Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14603
DDL3053-0002
Progetto di legge Camera n. 3053 - testo presentato - (DDL11-3053)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3053. TESTIPDL
...C3053.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3053 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  reitera il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, decaduto per
  mancata conversione nei termini istituzionali, con un nuovo
  testo che tiene conto delle indicazioni emerse in sede di
  esame parlamentare del disegno di conversione del predetto
  decreto-legge n. 180 del 1993 (Atto Camera 2910, XI).
    L'accluso decreto-legge, pur sollecitato dalla difficoltà
  congiunturale che sta attraversando l'economia nazionale, come
  d'altronde quella dei nostri principali  partner,  non è
  ispirato ad una visione veterokeynesiana, secondo la quale una
  iniezione di spesa pubblica addizionale, magari in
  infrastrutture, sarebbe capace di ridare slancio all'economia
  e di ricreare i
 
                               Pag. 2
 
  posti di lavoro perduti nella fase ciclica.  Non è ispirato a
  tale logica sia perché appare dubbio che essa sia comunque
  valida, almeno nel breve periodo, quali che siano le
  condizioni economico-finanziarie al contorno, sia, ma
  soprattutto, perché le condizioni di squilibrio che
  caratterizzano la finanza pubblica italiana non rendono
  neppure discutibile la proposta di abbandonare la politica di
  risanamento che il Parlamento ha adottato; non solo in quanto
  ad essa ci siamo obbligati nei confronti della Comunità
  europea, ma principalmente perché, nelle nostre condizioni di
  debito pubblico, il permanere e l'aggravarsi degli squilibri
  determinerebbero, a meno di non voler abbandonare la logica
  del mercato e della sua integrazione a livello internazionale,
  effetti esattamente opposti a quelli desiderati, proprio in
  termini di nuovi investimenti e di nuova occupazione.
    Il provvedimento persegue due scopi strumentali rispetto
  all'obiettivo finale di dare sollievo ai problemi
  dell'occupazione, specie nelle aree a maggiore crisi:
  accelerare l'avvio e la realizzazione di tutte le iniziative
  che hanno già una copertura nei bilanci di cassa approvati;
  massimizzare l'attivazione del risparmio privato verso gli
  investimenti, sia in concorso con la spesa pubblica, sia e
  soprattutto direttamente in iniziative giudicate
  convenienti.
    Per raggiungere questi scopi, che hanno, sì, una funzione
  congiunturale, ma che in realtà attingono alle difficoltà
  strutturali che caratterizzano la nostra gestione
  politico-amministrativa degli investimenti, si dettano una
  serie di norme che riguardano vari settori portanti
  dell'attività economica, a cominciare da quella edilizia,
  residenziale e non, e dell'ambiente.
    L'articolo 1 contiene una norma fondamentale rispetto agli
  obiettivi di accelerazione e massimizzazione degli
  investimenti che il provvedimento intende perseguire.  Essa è
  basata sul concetto che, entro un termine definito (90
  giorni), il Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE) riesamina i programmi d'intervento nei vari
  settori per verificare se sono immediatamente realizzabili e,
  in caso contrario, revoca i finanziamenti per riallocarli in
  favore di progetti che presentano queste caratteristiche,
  dando priorità alle aree di crisi; il CIPE stabilisce altresì
  le procedure più opportune per rendere veloci l'avvio e la
  realizzazione dell'iniziativa.
    Occorre sottolineare che il CIPE, nella riallocazione dei
  finanziamenti revocati, segue il criterio di compensare
  temporalmente, nel triennio 1993-95, le eventuali
  modificazioni della distribuzione settoriale e territoriale
  della spesa inizialmente prevista; ciò all'evidente scopo di
  non incidere, se non nei casi strettamenti necessari e per un
  breve periodo di tempo, sulle destinazioni originariamente
  previste dal legislatore o dai programmi adottati sulla base
  dei suoi indirizzi.  E' in ogni caso previsto che le
  deliberazioni del CIPE mediante le quali avviene la
  riallocazione delle risorse siano trasmesse al Parlamento e
  che in apposita sezione della relazione al disegno di legge
  finanziaria per il 1994 venga data analitica indicazione delle
  variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio
  1993-1995 in esecuzione della presente norma.
