| (Programmi di investimento 1993-1995).
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla
normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei
singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne
l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure
applicabili. Il CIPE, nello stesso termine, ha facoltà di
deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti
giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata
avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di
destinare le somme disponibili ad opere immediatamente
cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle aree di
crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148. Nella riallocazione delle risorse il CIPE
segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel
triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e
territoriali della spesa inizialmente prevista.
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2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono
trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al
disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica
indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993
e per il triennio 1993-1995 in esecuzione del presente
decreto.
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai
pertinenti capitoli di spesa.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n.96, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta,
sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge 19 dicembre 1992, n.488, una indagine sullo stato di
attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e
nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica
quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e
materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà
comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione
economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma
9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488. In tal
caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai
sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n.2248,
allegato F".
"3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data
del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il
commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e
della programmazione economica, che provvede ai sensi del
comma 1".
5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6- bis. Per la realizzazione di opere
immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di
cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o
consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e
non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti
locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa
conclusione di un contratto di programma con organismi
finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme
occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede
attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da
stabilire in conformità ai criteri di cui al presente
articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo
scopo uno schema di contratto tipo".
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