione in "cunicoli" e quelle
secondarie, arredamenti di arredo urbano e tutti gli
interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla
ristrutturazione edilizia.
I programmi di recupero, alla cui realizzazione deve
contribuire il concorso di risorse private, sono proposti al
comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di
loro (comma 3). Un ulteriore novità è rappresentata dalla
modalità di approvazione dei programmi.
Con il successivo articolo 12 sono introdotte disposizioni
finalizzate ad accelerare le procedure di attuazione degli
interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici
di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
dei programmi triennali attuativi dei piani di bacino di cui
alla stessa legge.
In particolare, con il comma 1 si prevede l'attivazione del
potere sostitutivo da parte dei presidenti delle regioni nei
casi di gravi ritardi nell'esecuzione delle opere da parte di
enti attuativi subregionali.
Con il comma 2 si attribuisce alle autorità di bacino di
rilievo nazionale la facoltà di indire conferenze di servizi,
in sostituzione degli enti attuatori e di promuvere la
conclusione di accordi di programma qualora, in relazione ad
obiettivi previsti dai piani e dai programmi, sia necessario
assicurare il coordinamento delle attività di più
amministrazioni ed enti operanti nell'area di bacino. Con il
comma 3 si attribuiscono alle autorità di
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bacino di rilievo nazionale, nella fase transitoria, che
precede l'approvazione del piano di bacino, poteri di
direttiva per fissare vincoli e prescrizioni in materia di
difesa del suolo e salvaguardia delle risorse naturali ai fini
del loro recepimento da parte delle amministrazioni
competenti.
E' altresì prevista la possibilità di proporre l'adozione
di ordinanze cautelari, a carattere provvisorio, per inibire
attività che possono compromettere il raggiungimento degli
obiettivi del piano di bacino. Al fine di agevolare l'utilizzo
degli stanziamenti in materia di difesa del suolo, si prevede
inoltre la possibilità di anticipare l'operatività delle
previsioni di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, redatti relativamente a settori omogenei o a
singoli sottobacini, introducendo la facoltà di redigerli per
approvarli in forma di stralci parziali purché organici.
Con la disposizione di cui al comma 4 viene eliminata una
incongruenza contenuta nel testo attualmente vigente
dell'articolo 21 della legge sulla difesa del suolo, che
inserisce il potenziamento e l'adeguamento funzionale e
tecnico-scientifico dei servizi tecnici nazionali tra gli
interventi cui è riservata una specifica quota degli
stanziamenti nell'ambito dei programmi triennali di bacino.
Sembra invece necessario che tale quota di riserva venga,
nel contesto della programmazione generale degli interventi e
delle attività del settore, demandata ai soggetti decisionali
istituiti a livello centrale, secondo le procedure già
previste dall'articolo 25 della legge n. 183 del 1989
(proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore dela difesa del suolo,
formulata per le determinazioni successive del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa).
Vengono poi meglio definiti alcune regole contabili che
disciplinano il funzionamento delle autorità di bacino, per
ovviare ai tempi tecnici non brevi richiesti dagli adempimenti
preliminari all'effettivo impiego delle somme accreditate ai
segretari generali. Infine, particolare rilevo assume la
disposizione che destina una quota di finanziamento pari a
lire 10 miliardi per l'anno 1993, a valere sull'ammontare
dello stanziamento previsto nella tabella D allegata alla
legge finanziaria 1993, per le attività volte all'adeguamento
ed al potenziamento funzionale e tecnico scientifico dei
servizi tecnici nazionali, anticipando una previsione che il
legislatore della legge n. 183 del 1989 aveva inteso collegare
alla fase "a regime" del processo di attuazione della
normativa sulla difesa del suolo.
L'articolo 13 ha contenuto eminentemente procedurale ed è
volto, da un lato, a consentire la più completa e rapida
attuazione delle iniziative già programmate, dall'altro ad
accelerare la formazione del nuovo programma triennale
dell'azione pubblica per la tutela ambientale.
Il comma 1 prevede, infatti, che il presidente di ciascuna
regione o provincia autonoma può procedere, in caso di ritardi
nella realizzazione, alla nomina di un commissario ad
acta, che convoca apposite conferenze di servizi, le quali
devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla convocazione. La
decisione assunta all'unanimità dalla conferenza di servizi
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole amministrazioni e comporta, per quanto occorre,
variazione agli strumenti urbanistici e piani territoriali,
nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori previsti.
Il comma 2 modifica e snellisce il procedimento per la
formazione del nuovo piano triennale di tutela ambientale,
coinvolgendo tutti i soggetti interessati prima della
decisione del CIPE, che deve intervenire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 3 provvede al caso dell'emergenza idropotabile e
stabilisce le norme cui le regioni devono attenersi per
predisporre un piano di interventi.
Il successivo articolo 14 è finalizzato ad accelerare gli
interventi nel settore stradale, attraverso l'autorizzazione
conferita all'ANAS di assumere impegni pluriennali, anche su
capitoli iscritti nel
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proprio bilancio la cui dotazione sia anche parzialmente
assicurata ricorrendo ad operazioni finanziarie adottate a
norma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, anche nel caso in
cui i contratti di erogazione dei relativi mutui non siano
ancora perfezionati.
Gli stanziamenti così iscritti, attraverso l'istituzione di
appositi capitoli di bilancio da parte del Ministero del
tesoro, consentirebbero, in aderenza alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, il successivo corso dei
decreti di approvazione degli atti contrattuali che, come è
noto, dispongono contestualmente l'assunzione dei relativi
impegni definitivi di spesa, con modulazioni della stessa
anche a carico degli esercizi futuri, permettendo in tal modo
l'ordinato sviluppo dei lavori e la prosecuzione delle opere
senza la paventata interruzione delle attività di cantiere. Il
comma 3 mira a prevedere una cautela ulteriore per la stipula
dei contratti di appalto dei lavori dell'ANAS che siano stati
consegnati per ragioni di urgenza appena dopo la loro
deliberazione. Trattasi di lavori da tempo consegnati ed
avviati per i quali vi sono remore a stipulare il relativo
contratto, se non
una verifica della congruità dei prezzi. Ed è questa la
portata della norma. Si vuole in sostanza che
l'amministrazione, nel caso di specie l'ANAS, in presenza di
un considerevole numero di casi di affidamento con urgenza,
non pervenga alla stipula dei contratti se non dopo un riesame
della situazione ed, in particolare, dell'elemento prezzo. Di
fronte a tali casi si ritiene che una ulteriore precauzione
debba essere adottata ed essa possa utilmente consistere in
una ulteriore verifica a tutela degli interessi
dell'erario.
Viene autorizzata l'erogazione alle società concessionarie
di autostrade dei contributi previsti per l'esecuzione delle
opere di cui al decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n.
205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi
strumenti convenzionali.
Inoltre per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità
sono altresì autorizzate, nel limite di lire 200 miliardi,
l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada
Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in
pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali.
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