    Il comma 4 dell'articolo in esame sostituisce i commi 1 e 3
  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 96 del 1993, con la
  modifica del termine che dal 6 aprile viene differito al 30
  settembre 1993.
    La modifica è volta a consentire al commissario liquidatore
  (nominato successivamente alla data del 15 aprile) di operare
  con le modalità previste dallo stesso articolo 8, commi 5, 6 e
  7, del decreto legislativo n. 96 del 1993, che prescrivono
  un'attenta ricognizione delle opere effettivamente in
  corso.
    L'articolo 2 detta norme di attuazione della legge 23
  gennaio 1992, n. 32, per consentire l'utilizzazione di 430
  miliardi nel biennio 1993-1994 in favore di imprese
  localizzate in Campania e in Basilicata.  In particolare va
  segnalato che le disposizioni di cui al comma 6 riguardano il
 
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  settore dell'edilizia residenziale nei comuni colpiti dal
  terremoto del 1980, di recente trasferito alla competenza del
  Ministero dei lavori pubblici.
    Le disposizioni mirano in sostanza a limitare la
  discrezionalità dei comuni nell'utilizzo delle somme ad esse
  assegnate, garantendo che esse siano destinate ad
  infrastrutture strettamente connesse ad opere pubbliche.
    Con il comma 11 dell'articolo 2 sono state introdotte norme
  per il trasferimento alla Regione siciliana di alcune funzioni
  statali in materia di ricostruzione privata nelle zone del
  Belice colpite dal sisma del 1968.  Ciò consentità una più
  rapida definizione delle numerose pratiche non ancora potute
  portare a termine a seguito della soppressione
  dell'Ispettorato per le zone terremotate del Belice.
    L'articolo 3 introduce nell'ordinamento statuale uno
  strumento, invitando le regioni e le province autonome a
  dotarsene, di cui si avvertiva da lungo tempo la necessità e
  la cui carenza ha contributo pesantemente a rendere
  tendenzialmente irrealistici i bilanci approvati in materia di
  spesa di investimento.  Non esisteva, infatti, per le
  amministrazioni pubbliche la possibilità di sostenere spese
  relative alla programmazione e progettazione di nuovi
  investimenti, se non con riferimento a quelli già finanziati
  dall'organo competente (normalmente il Parlamento).  E' chiaro
  che l'accuratezza e l'attendibilità della stima del fabbisogno
  finanziario, in aggiunta, ovviamente, alla valutazione della
  convenienza economico-sociale, per un nuovo programma di
  investimenti dipendono strettamente dagli studi preliminari,
  spinti fino al dettaglio di volta in volta necessario, che si
  sono compiuti prima della decisione di investire.
    La norma in discorso, prevedendo il modo di copertura
  ordinario della spesa necessaria, dà, appunto, alla pubblica
  amministrazione questa possibilità.  I benefìci strutturali che
  ne possono derivare sono certamente notevoli.  E' da notare,
  d'altronde, che la norma non fa che prevedere un
  comportamento, da parte dello Stato e degli altri enti
  pubblici territoriali, che è del tutto normale in una
  qualsiasi impresa privata, giacché è impensabile che un
  consiglio di amministrazione decida un investimento senza un
  accurato studio preliminare dei costi e dei benefìci di
  esso.
    L'articolo 4, che è il primo di quelli riguardanti il
  settore edilizio, ha potenzialmente una valenza rilevantissima
  in materia di attivazione degli investimenti privati.  Esso
  innova profondamente, pur nel rispetto degli indirizzi della
  legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure per il
  rilascio di condizioni edilizie.
    La norma ha riguardo unicamente a concessioni edilizie
  rilasciate in attuazione dalle previsioni di strumenti
  urbanistici e sono, in ogni caso, fatte salve le acquisizioni
  di tutti i pareri, nulla osta e certificazioni previsti da
  norme di legge a tutela di pubblici interessi.  La disposizione
  ha la portata di fissare princìpi generali e quindi è
  necessario un adeguamento ad essa della legislazione
  regionale, secondo le regole già previste dall'articolo 29
  della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Essa, poi, disciplina il procedimento per il rilascio della
  concessione anzidetta e per la formazione, quindi, in caso di
  inerzia della pubblica amministrazione, del silenzio
  assenso.
    E' stabilito pertanto, prima di tutto, che i comuni sono
  tenuti a rilasciare entro trenta giorni, a domanda di chi
  abbia titolo alla concessione, un certificato in cui sono
  indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti
  l'area oggetto della richiesta.
    Dopo la nomina del responsabile è previsto che, entro
  sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
  concessione, il responsabile debba richiedere ed acquisire
  pareri di sua competenza, che possa richiedere ulteriore
  documentazione all'interessato una sola volta e che debba
  quindi, adottare il provvedimento conclusivo nei successivi
  trenta giorni.
    Decorso inutilmente tale termine, l'interessato può
  azionare il procedimento per la formazione del silenzio
  assenso, procedimento
 
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  che inizia con la notifica della richiesta al sindaco
  di adempiere entro i successivi trenta giorni.
    Una tale richiesta deve essere corredata da una relazione a
  firma del progettista, per il quale, in caso di dichiarazioni
  mendaci, sono previste le pene di cui all'articolo 373 del
  codice penale, completa di tutte le indicazioni; trascorso
  inutilmente il termine intimato, la domanda si intende
  accolta.
    La norma prosegue con la previsione di disposizioni volte
  ad equipare la disciplina e gli effetti della concessione
  assentita con il descritto procedimento a quella rilasciata
  dal sindaco, e, dopo avere, tra l'altro, disposto che i
  controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati
  di abitabilità e di agibilità sono eseguiti dagli uffici
  comunali, si chiude prevedendo che alla fattispecie si
  applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
  47, e che le disposizioni dell'articolo in oggetto si
  estendono altresì al rilascio delle autorizzazioni edilizie
  per le quali non siano già in vigore disposizioni più
  favorevoli.
    L'articolo 5 intende accelerare interventi nell'importante
  settore dell'edilizia scolastica.
    Tale norma prevede la possibilità di esercizio di poteri
  sostitutivi da parte della regione e del Commissario del
  Governo per la realizzazione degli interventi, nei casi in cui
  non si sia provveduto agli adempimenti necessari per la
  concessione dei mutui e all'affidamento delle opere.
    Con l'articolo 6, dedicato al rilancio di iniziative di
  sviluppo e di qualificazione territoriale, si impone l'obbligo
  ai comuni di dare risposta motivata alle proposte di programmi
  integrati di sviluppo e di riqualificazione urbana e
  ambientale entro il termine massimo di quarantacinque giorni
  dalla presentazione delle proposte stesse.
    Per migliorare l'operatività della relativa procedura è
  stata introdotta una norma che prevede la possibilità di
  ricorrere all'"accordo di programma" di cui alla legge 8
  giugno 1990, n. 142.
    Finalità della norma è chiaramente quella di dare snellezza
  alle procedure per la realizzazione di nuove iniziative ma
  altresì quella di favorire democraticamente il contributo dei
  singoli alla migliore gestione urbanistica della città.
    L'articolo 7 detta disposizioni in materia di edilizia
  sovvenzionata e agevolata.
    Per ciò che riguarda la programmazione ordinaria,
  l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha previsto
  che le regioni approvano i programmi e li trasmettono al
  Comitato per l'edilizia residenziale (CER) entro novanta
  giorni dalla ripartizione dei fondi.  Qualora la regione non
  provvede nei termini indicati, il Comitato esecutivo del CER,
  previa diffida ad adempiere, invita enti locali, istituti
  autonomi per le case popolari (IACP) ed operatori a presentare
  entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata
  fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della
  regione inadempiente.  Entro i successivi sessanta giorni il
  Comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della
  regione indempiente, delibera in luogo della regione.  Le somme
  non destinate sono revocate e soggette a nuova ripartizione
  regionale.
    Ed ancora, si prevede che, per gli interventi di edilizia
  sovvenzionata non iniziati nei termini di legge, la regione
  assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni,
  decorsi i quali, nomina un commissario  ad acta.  Decorso
  tale termine senza che neanche la regione abbia provveduto, la
  nomina del commissariato  ad acta  viene effettuata dal
  Ministro dei lavori pubblici.
    A tal fine si è prevista, con l'articolo 7, la sostituzione
  dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992,
  n. 179, con disposizioni che prevedono quanto segue.
    Il presidente della giunta regionale può promuovere,
  trascorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione della
  delibera regionale di localizzazione degli interventi e di
  individuazione dei soggetti attuatori, una conferenza di
  servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
  n. 241.  Gli
 
                               Pag. 5
 
  interventi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
  entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera
  predetta.
    E' poi previsto che, trascorsi inutilmente i dieci mesi di
  cui sopra il presidente della giunta regionale provveda, entro
  i successivi trenta giorni, alla nomina di un commissario
  ad acta.  Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che
  la fase attuativa degli interventi sia avviata, la regione,
  nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione
  degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori.
  Qualora la regione non provveda nel predetto termine agli
  adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi
  ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti
  regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e
  agevolata non pervengono all'inizio dei lavori, i fondi sono
  revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie
  da ripartire tra le regioni.
    Si prevede, poi, che il segretario generale del CER
  comunichi al presidente della giunta regionale le
  informazioni, i dati e quant'altro ritenuto utile ad
  individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia
  residenziale, nonché gli eventuali ritardi che si dovessero
  evidenziare, al fine dell'assunzione del provvedimento
  sostitutivo.
    Questa è la nuova normativa a regime.  In via transitoria il
  comma 3 dell'articolo 7 ha disposto che agli interventi di
  edilizia sovvenzionata e agevolata, previsti in programmi
  regionali già avviati e non pervenuti alla fase di inizio dei
  lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si
  applichino le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
  n. 179 del 1992, come modificato dal comma 1 dell'articolo 7
  in oggetto, riducendo della metà i termini colà previsti.
    Di notevole rilievo, infine, è la previsione del comma 4 di
  destinare almeno il 5 per cento delle risorse disponibili per
  la eliminazione del fenomeno delle abitazioni improprie
  (baracche,  containers).
    L'articolo 8 interviene nell'ambito dei programmi centrali
  di interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13
  maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 12 luglio 1991, n. 203 (programma di edilizia per
  favorire la mobilità dei dipendenti pubblici in lotta alla
  criminalità organizzata) e dall'articolo 2, primo comma,
  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia
  sperimentale).
    Stante lo stanziamento di 1720 miliardi a tal fine previsto
  dalle predetti leggi e stante il previsto concorso dei privati
  nella realizzazione di programmi con un moltiplicatore pari a
  tre, il complesso delle risorse mobilitabili con gli
  interventi in esame supera i 5000 miliardi.
    Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti di cui al
  comma 5 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del
  1991 (relativo al reperimento delle disponibilità delle aree
  per la realizzazione del programma straordinario), si è
  previsto che il presidente della giunta regionale promuova la
  conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
  27 della legge 8 giungo 1990, n. 142, da adottarsi entro
  sessanta giorni.
    Per quanto riguarda i programmi centrali di cui al citato
  articolo 2, primo comma, lettera  f),  della legge n. 457
  del 1978, è previsto il potere sostitutivo del presidente
  della giunta regionale, ovvero del commissario  ad acta,
  per il rilascio delle concessioni di edificazione, qualora il
  comune competente per territorio non vi abbia provveduto entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  decretolegge in esame.
    Sia per i programmi centrali di cui all'articolo 18 del
  decreto-legge n. 152 del 1991, sia per quelli di cui
  all'articolo 2, primo comma, lettera  f),  della citata
  legge n. 457 del 1978, è inoltre prevista la revoca di diritto
  degli affidamenti qualora decorrono inutilmente i termini
  massimi rispettivamente indicati.
    Per entrambe le tipologie di programmi è infine prevista la
  comunicazione del CER al presidente della giunta regionale,
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  decreto-legge, dei rispettivi elenchi delle proposte di
  intervento.
 
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    Con l'articolo 9, al fine di aumentare l'effetto della
  spesa pubblica nell'edilizia residenziale, si prevede che i
  fondi ex GESCAL possano essere destinati non più e non
  soltanto a totale copertura del costo di costruzione degli
  alloggi di edilizia sovvenzionata, ma anche a parziale
  copertura del costo stesso, differenziando la percentuale di
  copertura tra gli interventi di recupero (30 per cento) e
  quelli di nuova costruzione (20 per cento).  Queste modalità di
  interventi inserite nei programmi integrati di cui
  all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992, sono realizzate
  da comuni, IACP, imprese e cooperative e sono finalizzate alla
  costruzione di alloggi da cedere in locazione a lavoratori
  dipendenti per un periodo non inferiore ad otto anni.  Il CER
  dovrà definire modalità e criteri generali per la concessione
  dei finanziaenti e per la determinazione dei canoni di
  locazione.
    Sempre per facilitare l'attuazione di detti programmi,
  nello stesso articolo 9 è stato ripristinato il termine più
  breve di otto anni (in luogo di quello di dodici anni
  precedentemente previsto) quale vincolo minimo per le
  locazioni.
    Con l'articolo 10 si prevede di utilizzare una quota pari a
  lire 90 miliardi per il pagamento delle ultime semestralità di
  mutuo previste dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e 8 agosto
  1977 n. 513.  Si prevede che tali fondi possono essere
  prelevati dalle giacenze esistenti presso la Cassa depositi e
  prestiti.
    Un ulteriore considerevole aumento dell'effetto della spesa
  pubblica nell'edilizia residenziale può essere conseguito con
  l'applicazione dell'articolo 11; si prevede infatti che parte
  dei fondi ex GESCAL sono destinati in misura non inferiore al
  15 per cento alla realizzazione di programmi di recupero
  urbano.
    Questa tipologia di intervento, all'interno della più
  generale categoria del recupero, si colloca, colmando un
  evidente vuoto, tra gli interventi di ristrutturazione
  edilizia relativi al singolo manufatto e quelli di
  ristrutturazione urbanistica rivolti al riassetto complessivo
  di un precedente tessuto urbanistico edilizio.
    I programmi di recupero urbano, che devono riguardare zone
  dove sia prevalente la presenza di un patrimonio edilizio
  pubblico, costituiscono una possibile risposta ai problemi del
  degrado urbano generale e al recupero di quelle parti di città
  "pubblica", sia centrale sia delle più recenti periferie,
  caratterizzata da fenomeni di abbandono strutturale e
  sociale.
    I programmi di recupero sono caratterizzati (comma 2) da un
  insieme sistematico di opere che devono ricomprendere le
  urbanizzazioni primarie, con un riguardo ai problemi di
  collocazione degli impianti e dei servizi a rete, con un
  chiaro richiamo alla sistemazione in "cunicoli" e quelle
  secondarie, arredamenti di arredo urbano e tutti gli
  interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla
  ristrutturazione edilizia.
    I programmi di recupero, alla cui realizzazione deve
  contribuire il concorso di risorse private, sono proposti al
  comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di
  loro (comma 3).  Un ulteriore novità è rappresentata dalla
  modalità di approvazione dei programmi.
    Con il successivo articolo 12 sono introdotte disposizioni
  finalizzate ad accelerare le procedure di attuazione degli
  interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici
  di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
  dei programmi triennali attuativi dei piani di bacino di cui
  alla stessa legge.
    In particolare, con il comma 1 si prevede l'attivazione del
  potere sostitutivo da parte dei presidenti delle regioni nei
  casi di gravi ritardi nell'esecuzione delle opere da parte di
  enti attuativi subregionali.
    Con il comma 2 si attribuisce alle autorità di bacino di
  rilievo nazionale la facoltà di indire conferenze di servizi,
  in sostituzione degli enti attuatori e di promuvere la
  conclusione di accordi di programma qualora, in relazione ad
  obiettivi previsti dai piani e dai programmi, sia necessario
  assicurare il coordinamento delle attività di più
  amministrazioni ed enti operanti nell'area di bacino.  Con il
  comma 3 si attribuiscono alle autorità di
 
                               Pag. 7
 
  bacino di rilievo nazionale, nella fase transitoria, che
  precede l'approvazione del piano di bacino, poteri di
  direttiva per fissare vincoli e prescrizioni in materia di
  difesa del suolo e salvaguardia delle risorse naturali ai fini
  del loro recepimento da parte delle amministrazioni
  competenti.
    E' altresì prevista la possibilità di proporre l'adozione
  di ordinanze cautelari, a carattere provvisorio, per inibire
  attività che possono compromettere il raggiungimento degli
  obiettivi del piano di bacino.  Al fine di agevolare l'utilizzo
  degli stanziamenti in materia di difesa del suolo, si prevede
  inoltre la possibilità di anticipare l'operatività delle
  previsioni di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio
  1989, n. 183, redatti relativamente a settori omogenei o a
  singoli sottobacini, introducendo la facoltà di redigerli per
  approvarli in forma di stralci parziali purché organici.
    Con la disposizione di cui al comma 4 viene eliminata una
  incongruenza contenuta nel testo attualmente vigente
  dell'articolo 21 della legge sulla difesa del suolo, che
  inserisce il potenziamento e l'adeguamento funzionale e
  tecnico-scientifico dei servizi tecnici nazionali tra gli
  interventi cui è riservata una specifica quota degli
  stanziamenti nell'ambito dei programmi triennali di bacino.
    Sembra invece necessario che tale quota di riserva venga,
  nel contesto della programmazione generale degli interventi e
  delle attività del settore, demandata ai soggetti decisionali
  istituiti a livello centrale, secondo le procedure già
  previste dall'articolo 25 della legge n. 183 del 1989
  (proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici
  nazionali e gli interventi nel settore dela difesa del suolo,
  formulata per le determinazioni successive del Consiglio dei
  ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa).
    Vengono poi meglio definiti alcune regole contabili che
  disciplinano il funzionamento delle autorità di bacino, per
  ovviare ai tempi tecnici non brevi richiesti dagli adempimenti
  preliminari all'effettivo impiego delle somme accreditate ai
  segretari generali.  Infine, particolare rilevo assume la
  disposizione che destina una quota di finanziamento pari a
  lire 10 miliardi per l'anno 1993, a valere sull'ammontare
  dello stanziamento previsto nella tabella D allegata alla
  legge finanziaria 1993, per le attività volte all'adeguamento
  ed al potenziamento funzionale e tecnico scientifico dei
  servizi tecnici nazionali, anticipando una previsione che il
  legislatore della legge n. 183 del 1989 aveva inteso collegare
  alla fase "a regime" del processo di attuazione della
  normativa sulla difesa del suolo.
    L'articolo 13 ha contenuto eminentemente procedurale ed è
  volto, da un lato, a consentire la più completa e rapida
  attuazione delle iniziative già programmate, dall'altro ad
  accelerare la formazione del nuovo programma triennale
  dell'azione pubblica per la tutela ambientale.
    Il comma 1 prevede, infatti, che il presidente di ciascuna
  regione o provincia autonoma può procedere, in caso di ritardi
  nella realizzazione, alla nomina di un commissario  ad
  acta,  che convoca apposite conferenze di servizi, le quali
  devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla convocazione.  La
  decisione assunta all'unanimità dalla conferenza di servizi
  sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
  singole amministrazioni e comporta, per quanto occorre,
  variazione agli strumenti urbanistici e piani territoriali,
  nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
  indifferibilità dei lavori previsti.
    Il comma 2 modifica e snellisce il procedimento per la
  formazione del nuovo piano triennale di tutela ambientale,
  coinvolgendo tutti i soggetti interessati prima della
  decisione del CIPE, che deve intervenire entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    Il comma 3 provvede al caso dell'emergenza idropotabile e
  stabilisce le norme cui le regioni devono attenersi per
  predisporre un piano di interventi.
    Il successivo articolo 14 è finalizzato ad accelerare gli
  interventi nel settore stradale, attraverso l'autorizzazione
  conferita all'ANAS di assumere impegni pluriennali, anche su
  capitoli iscritti nel
 
                               Pag. 8
 
  proprio bilancio la cui dotazione sia anche parzialmente
  assicurata ricorrendo ad operazioni finanziarie adottate a
  norma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, anche nel caso in
  cui i contratti di erogazione dei relativi mutui non siano
  ancora perfezionati.
    Gli stanziamenti così iscritti, attraverso l'istituzione di
  appositi capitoli di bilancio da parte del Ministero del
  tesoro, consentirebbero, in aderenza alle norme sulla
  contabilità generale dello Stato, il successivo corso dei
  decreti di approvazione degli atti contrattuali che, come è
  noto, dispongono contestualmente l'assunzione dei relativi
  impegni definitivi di spesa, con modulazioni della stessa
  anche a carico degli esercizi futuri, permettendo in tal modo
  l'ordinato sviluppo dei lavori e la prosecuzione delle opere
  senza la paventata interruzione delle attività di cantiere.  Il
  comma 3 mira a prevedere una cautela ulteriore per la stipula
  dei contratti di appalto dei lavori dell'ANAS che siano stati
  consegnati per ragioni di urgenza appena dopo la loro
  deliberazione.  Trattasi di lavori da tempo consegnati ed
  avviati per i quali vi sono remore a stipulare il relativo
  contratto, se non
  una verifica della congruità dei prezzi.  Ed è questa la
  portata della norma.  Si vuole in sostanza che
  l'amministrazione, nel caso di specie l'ANAS, in presenza di
  un considerevole numero di casi di affidamento con urgenza,
  non pervenga alla stipula dei contratti se non dopo un riesame
  della situazione ed, in particolare, dell'elemento prezzo.  Di
  fronte a tali casi si ritiene che una ulteriore precauzione
  debba essere adottata ed essa possa utilmente consistere in
  una ulteriore verifica a tutela degli interessi
  dell'erario.
    Viene autorizzata l'erogazione alle società concessionarie
  di autostrade dei contributi previsti per l'esecuzione delle
  opere di cui al decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 121,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n.
  205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi
  strumenti convenzionali.
    Inoltre per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità
  sono altresì autorizzate, nel limite di lire 200 miliardi,
  l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada
  Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in
  pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali.
 
DATA=930806 FASCID=DDL11-3053 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3053 TOTPAG=0024 TOTDOC=0021 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=021 PAGFIN=0008 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=305300 00 FASCIDC=11DDL3053 SORTNAV=0305300 000 00000 ZZDDLC3053 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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